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giovedì 3 ottobre 2019

Campo di concentramento di Boldogassony Notizie


Situata a 18 km a est di Nezader.

Secondo la tradizione, II. Durante il regno di re Andrea , Fertő inondò diversi villaggi. Invece, hanno fondato l'attuale insediamento nel 1240 . 1324 in "Zenmária" è stato primo nome citato. Era un insediamento nei tempi antichi. Al confine con Mosonszentandrás ci sono reperti di un insediamento romano significativo Il santuario di Maria era già noto nel 13 ° secolo . La sua vecchia chiesa fu costruita nel 14 ° secolo e fu distrutta dai turchi nel 1529 . L'immagine della misericordia di Maria fu portata qui nel 1661 da Fraknódalla cappella del castello dove apparteneva all'Eszterházyak . Il Pál Esterházy (Palatino) dal 1668 nel tempio e il monastero ricostruito nel 1683 in Turchia nuovamente distrutto. Tra il 1696 e il 1702 fu ricostruito secondo i piani dell'italiano Francesco Martinelli . In origine, aveva una torre che era caduta poco dopo la dedica. Vedendo il segno celeste, il duca ordinò la costruzione di due torri. Vecchio famoso luogo di pellegrinaggio.
Nel 1910 , dei 2732 abitanti, 1970 erano tedeschi e 756 ungheresi . Fino al trattato di pace di Trianon, apparteneva al distretto Nezsideri della contea di Moson .
Nel 1678 Pál Esterházy si stabilì ebrei derubati dai soldati dalle tenute del cortile dell'abbazia di Heiligenkreuz Il loro numero raggiunse il picco nel 1876 , quindi vi abitarono 864 ebrei. Nel marzo del 1938 , dopo l' Anschluss , fu istituito un campo di insediamento. Furono radunati circa 400 abitanti ebrei dell '"Angolo infettivo". Ad aprile la maggior parte di loro ha attraversato il confine ungherese, quindi la comunità ebraica qui ha cessato di esistere. La loro sinagoga fu demolita nel 1939 , solo il loro cimitero è sopravvissuto fino ad oggi.

Nel 1914 , alla periferia del villaggio , un campo di prigionieri di guerra fu istituito su un terreno di proprietà Esterházy C'erano 15.000 prigionieri nel campo e furono costruite circa 200 capanne. 1915 in un tifo epidemia nel 2000, più di un paio di giorni in russo , serbo , italiani prigionieri sono morti. Il campo era dotato di approvvigionamento idrico e illuminazione pubblica. Oggi, 2.363 tombe sono registrate nel parco commemorativo.
Nel 2001 , dei suoi 2856 abitanti, c'erano 2503 austriaci, 209 ungheresi e 19 croati.

Attrazioni modifica ]


  • Tempio Santuario, che nel 1990 Ota " Basilica Minore indossa un" rango nel 1668 è stata costruita dal principe Paul Eszterházi, e dopo 1683 i turchi distrutte, ricostruita tra il 1696 e il 1702i Oggi è l'unica basilica del Burgenland. L'interno è considerato l'interno della chiesa barocca più bella del Burgenland .
  • Il monastero francescano fu ricostruito nel 1733 .
  • Il Calvario fu costruito nel 1683 e spostato nella sua posizione attuale nel 1958 .
  • Luogo di nascita di Mihály Mosonyi
  • Vicino al villaggio c'è un complesso termale con acqua termale.


amministrazione
paese Austria
provinciaBurgenland
rangocittà
camminareContea di Nezsider
Anno di fondazione1324
sindacoJosef Ziniel ( SPÖ )
codice postale7132
prefisso teleselettivo02 172
Targa del trafficoND
popolazione
Popolazione totale2862 persone (1 gennaio 2018) [1] +/-
densità di popolazione89 persone / km²
Dati geografici
Sul livello del mare. altezza119 anni
zona31,9 km²
fuso orarioCET , UTC + 1

sabato 28 settembre 2019

Campo di Comcentramento di Aschach Notizie

Mappa di localizzazione: Austria

Aschach an der Donau – Mappa

Il comune sorge lungo il Danubio, ai margini del bacino di Eferding nella regione dell'Hausruckviertel. Ha una superficie di 6 km² e l'1,8% del territorio è coperto da boschi.
Il paese è stato citato per la prima volta nel 777, in un documento relativo alla fondazione dell'abbazia di Kremsmünster. Già appartenuto al Ducato di Baviera, dal XII secolo passò al Ducato d'Austria. Nel 1490 Aschach fu aggregato al principato Österreich ob der Enns e ricevette da Massimiliano I d'Asburgo il diritto di mercato.
Il paese è stato occupato più volte durante le guerre napoleoniche e dal 1918 fa parte dello Stato federato dell'Alta Austria. Dopo l'Anschluss dell'Austria al Terzo Reich, dal 13 marzo nel 1938 appartenne al Gaudell'Oberdonau; nel 1945 furono ristabiliti i precedenti confini.

Aschach an der Donau – Stemma

Lo stemma: Partito di rosso e argento, coperto da due colori naturali, le vite incrociate due volte con un'uva nera e bianca e una foglia verde in ogni parte. Il rosso, il bianco e il verde sono i colori tradizionali del comune.
Il motivo dello stemma si riferisce alla viticoltura praticata già nell'Alto Medioevo nell'area di Aschach (ne fa cenno anche il documento relativo all'abbazia di Kremsmünster del 777). Il bianco e il rosso sono i colori dello stemma dei conti di Schaunberg, che fino agli anni 1870 detennero il potere politico e il casello di Aschach.
Aschach an der Donau – Veduta
  • Monumenti di interesse:
  • Il castello di Aschach an der Donau (Schloss Aschach an der Donau), appartenuto ai conti di Harrach, oggi è di proprietà privata. L'ala principale risale al XVI secolo; si affaccia su un parco ed è dotata di portici. L'ala orientale e l'altare maggiore della cappella sono stati costruiti da Johann Lucas da Hildebrandt nel 1709.
  • La chiesa parrocchiale della Croce del Danubio (Pfarrkirche mit dem Donaukreuz) venne ricostruita in stile gotico verso il 1490 in luogo di una precedente chiesa, la cui esistenza documentata risale al 1371. La Croce, posta sopra l'altare maggiore della chiesa, è legata a una leggenda: durante una piena del Danubio, nel 1693, la Croce fu tratta in salvo da due battellieri e in seguito un restauratore, malato, fu guarito durante i lavori di restauro della Croce. Nel 1976 la chiesa è stata rinnovata ed ampliata, secondo il progetto di Clemens Holzmeister.
  • Piazza Kurzwernhardt (Kurzwernhardt-Platz) è intitolata al farmacista Theodor Kurzwernhart, sindaco dal 1861 al 1864 e cittadino onorario di Aschach an der Donau. Sulla piazza si affacciano edifici storici, spazi verdi, ristoranti, caffè, una fontana e un monumento ai caduti.
  • Il Museo della pesca (Schoppermuseum) testimonia la storia del comune per quanto riguarda la navigazione sul Danubio, ospita una raccolta di artigianato storico e illustra l'evoluzione della pesca in Alta Austria.

  • Il mercato dell'artigianato ha luogo ogni anno in agosto in piazza Schopper (Schopperplatz), accanto al Museo della pesca; decine di artisti e artigiani vendono oggetti in legno, ceramica, tessuto, metallo e pietra. Inoltre sono venduti prodotti culinari della regione, mentre il programma culturale prevede musica regionale, teatro ed eventi per bambini.

Le frazioni sono Aschach an der Donau, Ruprechting e Sommerberg.

La pista ciclabile lungo il Danubio
In estate Aschach an der Donau è frequentata da cicloturisti: si trova lungo la pista ciclabile che va da Passavia a Vienna e offre numerose strutture ricettive.


Nel 2015 la composizione del consiglio comunale era la seguente: Partito Popolare (ÖVP) 11 seggi, Partito della Libertà (FPÖ) 6 seggi, Partito Socialdemocratico (SPÖ) 5 seggi, Verdi (Grünen) 3 seggi. Il sindaco è Friedrich Knierzinger (ÖVP).

mercoledì 25 settembre 2019

Grande Guerra Disertori non italiani


ALLEGATO 5

Roma, add' 21 agosto 1916
MINISTERO DELLA GUERRA
COMMISSIONE PER I
PRIGIONIERI DI GUERRA
N. 16595 di protocollo
OGGETTO: Internamento dei disertori di nazionalità non italiana
ALLA INTENDENZA GENERALE DEL R. ESERCITO

Mi pregio informare l'E. V. che i disertori di nazionalità non italiana che erano sparsi nei diversi reparti prigionieri di guerra sono stati riuniti in quelli di Bibbiena Taggia ed Aquila.
I due primi reparti contengono complessivamente 610 uomini di truppa e 25 ufficiali e sono al completo (meno per gli ufficiali pei quali sono ancora disponibili 2 posti a Taggia e 6 a Bibbiena).
Nel reparto di Aquila che è capace di contenere 8 ufficiali e 600 uomini di truppa, oggi vi sono disponibili 5 posti per ufficiali e 300 per truppa. Sembra a questa Commissione che sarebbe opportuno e più speditivo che nella zona di operazioni fossero i disrtori di nazionalità non italiana sgombrati direttamente su Aquila.
Epperò sarei grato a cotesta Intendenza Generale, se qualora nulla osti, vorrà compiacersi impartire alle competenti Intendenze di Armata gli ordini opportuni affinchè la proposta di questa Commissione possa avere pratica attuazione.
Quando il reparto di Aquila sarà prossimo ad essere al completo, questo ufficio destinerà altro locale a ricovero di disertori di nazionalità non italiana e subito lo segnalerà a cotesta Intendenza Generale.

IL TENENTE GENERALE PRESIDENTE
Spingardi

venerdì 20 settembre 2019

IMpiego prigionieridi guerra 2

5. Mercede ai prigionieri lavoratori. Quando trattisi di lavoro per conto di Amministrazioni pubbliche (Stato, provincie e comuni), eseguiti in economia, la mercede viene stabilita in ragione di 5 centesimi per ogni ora di lavoro, compreso, come sopra è detto. Il tempo occorrente per recarsi al lavoro e per ritornarne.
Oltre al pagamento della mercede ora detta le Amministrazioni pubbliche sono tenute al pagamento delle indennità di scorta, di cui al precedente numero 4.
Quando invece trattisi di lavoro per conto dio privati, la mercede per ogni ora di lavoro dovrà essere stabilita in misura corrispondente a quella degli operai liberi, per le stesse quantità e qualità di lavoro, tenendo però debito conto dei diversi elementi negativi che tendono a diminuire l'effettivo rendimento dell'opera dei prigionieri, quali sarebbero le limitazioni dipendenti dalla necessità della sorveglianza, il minore spirito di collaborazione e, soprattutto, la mancanza nei prigionieri dello stimolo dell'interesse, atto ad eccitare la produzione.
Qualunque sia la mercede ormai pattuita, i prigionieri non potranno tuttavia ricevere alla mano che la mercede di picchetto, in ragione di 5 centesimi all'ora di lavoro.
Tanto le Amministrazioni pubbliche quanto i privati impenditori dei lavori potranno, a titolo di incoraggiamento o di premio, per la qualità o quantità di lavoro prodotto, corrispondere, in più della mercede convenuta, ai prigionieri che ritengono esserne meritevoli, un compenso in tabacco, in viveri o in danaro, avvertendo però che il compenso in danaro non dovrà essere consegnato ai prigionieri ma all'ufficiale comandante la scorta, che lo accrediterà a ciascun interessato in apposito libretto di risparmio. Quando si debbano impiegare pochi prigionieri in lavori per i quali l'importanza o la difficoltà o l'accuratezza voluta nell'esecuzione, richieda speciale abilità e per i quali gli imprenditori abbiano offerto allo Stato mercedi elevate, denotanti il buon rendimento che si propongono di trarre dal lavoro, questa Commissione potrà cincedere ai prigionieri lavoratori una quota maggiore della mercede comune di picchetto (parte alla mano e parte accreditandola in un libretto di risparmio), e dare norme particolari sia per la custodia, sia per l'alloggiamento, sia per il vitto dei pochi prigionieri distaccati nel lavoro.
Le somme di cui sopra saranno, tanto nelle Amministrazioni pubbliche, quanto dai privati, versate all'ufficiale comandante la scorta, il quale ne rilascerà regolare quietanza, le introdurrà in cassa e le registrerà in entrata sul giornale di cassa, che terrà esclusivamente per lo scopo.
Con le dette somme l'ufficiale comandante la scorta provvederà ai pagamenti della mercede di picchetto ai prigionieri lavoratori, all'investimento in libretti di risparmio dei compensi che ai prigionieri non debbono essere consegnati alla mano ed al pagamento dell'indennità giornaliera al personale di scorta, registrando tutto in uscita nel giornale di cassa.
I corpi dai quali i reparti prigionieri dipendono come distaccamenti, a senso del disposto dal n. 87 della Raccolta, avranno la vigilanza sulla gestione, e si accerteranno che le somme pagate, tanto dalle Amministrazioni pubbliche che dai privati, siano regolarmente contabilizzate, che l'impiego della parte di esse devolute ai prigionieri e alla scorta sia fatto a norma delle disposizioni precedenti, e raccoglieranno, mensilmente, nelle proprie casse le eccedenze rimaste nelle casse degli ufficiali comandanti le scorte, in attesa di ordini per il versamento, ordini che saranno dati prossimamente da questa Commissione (vedi circolare 1152 del 17 gennaio 1917).
Il controllo di cui al Comma precedente sarà esercitato con retroattività sulle gestioni passate, così la raccolta dei fondi, rimasti eccedenti.
6. Direzione tecnica dei lavori. Alla direzione tecnica dei lavori provvedono le Amministrazioni pubbliche interessate ed i privati assuntori. Spetta loro altresì la fornitura degli attrezzi  e degli arnesi necessari, ed ove occorra, anche del relativo vestiario speciale (giacche di tela o di fustagno, cappelli di paglia, ecc.).
In alcuni casi, della direzione tecnica dei lavori possono anche essere incaricati ufficiali e militari di truppa di speciale competenza in materia, all'uopo designati, specie quando trattisi di lavori rimboschimento. Valgono per questi lavori le norme dettate con la circolare n. 19887, che qui appresso si riproducono.
7. Ispezioni ai lavori. Per vegliare sull'uniforme e regolare applicazione delle norme date con la presente circolare, si pregano i comandi di corpo d'armata, nel cui territorio abbiano luogo lavori con prigionieri di guerra, di incaricare uno degli uffciali di grado più elevato addetti ai reparti prigionieri a recarsi saltuariamente e improvvisamente sul luogo dei lavori, per accertarsi delle condizioni igieniche, di alloggiamento, di vitto dei prigionieri, della regolare gestione delle mercedi, della esistenza di una direzione tecnica ai lavori, della disciplina dei gruppi di lavoratori, dell'osservanza rigorosa, in una parola, delle norme sancite con la presente circolare, allo scopo di prevenire debolezze od abusi nel trattamento dei prigionieri stessi.

Il Tenente generale presidente della Commissione: P. SPINGARDI

Con circolare n. 137 del 19 febbraio 1917, pubblicata nella dispensa 13° del Giornale militare di pari data, il Ministero della guerra d'accordo con quello dell'agricoltura ha stabilito quanto segue circa l'impiego di prigionieri di guerra in lavori agricoli:
Su domanda di associazioni di agricoltori o privati conduttori di fondi rustici, le Commissioni provinciali di agricoltura potranno chiedere alla Commissione per i prigionieri di guerra in Roma l'opera di detti prigionieri.
La sorveglianza, la disciplina o l'amministrazione di essi continuerà ad essere affidata all'amministrazione militare. Di regola i distaccamenti di prigionieri saranno della forza di 100 uomini ma questa potrà essere diminuita fino ad un minimo di 30 quando le condizioni dell'agricoltura locale lo esigano.
Il concesionario dovrà corrispondere allo Stato per ogni ora di lavoro compiuto da ciascun prigioniero (compreso il tempo necessario per recarsi dall'alloggiamento notturno al luogo del lavoro, e ritorno) la mercede che verrà fissata dalla Commissione provinciale di agricoltura.
Dovrà inoltre il concessionario provvedere all'alloggiamento tanto per i prigionieri quanto per l'ufficiale e la truppa di scorta. I concessionari dovranno contribuire alla sorveglianza dei prigionieri lavoratori, per evitare durante il lavoro ogni tentativo di evasione, sotto pena di ritiro della concessione.
La suprema direzione tecnica dei lavori di rimboschimento è affidata al tenente senatore Eugenio FAINA, nominato, con decreto luogotenenziale 8 agosto scorso, regio commissario ai rimboschimenti.
Da lui dipendono quindi direttamente gli ufficiali e il personale di truppa che, per la loro competenza tecnica in materia, sono incaricati appunto dalla direzione dei lavori nelle singole loalità, ove sono all'uopo distaccati i nuclei di prigionieri lavoratori.
I prigionieri lavoratori sono normalmente agli ordini e alla diretta dipendenza disciplinare amministrativa degli ufficiali comandanti i reparti prigionieri o i distaccamenti, a seconda che i prigionieri si recano giornalmente al alvoro dalla sede del reparto cui appartengono per farvi ritorno  giornalmente a pernottare o che sono distaccati permanentemente nella zona del lavoro.
Invece durante le ore del lavoro i prigionieri passano alla dipendenza degli ufficiali tecnici i quali sono in questo caso incaricati della loro disciplina e dell'impiego degli uomini di truppa di scorta nella sorveglianza, assumendo così anche l'intera responsabilità della custodia dei prigionieri.
L'orario (10 ore, esluso il tempo occorrente per la consumazione dei ranci sul posto, e compreso quello di andata al lavoro e di ritorno agli alloggiamenti) sarà stabilito dall'ufficiale tecnico direttore dei lavori, d'accordo col comandante il distaccamento o della scorta, specie per quanto ha tratto alla consumazione del rancio.
Gli ufficiali e militari di truppa tecnici non potranno essere comandati ed altri servizi, all'infuori di quello tecnico, cui sono dall'autorità tecnica preposti.
La sospensione come la cessazione del lavoro e lo spostamento dei distaccamenti da un luogo ad un altro sono di competenza del regio commissario, che dovrà darne preventivo avviso al comandante del reparto.
Quando sorgessero divergenze, l'ufficiale tecnico ne informerà il regio commissario ai rimboschimenti per le decisioni del caso, se di sua competenza e quando trattisi di questioni che interessino anche l'autorità militare, il regio commissario stesso ne riferirà alla Commissione dei prigionieri di guerra.

giovedì 12 settembre 2019

Impiego Prigionieri di Guerra 1


ALLEGATO 6

Roma, addì 14 novembre 1916
MINISTERO DELLA GUERRA
COMMISSIONE PER I
PRIGIONIERI DI GUERRA
CIRCOLARE
N. 24112 di protocollo
OGGETTO: Norma sull'impiego della mano d'opera dei prigionieri di guerra
AI COMANDI DI CORPO D'ARMATA TERRITORIALI
AI COMANDI DEI REPARTI PRIGIONIERI DI GUERRA

Questa Commissione stima opportuno di riassumere nella presente circolare, di chiarire e completare tutte le norme intese a disciplinare l'impiego della mano d'opera dei prigionieri di guerra sin qui emanate con le circolari nn. 6583, 9442 e 14746, le quali s'intendono pertanto abrogate.
1. Forze dei drappelli di prigionieri lavoratori. Di massima e preferibilmente i prigionieri non dovranno essere impiegati in gruppi di forza inferiore a 50 uomini, per evitare un soverchio frazionamento dei drappelli di sorveglianza. Potranno tuttavia ed eccezionalmente essere impiegati, a seconda delle circostanze e per accertate necessità, anche in gruppi di forza varia, inferiore alla predetta, specie quando il luogo del lavoro trovasi nelle immediate vicinanze di un campo di concentramento di prigionieri, dal quale sarebbero giornalmente distaccati, e al quale farebbero ritorno a lavoro ultimato; oppure quando trattisi di pochi operai specializzati per riattivare piccole industrie sofferenti per mancanza di mano d'opera, o di promuoverne altre, per le quali non sia possibile trovare operai specializzati nel nostro paese.
2. Trattamento dei prigionieri lavoratori. Tutte le norme relative al trattamento dei prigionieri di guerra contenute nel capo VII della Raccolta, sono, di massima, ed in quanto possibile, applicabili ai prigionieri lavoratori, colle seguenti avvertenze:
a) Disciplina e sorveglianza. La disciplina dei prigionieri addetti ai lavori e la loro sorveglianza, intesa ad evitare eventuali evasioni, sono esclusivamente e rigorosamente affidate, sotto la loro responsabilità, alle autorità militari territoriali da cui essi dipendono. Le dette autorità provvederanno quindi a costituire i reparti o gruppi concessi, riunendo assieme, possibilmente, i prigionieri della stessa nazionalità, e li avvieranno al luogo del lavoro, sotto conveniente scorta, strettamente non inferiore ad 1/10 e non superiore ad 1/5 dela forza dei prigionieri.
Le autorità preposte alla disciplina dovranno avere presente che la facoltà di servirsi della mano d'opera dei prigionieri è da parte dello Stato un diritto riconosciuto dalla Convenzione IV dell'Aia.
Soltanto gli ufficiali, gli alfieri, i cadetti e gli aspiranti cadetti sono dispensati dal lavoro, mentre i graduati tutti, senza eccezioni, vi sono obbligati, e ciò in conformità del trattamento fatto ai nostri sottufficiali, caporali maggiori e caporali, prigionieri in Austria Ungheria. Potranno però, compatibilmente con le esigenze del lavoro, essere impiegati, di preferenza, come sorveglianti.
Ogni atteggiamento di resistenza agli ordini del lavoro dovrà considerarsi come un atto di insubordinazione che, come tale, autorizza i mezzi coercitivi per la sua repressione.
Le misure da adottare varieranno a seconda della gravità dei casi, e provvederanno, naturalmente, a graduarle i comandanti dei reparti, a cui ne sarà devoluta l'immediata applicazione.
A tal uopo essi sono autorizzati a sopprimere innanzi tutto, per quel periodo di tempo, che sembrerà opportuno, la corresponsione della mercede di picchetto ai prigionieri riluttanti al lavoro, e a ricorrere inoltre, quando ciò non bastasse, a tutte le punizioni previste dal vigente regolamento di disciplina.
In circostanze speciali di resistenza collettiva, che minacciasse il buon andamento dei lavori, dovranno riferire, per la via gerarchica, al comando di corpo d'armata da cui dipendono, affinchè ravvisi quali provvedimenti siano più opportuni ad ottenere l'obbedienza.
b) Alloggiamento e vitto. L'alloggiamento sul luogo del lavoro potrà essere fatto per accantonamento, con pagliericcio o paglia a terra, o anche per attendamento e, quando la distanza del reparto al quale i prigionieri appartengono.
All'alloggiamento provvederà l'amministrazione militare, quando potrà fruire di locali demaniali e quando, per la stagione, per la non elevata altitudine dei luoghi, per la salubrità del clima, sia possibile l'attendamento.
Negli altri casi dovrà sempre provvedere l'amministrazione pubblica o il privato concessionario.
Il vitto sarà provveduto dall'amministrazione militare, e sarà uguale a quello della truppa italiana. La confezione del rancio sarà fatta dagli stessi prigionieri.
3. Durata del lavoro giornaliero. L'orario di lavoro non dovrà di massima oltrepassare le 10 ore di lavoro. È computato come lavorativo il tempo di andata al lavoro e di ritorno agli alloggiamenti; non è invece computato il tempo occorrente alla consumazione del rancio sul posto.
È vietato il lavoro dei prigionieri nei giorni festivi
4. Indennità alla scorta. Al personale costituente il drappello di sorveglianza spetta un'indennità giornaliera nella misura sotto indicata, da corrispondersi nel modo indicato al seguente numero:
Ufficiali superiori                             7.00 lire
Capitani                                             6.00 lire
Ufficiali subalterni                             5.00 lire
Sottufficiali                                        1.50 lire
Caporali maggiori, caporali e soldati 0.50 lire
L'indennità è dovuta per tutto il tempo della durata del servizio, compresi i giorni di viaggio dal campo di concentramento al luogo dei lavori e di ritorno, anche se, nel frattempo, per qualsiasi ragione, il lavoro sia stato sospeso, ed è cumulabile solo con l'indennità di fuori residenza, stabilita dalla circolare n. 520 del Giornale militare del 1915, per gli ufficiali richiamati in servizio.

Grande Guerra. Norme per l'impiego dei lavori agricoli ed industriali


ALLEGATO 4

Roma, addì 25 maggio 1916

MINISTERO DI
AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO
GABINETTO

N. 75
OGGETTO: Norme per l'impiego dei prigionieri in lavori agricoli ed industriali
Ai Signori Prefetti del Regno

Comunico ai Signori Prefetti le norme concordate con la Commissione Prigionieri di guerra per l'impiego di questi in lavori agricoli o industriale da eseguire per conto di privati o di enti locali.
Premesso che l'opera dei prigionieri di guerra deve essere considerata soltanto quale espediente di carattere eccezionale per bisogni ai quali non sia possibile altrimenti provvedere, è principio stabilito ed inderogabile che il lavoro dei prigionieri non deve fare concorrenza sotto nessun aspetto al lavoro libero, ma di regola essere avviato là dove per la natura stessa dell'opera tale impiego sia incontrastato. Può pertanto essere impiegato il lavoro dei prigionieri per supplire alla deficienza assoluta di mano d'opera debitamente constatata dalle autorità di P.S. o anche per sostituirla, d'ordine del Ministro dell'Interno, nei casi rarissimi, nei quali non sia possibile evitare altrimenti la perdita di ricchezza e a parità di costo per chi lo impiega.
Le domande di impiego devono, caso per caso, essere inviate a questo Ministero col parere dell'autorità politica locale e con l'indicazione del numero di lavoratori ritenuto necessario per quel dato lavoro. Prevengo che di regola questi saranno inviati in gruppi non inferiori a 100 con la scorta di un ufficiale e 24 uomini di truppa, ma eccezionalmente potranno formarsi gruppi minori o anche minimi di lavoratori specializzati come meccanici, conduttori, fuochisti, ecc. con scorta proporzionale.
Il richiedente dovrà provvedere l'acqua e la legna e nelle zone anche lievemente malariche, locali per l'accantonamento da riconoscersi idonei dalla competente autorità sanitaria.
Accolta la domanda, lo Stato, e per lui la Commissione per i prigionieri, assume il lavoro ed il richiedente dovrà corrispondere ad operai liberi per la stessa quantità e qualità di lavoro eseguito negli stessi limiti di tempo; e ciò tanto nel caso in cui la mercede sia concordata sul luogo fra datore di lavoro e operai liberi, quanto nel caso in cui la tariffa sia stata fissata dalla competente Commissione arbitrale.
Resta facoltà del Ministro della Guerra impiegare in un dato lavoro prigionieri o militari di classi anziane di M. T. ferme restando tutte le altre condizioni.
Prego mi sia accusata ricevuta di queste istruzioni per la esatta applicazione della quale confido nella sperimentata oculatezza dei Signori Prefetti.

IL MINISTRO
Cavasola

venerdì 30 agosto 2019

Prigionia austriaca in Italia 1915-1918 - Impiego dei prigionieri


Roma, addì 25 maggio 1916

MINISTERO DI
AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO
GABINETTO

N. 75
OGGETTO: Norme per l'impiego dei prigionieri in lavori agricoli ed industriali
Ai Signori Prefetti del Regno

Comunico ai Signori Prefetti le norme concordate con la Commissione Prigionieri di guerra per l'impiego di questi in lavori agricoli o industriale da eseguire per conto di privati o di enti locali.
Premesso che l'opera dei prigionieri di guerra deve essere considerata soltanto quale espediente di carattere eccezionale per bisogni ai quali non sia possibile altrimenti provvedere, è principio stabilito ed inderogabile che il lavoro dei prigionieri non deve fare concorrenza sotto nessun aspetto al lavoro libero, ma di regola essere avviato là dove per la natura stessa dell'opera tale impiego sia incontrastato. Può pertanto essere impiegato il lavoro dei prigionieri per supplire alla deficienza assoluta di mano d'opera debitamente constatata dalle autorità di P.S. o anche per sostituirla, d'ordine del Ministro dell'Interno, nei casi rarissimi, nei quali non sia possibile evitare altrimenti la perdita di ricchezza e a parità di costo per chi lo impiega.
Le domande di impiego devono, caso per caso, essere inviate a questo Ministero col parere dell'autorità politica locale e con l'indicazione del numero di lavoratori ritenuto necessario per quel dato lavoro. Prevengo che di regola questi saranno inviati in gruppi non inferiori a 100 con la scorta di un ufficiale e 24 uomini di truppa, ma eccezionalmente potranno formarsi gruppi minori o anche minimi di lavoratori specializzati come meccanici, conduttori, fuochisti, ecc. con scorta proporzionale.
Il richiedente dovrà provvedere l'acqua e la legna e nelle zone anche lievemente malariche, locali per l'accantonamento da riconoscersi idonei dalla competente autorità sanitaria.
Accolta la domanda, lo Stato, e per lui la Commissione per i prigionieri, assume il lavoro ed il richiedente dovrà corrispondere ad operai liberi per la stessa quantità e qualità di lavoro eseguito negli stessi limiti di tempo; e ciò tanto nel caso in cui la mercede sia concordata sul luogo fra datore di lavoro e operai liberi, quanto nel caso in cui la tariffa sia stata fissata dalla competente Commissione arbitrale.
Resta facoltà del Ministro della Guerra impiegare in un dato lavoro prigionieri o militari di classi anziane di M. T. ferme restando tutte le altre condizioni.
Prego mi sia accusata ricevuta di queste istruzioni per la esatta applicazione della quale confido nella sperimentata oculatezza dei Signori Prefetti.

IL MINISTRO
Cavasola

venerdì 16 agosto 2019

Prigionia austriaca in Italia 1915 - 1918 Fonti Italiane


R. ESERCITO ITALIANO
COMANDO SUPREMO
RIPARTO OPERAZIONI
UFFICIO INFORMAZIONI
N. 1155 di protocollo Uff. Int.

OGGETTO: Brani di corrispondenze di prigionieri di guerra
AL MINISTERO DEGLI INTERNI – Ufficio Stampa

Il Ministero per le PP. e TT. ha trasmesso a questo Comando alcuni stralci  di corrispondenze di prigionieri di guerra austro-ungarici.
Degni di rilievo sono i brani riportati nell'annesso allegato, per le espressioni che appaiono sincere, del compiacimento dei prigionieri per la nostra civiltà, i nostri costumi ed il benevolo trattamento, cui sono assoggettati.
Questo Comando è del parere che convenga far conoscere al pubblico i detti brani e pertanto rivolga preghiera a cotesto ministero di volere, se condivide tale parere, far dare loro diffusione a mezzo della stampa.

IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
Diaz

Estratti di corrispondenze di prigionieri di guerra

Dal prigioniero Dr. Plolm, a Frl. Nelly Dahlmann Dresda A., cartolina da Portoferraio, in data 2-1-1916.
"Siamo diventati globe-trotters: passato attraverso la Serbia, l'Albania, acque italiane, parte di Sardegna, isola Asinara e finalmente all'isola d'Elba nostra dimora fissa. Calchiamo terreno storico pieno di ricordi di Napoleone, siamo trattati bene e bene alloggiati. Abbiamo una bella vista sul porto pittoresco, sul mare. La popolazione è vivece. Qui sembra di sentire l'alito di una grande cultura millenaria, tutta propria, originale".

Dal prigioniero Alfiere Richard Epstein, a sig. Adolf Epstein Neuern Boemia, cartolina da Portofferaio, in data 2-1-1916.
"I due mesi di marcia fra Nix e Vallona e gli strapazzi stenti, la fame, ecc. e finalmente la tanto sospirata consegna a mani italiane; il trattamento qui è più che umano; ci trattano da ufficiali".

Dal prigioniero Tenente Adam Kliebhan, a cont. A Michael Kliebhan in Brandhof Boemia, cartolina da Portoferraio, in data 2-1-1916.
"Quando siamo arrivati a Vallona, strapazzati, pezzenti ed affamati, gli italiani si meravigliarono del nostro enorme appetito. Ora ci siamo rimessi in buona salute".

Dal prigioniero Alfiere Alfred Weiss, a Emil Weiss Praga, cartolina da Portofferaio, in data 2-1-1916.
"Cerco di dimenticare al più presto l'Albania e la Serbia!...Ora siamo nuovamente in possesso della civiltà. Siamo fra uomini di cultura. Non temere più di me".

Dal prigioniero colonnello Leopold Edlmann, a Marie Edlmann Vienna IV cartolina da Portoferraio, in data 2-1-1916.
"Il giorno Capodanno sono arrivato all'Isola d'Elba, ove 100 fa abitò Napoleone. Qui si sta molto meglio che in Serbia".

Dal prigioniero Tenente Rudolf Valduiger, a Frl. Poldi Stenier Vienna X, cartolina da Portoferraio, in data 2-1-1916.
"Dopo tre anni di fatiche, mi trovo nuovamente accomodato. Non ti puoi immaginare la mia contentezza. Sono arrivato qui ieri. Fui lietamente sorpreso; qui tutto è meraviglioso. Pensa: dopo 1 anno e mezzo mi sedetti finalmente a tavola con tovaglia e tovaglioli. Qui abbiamo una bella sala da pranzo comune; una camera da letto ben pulita e anche libertà di movimento e passeggio. Raccontarti quello che ho patito in questi tre mesi sarebbe troppo! Qui si tratta da Ufficiali!".

Dal prigioniero Alfiere Ernst Popper, a Sig.ra Marta Amann Vienna XIII, cartolina da Portoferraio, in data 3-1-1916.
"Non è da descrivere tutto quanto abbiamo subito, ufficiali e uomini, in questi due mesi di marce forzate di strapazzi, di fame e avversità e maltrattamenti. Sono sano – quand meme – e godo ora, con grande mia gioia, il beneficio, in ogni detaglio, della civiltà europea".


 Dal prigioniero tenente Heinrich Goschel, a Sig.ra Adi Goschel Vienna IV, cartolina da Portoferraio, in data 2-1-1916.
"Passate le lunghe settimane di stenti, attraverso la Serbia e l'Albania, venimmo presi in consegna dall'Italia ed ora ci troviamo all'Isola d'Elba. Il passaggio dagli strapazzi albanesi al trattamento eccellente italiano è indescrivibile!"

Dal priogioniero Maggiore d'Intendenza Giovanni Wenley, a Sig.ra Giovanna Wenley Graz, cartolina da Portoferraio, in data 2-1-1916.
"Ieri, dopo 10 settimane di rinunce di ogni genere e di erramenti sono qui arrivato, nel fu eremitaggio di Napoleone. Contro ogni aspettativa qui siamo trattati bene, siamo ridiventati e riconsiderati uomini... Speriamo che ormai nessun ulteriore disturbo ci capiti e che questa miseria finisca presto."

Dal prigioniero A. de Baldass, a Signora v. Baldass Vienna, lettera da Ospedaletto da campo 90 Z. di G. In data....
"...come sono stato curato con tale distinzione, come se avessi fatto non so che, e tutti, dal piantone al Colonnello erano veramente commoventi nel loro zelo di esaudire ogni possibile mio desiderio."

Dal prigioniero Wolfgang Battista, a Brand Mary Monaco di Baviera, lettera da Pinerolo in data 4-1-1916.
"...Qui non c'è nulla di nuovo; tutto procede tranquillamente come se la guerra non ci fosse e se non fosse per i giornali e le uniformi grigie non si saprebbe che c'è. Qui vivono italiani in massel, che continuano tranquillamente a fare i loro affari e si fanno acquisti presso di loro come prima. Anche a teatro non ci si accorge che c'è la guerra."

lunedì 5 agosto 2019

Prigionia austriaca in mano italiana 1915-1918. Documento


LEGIONE TERRITORIALE DEI RR. CARABINIERI
DI TORINO
DIVISIONE DI CUNEO
N. 108/I R°
Cuneo, 1 settembre 1915

OGGETTO: Festeggiamento del genetliaco dell'Imperatore d'Austria da parte degli ufficiali austriaci prigionieri al Forte del Colle di Tenda
Al Comando della Divisione Territoriale di Cuneo
RISERVATO

In esecuzione degli ordini verbali ricevuti da cotesto Comando, ho l'onore di comunicare qui di seguito il risultato dll'inchiesta che ho eseguito alla Fortezza del Colle di Tenda sull'oggetto a margine.
Il 18 agosto testè decorso, ricorreva il genetliaco dell'Imperatore d'Austria. In previsione di questa ricorrenza gli ufficiali prigionieri, avevano parecchi giorni prima, insistentemente domandato al Signor Comandante del forte, pel tramite del Sottotenente maletti Sig. Gaspare, del 27° Battaglione di M.T. - che ha l'incarico della loro sorveglianza e del loro governo – il permesso di solennizzare quella ricorrenza con un pranzo speciale, allestito secondo le loro costumanze. All'uopo domandarono pure l'orario stabilito per la durata del pranzo che normalmente è dalle 19,30 alle 21,30 venisse, per la circostanza, variato e prolungato.
Il comandante del Forte, Capitano Pilati Cav. Pietro aderì alle richieste dei prigionieri stabilendo che il pranzo del 18 agosto avesse luogo dalle 18,15 alle 22. La misura del pranzo, minuta sulla quale il comandante del Forte non ebbe motivo di fare obiezioni, fu la seguente:
Prosciutto, un uovo sodo a testa, burro
Arrosto di maiale con patate
Minestra di brodo di gallina
Galline lessate
Insalata verde
Insalata di cetrioli sott'aceto
Insalata di cetrioli freschi
Insalata di cavoli
Dolce (torta alla frutta)
Formaggio Emmenthal
Frutta (uve, pesche, pere, aranci)
Caffè, liquori – Champagne
Durante il pranzo regnò un'insolita allegria, ma un'allegria composta, signorile. Pareva che i prigionieri, compenetrati della solennità della ricorrenza, volessero mostrarsi degni di essa con un migliore, non abituale comportamento; giacchè giova notare che quella sera nessuno trasmodò: nessuno si ubriacò: cosa questa non infrequente.
Verso la fine del pranzo, il Tenente di Vascello
Woschech Wenzel
uno di quelli che evase – fece un brindisi nella sua lingua, ascoltato in piedi dai 24 commensali, giacchè mancava il 1° Tenente
Jasprica Giovanni
Il quale, com'è noto, vive appartato perchè su di lui grava l'accusa dei camerati di aver mancato in guerra ai suoi doveri.
Alla fine del brindisi tutti gridarono ad alta voce il tradizionale Hoch! Hoch! Hurrah! e poi intonarono un coro, una specie di inno nazionale che assomiglia ad una nenia. Anche qui è bene notare che questo canto corale veniva spesso cantato a fin di tavola.
Al pranzo i 24 ufficiali pasteggiarono unicamente con Chamapgne e vino bianco e consumarono in tutto 13 bottiglie di Champagne, marca Buches Fils e 6 bottiglie di moscato Spumante di Asti. Inoltre col caffè sorbirono vari liquori.
Alle 22 ora stabilita, tutti si ritirarono scortati dall'ufficiale e dai soldati adibiti alla loro sorveglianza, senza il minimo incidente. Uno di essi, anzi, che s'era permesso di zufolare con aria distratta, in presenza del Sottotenente Signor MALETTI venne da questi ripreso; e l'ufficiale prigioniero smise subito, chiedendo scusa.
Accanto la sala da pranzo dei prigionieri, esiste – divisa da una semplice porta chiusa – la mensa dei Signori Ufficiali del Forte, mensa che è frequentata pure da quasi tutte le famiglie degli ufficiali stessi, che sono alloggiate nella Fortezza:
in tutto 6 signore, 1 signorina, 1 giovanotto e 7 bambini.
Mentre i prigionieri pranzavano, anche gli Ufficiali del Forte con le loro famiglie desinavano: e siccome in quel giorno – 18 agosto – ricorreva pure l'onomastico di S. M. la Regina Elena, la consorte del Capitano Cavalier PILATI Comandante del Forte, propose un brindisi alla Sovrana esclamando: "Viva Casa Savoia". Questo brindisi non aveva però il carattere di una controdimostrazione, di una specie di ritorsione come potrebbe sembrare dalla lettura dell'annesso articolo di giornale, ma nacque spontaneo e fu naturale data la ricorrenza nello stesso giorno, come si è detto, dell'onomastico della nostra Regina.
Il giorno seguente, 19 agosto, l'Avvocato Francesco lanza consigliere Provinciale dei Mandamenti di Limone piemonte e Tenda, redattore del Giornale d'Italia, che aveva sollecitato ed ottenuto dal Capitano cavlier Pilati il permesso di poter visitare il Forte, giunse alla Fortezza del Colle di Tenda, verso le ore 10, con la moglie, due suoi figli ed un altro bambino, figlio del Sindaco di Tena. Venne ricevuto dagli Ufficiali presenti, e poscia venne invitasto a colazione. Egli vide due volte i prigionieri nell'ora in cui prendevano aria nel piazzale interno della Fortezza, ma non glielo avrebbero permesso.
Comunque egli si ritenne lungamente con le Signore e con la Signorina alloggiate nel Forte; sicchè non è azzardata l'ipotesi che il Cavlier Lanza abbia da esse appresa la notizia del festeggiamento, da parte degli Ufficiali prigionieri del genetliaco dell'Imperatore d'Austria, notizia che, fra tante altre, è apparsa nell'articolo inserto a pag. 3 del n. 235 del Giornale d'Italia del 24 agosto u.s. dal titolo: "Tra gli ufficiali austriaci prigionieri sul Colle di Tenda". Gli Ufficiali, infatti, hanno dichiarato che essi serbarono col visitatore il più assoluto riserbo su questo argomento.


domenica 7 luglio 2019

Norme sulla Prigionia 1907




CONFERENZA DELLA PACE DELL'AIA – 1907
Regolamento concernente le leggi e le consuetudini
della guerra terrestre
(annesso alla IV Convenzione)

sezione I. Dei belligeranti
Capitolo II: Dei prigionieri di guerra

Art. 4
I prigionieri di guerra sono soggetti al potere del Governo nemico, non a quello degli individui o reparti che li hanno catturati.
Devono essere trattati con umanità.
Tutti i beni personali che a loro appartengono, eccetto le armi, i cavalli e i documenti militari, restano di loro proprietà.

Art. 5
I prigionieri di guerra possono essere soggetti ad internamento presso città fortificate, campi o altre destinazioni, con l'obbligo di non allontanarsi da esse oltre certi confini stabiliti; non possono però essere rinchiusin se non per ragioni di sicurezza indispensabili, e solamente per la durata delle circostanze che muovono tali ragioni.

Art. 6
Lo Stato può utilizzare come lavoratori i prigionieri di guerra, secondo le loro capacità ed attitudini, a eccezione degli ufficiali. Questi lavori non devono essere eccessivamente pesanti ed avere alcun rapporto con le operazioni di guerra.
I prigionieri possono essere autorizzati a lavorare per le amministrazioni pubbliche o private, o autonomamente.
I lavori prestati per lo Stato sono pagati con la stessa tariffa in vigore per i militari dell'esercito nazionale che dovessero eseguire gli stessi, o, se tale tariffa non fosse calcolabile, con un compenso idoneo alla prestazione offerta.
Quando i lavori sono eseguiti per conto di amministrazioni pubbliche o privati, le condizioni di pagamento sono regolate con l'autorità militare.
Il salario dei prigionieri contribuirà a migliorare la loro condizione e la parte avanzante sarà loro restituita al momento della liberazione, salvo sottrarre le spese di mantenimento.

Art. 7
Il Governo in carica nel periodo in cui vengono trattenuti i prigionieri è responsabile del loro mantenimento.
In mancanza di accordi speciali tra belligeranti, i priginieri di guerra sono trattati per alimentazione, pernottamento e vestiario, alla stregua delle truppe del Governo che li ha catturati.

Art. 8
I prigionieri di guerra sono soggetti alle leggi, regolamenti ed ordinamenti in vigore nell'esecito dello Stato in cui si trovano. Tutti glin atti di insubordinazione, a loro riguardo, autorizzano le misure di rigore necessarie.
I prigionieri evasi, che vengano catturati prima di raggiungere il loro esercito o prima di abbandonare il territorio occupato dell'esercito catturante, sono passibili di pene disciplinari.
I prigionieri che, dopo essere riusciti ad evadere, vengano ricatturati, non sono passibili di alcuna pena per il fatto precedente.

Art. 9
Ciascun prigioniero di guerra è tenuto a dichiarare, se interrogato, il vero nome e grado e, nel caso infranga questa regola, si espone ad una restrizione dein diritti spettanti ai prigionieri di guerra del suo stesso grado.

Art. 10
I prigionieri di guerra possono essere messi in libertà sulla parola, se la legge in vigore nel loro paese lo autorizza, ed, in tal caso, sono obbligati, sotto la garanzia del loro onore personale, ad adempiere scrupolosamente, sia di fronte al proprio Governo che a quello che li ha fatti prigionieri, agli impegni contratti.
Nello stesso caso, il loro Governo non deve esigere alcun servizio contrario alla parola data.

Art. 11
Un prigioniero di guerra non può essere costretto ad accettare la sua libertà sulla parola; nella stessa misura il Governo nemico non è obbligato ad accettare la domanda del prigioniero che vuole essere liberato sulla parola.

Art. 12
Tutti i prigionieri di guerra, liberati sulla parola e ricatturati mentre combattono contro il Governo con il quale avevano stipulato il patto d'onore o contro i suoi alleati, perdono il diritto di essere trattati da prigionieri di guerra e possono essere portati in giudizio in tribunale.

Art. 13
I soggetti che seguono un esercito senza farvi direttamente parte, come corrispondenti ed i reporters dei giornali, i vivandieri, i fornitori, che cadono in mano nemica e che il nemico ritenga utile detenere, hanno diritto al trattamento di prigionieri di guerra a condizione che siano muniti di legittimazione da parte dell'autorità militare che essi accompagnavano.

Art. 14
E' costituito, all'inizio delle ostilità, in ciascuno degli Stati belligeranti, e, nel caso, nei paesi neutrali che ospitino prigionieri nel loro territorio, un ufficio, incaricato di risponere ad ogni domanda che li riguardi, raccoglie in differenti sezioni competenti tutte le indicazioni relative ad internamenti, trasferimenti, rilasci sulla parola, evasioni, ricoveri in ospedale, decessi e gli altri dati necessari per creare ed aggiornare giornalmente una scheda personale per ciascun prigioniero di guerra. L'ufficio dovrà riportare su tale scheda il numero di matricola, il nome e cognome, l'età, il luogo d'origine, il grado, il corpo d'appartenenza, le lesioni e l'eventuale decesso e tutte le osservazioni particolari. La scheda individuale sarà consegnata all'altro Governo belligerante al termine del conflitto.
L'ufficio informazioni è ugualmente incaricato di raccogliere e depositare tutti gli oggetti d'uso personale, valori, lettere, ecc. che vengano trovati sul campo di battaglia o lasciato dai prigionieri rilasciati sulla parola, scambiati, evasi o deceduti negli ospedali e ambulanze, e di consegnarli agli interessati.

Art. 15
Le società di soccorso per i prigionieri di guerra regolarmente costituite secondo le leggi dei loro paesi e aventi per ragione sociale l'intermediazione dell'azione caritativa, riceveranno, da parte dei belligeranti, per loro e per i loro agenti, debitamente accreditati, tutte le facilitazioni, nei limiti delle necessità militari e delle regole amministrative, per svolgere efficacemente il loro compito umanitario. I delegati di queste società potranno essere ammessi a distribuie soccorsi nei depositi di internamento, così come nei campi di tappa per i prigionieri rimpatriati, mediante un permesso personale rilasciato dall'autorità militare, e prenderanno impegno scritto di sottomettersi a tutte le misure d'ordine e di polizia che vengano prescritti.
Art. 16
Gli uffici informazioni goderanno di regime di frnachigia. Le lettere, i vaglia postali, il denaro ed i pacchi postali destinati ai prigionieri di guerra e spediti a loro, saranno esentati da tutte le tasse postali, sia nei paesi d'origine e di destinazione, così come nei paesi intermediari.
I doni ed i pacchi alimentari destinati ai prigionieri di guerra saranno ammessi in franchigia di tutte le tasse d'importazione e di trasporto ferroviario statale.

Art. 17
Gli ufficiali prigionieri riceveranno il soldo a cui hanno diritto gli ufficiali dello stesso grado del paese in cui sono detenuti, a titolo di rimborso per il loro Governo.

Art. 18
Piena libertà è lasciata ai prigionieri di guerra per l'esercizio della loro religione, compresa l'assistenza per l'ufficio del loro culto, con l'unica condizione delle misure d'ordine e di polizia prescritte dall'autorità militare.

Art. 19
I testamenti di guerra dei prigionieri di guerra sono redatti con le stesse modalità prescritte per i militari dell'esercito nazionale.
Valgono le stesse regoile per quel che concerne le constatazioni di decesso, l'inumazione dei prigionieri di guerra tenendo conto del loro grado e rango.

Art. 20
Dopo la conclusione del conflitto, il rimpatrio dei prigionieri si effettuerà nel minor tempo possibile.