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domenica 7 luglio 2019

Norme sulla Prigionia 1907




CONFERENZA DELLA PACE DELL'AIA – 1907
Regolamento concernente le leggi e le consuetudini
della guerra terrestre
(annesso alla IV Convenzione)

sezione I. Dei belligeranti
Capitolo II: Dei prigionieri di guerra

Art. 4
I prigionieri di guerra sono soggetti al potere del Governo nemico, non a quello degli individui o reparti che li hanno catturati.
Devono essere trattati con umanità.
Tutti i beni personali che a loro appartengono, eccetto le armi, i cavalli e i documenti militari, restano di loro proprietà.

Art. 5
I prigionieri di guerra possono essere soggetti ad internamento presso città fortificate, campi o altre destinazioni, con l'obbligo di non allontanarsi da esse oltre certi confini stabiliti; non possono però essere rinchiusin se non per ragioni di sicurezza indispensabili, e solamente per la durata delle circostanze che muovono tali ragioni.

Art. 6
Lo Stato può utilizzare come lavoratori i prigionieri di guerra, secondo le loro capacità ed attitudini, a eccezione degli ufficiali. Questi lavori non devono essere eccessivamente pesanti ed avere alcun rapporto con le operazioni di guerra.
I prigionieri possono essere autorizzati a lavorare per le amministrazioni pubbliche o private, o autonomamente.
I lavori prestati per lo Stato sono pagati con la stessa tariffa in vigore per i militari dell'esercito nazionale che dovessero eseguire gli stessi, o, se tale tariffa non fosse calcolabile, con un compenso idoneo alla prestazione offerta.
Quando i lavori sono eseguiti per conto di amministrazioni pubbliche o privati, le condizioni di pagamento sono regolate con l'autorità militare.
Il salario dei prigionieri contribuirà a migliorare la loro condizione e la parte avanzante sarà loro restituita al momento della liberazione, salvo sottrarre le spese di mantenimento.

Art. 7
Il Governo in carica nel periodo in cui vengono trattenuti i prigionieri è responsabile del loro mantenimento.
In mancanza di accordi speciali tra belligeranti, i priginieri di guerra sono trattati per alimentazione, pernottamento e vestiario, alla stregua delle truppe del Governo che li ha catturati.

Art. 8
I prigionieri di guerra sono soggetti alle leggi, regolamenti ed ordinamenti in vigore nell'esecito dello Stato in cui si trovano. Tutti glin atti di insubordinazione, a loro riguardo, autorizzano le misure di rigore necessarie.
I prigionieri evasi, che vengano catturati prima di raggiungere il loro esercito o prima di abbandonare il territorio occupato dell'esercito catturante, sono passibili di pene disciplinari.
I prigionieri che, dopo essere riusciti ad evadere, vengano ricatturati, non sono passibili di alcuna pena per il fatto precedente.

Art. 9
Ciascun prigioniero di guerra è tenuto a dichiarare, se interrogato, il vero nome e grado e, nel caso infranga questa regola, si espone ad una restrizione dein diritti spettanti ai prigionieri di guerra del suo stesso grado.

Art. 10
I prigionieri di guerra possono essere messi in libertà sulla parola, se la legge in vigore nel loro paese lo autorizza, ed, in tal caso, sono obbligati, sotto la garanzia del loro onore personale, ad adempiere scrupolosamente, sia di fronte al proprio Governo che a quello che li ha fatti prigionieri, agli impegni contratti.
Nello stesso caso, il loro Governo non deve esigere alcun servizio contrario alla parola data.

Art. 11
Un prigioniero di guerra non può essere costretto ad accettare la sua libertà sulla parola; nella stessa misura il Governo nemico non è obbligato ad accettare la domanda del prigioniero che vuole essere liberato sulla parola.

Art. 12
Tutti i prigionieri di guerra, liberati sulla parola e ricatturati mentre combattono contro il Governo con il quale avevano stipulato il patto d'onore o contro i suoi alleati, perdono il diritto di essere trattati da prigionieri di guerra e possono essere portati in giudizio in tribunale.

Art. 13
I soggetti che seguono un esercito senza farvi direttamente parte, come corrispondenti ed i reporters dei giornali, i vivandieri, i fornitori, che cadono in mano nemica e che il nemico ritenga utile detenere, hanno diritto al trattamento di prigionieri di guerra a condizione che siano muniti di legittimazione da parte dell'autorità militare che essi accompagnavano.

Art. 14
E' costituito, all'inizio delle ostilità, in ciascuno degli Stati belligeranti, e, nel caso, nei paesi neutrali che ospitino prigionieri nel loro territorio, un ufficio, incaricato di risponere ad ogni domanda che li riguardi, raccoglie in differenti sezioni competenti tutte le indicazioni relative ad internamenti, trasferimenti, rilasci sulla parola, evasioni, ricoveri in ospedale, decessi e gli altri dati necessari per creare ed aggiornare giornalmente una scheda personale per ciascun prigioniero di guerra. L'ufficio dovrà riportare su tale scheda il numero di matricola, il nome e cognome, l'età, il luogo d'origine, il grado, il corpo d'appartenenza, le lesioni e l'eventuale decesso e tutte le osservazioni particolari. La scheda individuale sarà consegnata all'altro Governo belligerante al termine del conflitto.
L'ufficio informazioni è ugualmente incaricato di raccogliere e depositare tutti gli oggetti d'uso personale, valori, lettere, ecc. che vengano trovati sul campo di battaglia o lasciato dai prigionieri rilasciati sulla parola, scambiati, evasi o deceduti negli ospedali e ambulanze, e di consegnarli agli interessati.

Art. 15
Le società di soccorso per i prigionieri di guerra regolarmente costituite secondo le leggi dei loro paesi e aventi per ragione sociale l'intermediazione dell'azione caritativa, riceveranno, da parte dei belligeranti, per loro e per i loro agenti, debitamente accreditati, tutte le facilitazioni, nei limiti delle necessità militari e delle regole amministrative, per svolgere efficacemente il loro compito umanitario. I delegati di queste società potranno essere ammessi a distribuie soccorsi nei depositi di internamento, così come nei campi di tappa per i prigionieri rimpatriati, mediante un permesso personale rilasciato dall'autorità militare, e prenderanno impegno scritto di sottomettersi a tutte le misure d'ordine e di polizia che vengano prescritti.
Art. 16
Gli uffici informazioni goderanno di regime di frnachigia. Le lettere, i vaglia postali, il denaro ed i pacchi postali destinati ai prigionieri di guerra e spediti a loro, saranno esentati da tutte le tasse postali, sia nei paesi d'origine e di destinazione, così come nei paesi intermediari.
I doni ed i pacchi alimentari destinati ai prigionieri di guerra saranno ammessi in franchigia di tutte le tasse d'importazione e di trasporto ferroviario statale.

Art. 17
Gli ufficiali prigionieri riceveranno il soldo a cui hanno diritto gli ufficiali dello stesso grado del paese in cui sono detenuti, a titolo di rimborso per il loro Governo.

Art. 18
Piena libertà è lasciata ai prigionieri di guerra per l'esercizio della loro religione, compresa l'assistenza per l'ufficio del loro culto, con l'unica condizione delle misure d'ordine e di polizia prescritte dall'autorità militare.

Art. 19
I testamenti di guerra dei prigionieri di guerra sono redatti con le stesse modalità prescritte per i militari dell'esercito nazionale.
Valgono le stesse regoile per quel che concerne le constatazioni di decesso, l'inumazione dei prigionieri di guerra tenendo conto del loro grado e rango.

Art. 20
Dopo la conclusione del conflitto, il rimpatrio dei prigionieri si effettuerà nel minor tempo possibile.

domenica 30 giugno 2019

Spionaggio cattolico nella Grande Guerra a favore dell'Austria


Mons Rudolf Gerlach
cameriere segreto partecipante di Benedetto XIV
capo di una rete di sabotatori e spie a favore dell'Austria
La sua azione ottenne eccellenti risultati
Affondamento in porto a Brindisi della Nave da Battaglia Benedetto Brin
(settembre 1915)
e affondamento in porto a Taranto della Nave da Battaglia Leonardo da Vinci
nel marzo del 1916
I più importanti successi navali austriaci dei primi due anni di guerra


domenica 16 giugno 2019

Prigionia in mano alla Gran Bretagna. Kenya. 2


La celebre immagine della resa delle truppe Italiane
a cui le truppe inglese resero gli onori militari
 con il Duca d'Aosta che passa in rivista le truppe schierate
 1941. Inizia la prigionia italian in Kenya

Prigionia in Mano alla Gran Bretagna. Kenya

Grazie alla cortesia del Presidente della Federazione di Asti dell'istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al Valor Militare, Marco Montagna. ci è stato segalo questo sito




SCOPO DEL SITO

Questo sito si propone di raccogliere il maggior numero di notizie sui prigionieri di guerra italiani in Kenia durante 
la Seconda Guerra Mondiale , notizie che ora si si trovano sparse in varie fonti, spesso incomplete o addirittura
 sbagliate.
L’interesse dei famigliari per le vicende dei  loro padri o dei loro nonni e’ tuttora vivo, come risulta dalla 
pubblicazione di libri di memorie, articoli di giornale e dalle richieste di informazioni che regolarmente 
pervengono all’Ambasciata d’Italia a Nairobi.
Si ringraziano fin d’ora quanti vorranno contribuire a rendere il sito sempre piu’ ricco di notizie, 
fornendo documenti,  ricordi, fotografie e copia di corrispondenza, perche’ il ricordo degli
 oltre cinque anni di prigionia di oltre 50,000 connazionali non vada perduto e questo sito
 diventi un museo virtuale dei prigionieri italiani in Kenia.
Come ha scritto Elspeth Huxley   nel suo libro “The flame trees of Thika” solo
 le storie inventate hanno una conclusione. Le storie vere non finiscono mai, 
almeno fino a quando i loro protagonisti non muoiono, e nemmeno allora
,  perche’ le cose che hanno fatto e quelle che non hanno fatto, qualche volta continuano a vivere.
Il nostro indirizzo e’ info@prigionieriinkenia.org

Ancona un Grazie al Presidente Marco Montagna






vni 

sabato 1 giugno 2019

Progetto Prigionia Italiana in Austria. Lettera della Croce Nera Austriaca



                                                                                   

Herrn                                                                           
General Carlo Maria MAGNANI                                                                                                     Präsident des Institutes Nastro Azzurro                                                         Via Galeno 1                                                                                                           I – 00100 ROM                                                       Wien, am 7. Jänner 2019
                                                                            I/844/1/18/AB/Schr.

Betr.: Vereinbarung zwischen dem Instituto Nastro Azzurro und Österreichischem Schwarzen Kreuz – Kriegsgräberfürsorge (ÖSK);                                           Erstellung einer Dokumentation u.a.

Sehr geehrter Herr General,

wir bedanken uns sehr herzlich für Ihr Schreiben vom 12. Dezember 2018 mit Bezugnahme auf eine angedachte Vereinbarung zwischen dem „Instituto Nastro Azzurro“ mit dem „ÖSK“ zur Erstellung einer gemeinsamen Dokumentation über österreichische und italienische Kriegsgefangene im 1. Weltkrieg und Setzen von Maßnahmen zur Übersetzung eines „Kleinen Nachschlagwerkes zum Großen Krieg“ von italienischer in die deutsche Sprache.

Die für das Jahr 2019 vom „Instituto Nastro Azzurro“ vorgesehen Veranstaltungen/Projekte umfassen konkret ein Treffen unter dem Titel „Widersacher gestern – Freunde heute“ im Mai/Juni 2019 in Citadella/Bessano.

Weiters beinhalten die näher beschriebenen Projekte 1 und 2 das Thema „Gefangenschaft im Großen Krieg mit einer Unterteilung in „Italienische Gefangenschaft in Österreich-Ungarn 1915 – 1918“, und „Österreichische Gefangenschaft in Italien 1915 – 1918“.  
Die vorgeschlagene Vereinbarung wurde eingehend im Vorstand des ÖSK besprochen und die Idee als solche für gut und der Sache des Andenkens an die gefallenen Soldaten als dienlich befunden. 
Im gegenständlichen Schreiben werden Einzelheiten bzgl. der Vorgangsweise mit konkreter Zuordnung der Aufgaben für das „Instituto Nastro Azzurro“ und dem „ÖSK“ näher beschrieben. Im Detail wird vom ÖSK erwünscht neben einer Beteiligung am „Treffen in Citadella/Bessano“ eine Übersetzung des italienischen Textes in die deutsche Sprache von Projekt 1 und Projekt 2 in die Wege zu leiten und ein Korrekturlesen für die vorgelegten Entwürfe zu veranlassen.
Das ÖSK bedauert sehr, zu diesen Vorschlägen keinen Beitrag leisten zu können. In den vom ÖSK-Kuratorium festgelegten Statuten, die für die operative Arbeit als verbindlich gelten, scheinen wissenschaftliche Arbeiten als Maßnahmen der „Kriegsgräberpflege“ nicht auf und können daher auch finanziell nicht bedeckt werden. Der von Amts wegen bestellte Wirtschaftsprüfer sichtet penibel alle Ausgaben des ÖSK bevor die Daten dem ÖSK-Kuratorium einmal jährlich zur Genehmigung vorgelegt werden. Die ÖSK Mitarbeiter arbeiten „ehrenamtlich“; ihr Wirken ist im Wesentlichen auf die in der Geschäftsordnung festgelegte Instandsetzung- und Instandhaltungsarbeiten an den österr. Friedhöfen und auf Hilfeleistung bei der Nachforschung nach vermissten Soldaten beschränkt. Die Haupteinnahme zur Finanzierung des ÖSK bilden Spendengelder bei der Sammlung an Friedhöfen zu Allerheiligen.
Ihr weiters vorgebrachter Wunsch um Information über die Lokation von Sammellagern für italienische Soldaten auf dem Gebiet Österreich-Ungarns haben wir an das Österr. Staatsarchiv/Kriegsarchiv zur Bearbeitung bereits weitergeleitet. Mit einem Ergebnis kann gerechnet werden, wobei Listen der dort Verstorbenen nur in marginalem Zustand existieren.

Umgekehrt befindet sich das ital. Gedenkbuch „ELENCO DEI MILITARI APPARTENENTI AGLI ESERCITI AUSTRO-UNGARICO, BULGARO, GERMANICO E TURCO CADUTI E RACCOLTI SUL CAMPO DALLE TRUPPE ITALIANE NELLA GUERRA 1915-1918 oppure DECEDUTI DURANTE LA PRIGONIA DI GUERRA IN ITALIA”, herausgegeben von Onoranze Caduti ai Guerra 1925, in unserem Besitz, das wertvolle Hinweise auf die in den ital. Lagern gefangengehaltenen Soldaten der österr. ung. Armee, deren Namen und Einheiten und ggf. deren Grabstätten aufweist.


Das Jahr 2019 selbst ist das Gedenkjahr „100 Jahre ÖSK, 1919 – 2019“, das schwergewichtsmäßig mit Terminen/Veranstaltungen verplant ist.
So wird u.a. eine Gedenkbroschüre mit dem Vorwort des Herrn Bundespräsidenten vorgestellt und im Heeresgeschichtlichen Museum eine Sonderausstellung zum Thema gestaltet.
  
Zusammengefasst darf daher festgehalten werden, dass wir Ihre Idee der gemeinsamen Gestaltung der Projekte zur Erinnerung an den „Großen Krieg“ für richtungsweisend finden. Gerne unterstützen wir allfällige Wünsche zum Besuch/Vorsprache bei österreichischen Diplomaten im Ausland.

 Mit Grüßen hoher Wertschätzung,

  
Alexander BARTHOU, Oberst i.R.                             ÖkRat Peter RIESER                                          
Generalsekretär                                                          Präsident





giovedì 18 aprile 2019

La prigionia in Unione Sovietica


Testimonianze di un orfano di guerra

Stefano Ciurla

Carissimi,
porgo il mio cordiale saluto a tutti Voi, dal più piccolo al più grande, con questa immagine: un Albero spoglio!....umile, annoso, armoniosamente ramificato e ben radicato nella nostra terra “amara e bella” come cantava a Modugno con schietti fremiti di Italianità salentina, simile a gemme pronte a rifiorire a Primavera:

Albero Spoglio!
(All’Associazione Combattenti della Guerra di Liberazione)

Spoglio così come sei
Giovane albero amico,
ti rendi sempre più bello:
simpatico amico
vero autentico fratello!...
E, immerso nel silenzio,
 scandaglio la mia anima
e cerco fra i miei giorni
il fascino del tempo:
con grappoli di stelle
sul luccichio del mare
e della neve!

Col pensiero rivolto ai Caduti, passo ora alla mia “testimonianza” di orfano di guerra, figlio del fante Luigi Ciurlia, nato a Taurisano il 6 dicembre 1912 e morto, nel corso del secondo conflitto mondiale il 18 marzo 1945 a Kirsanov, regone di Tambov, Russia, ed ivi seporto nel civico cimitero tomba n. 18.
Breve vita quella di mio Padre: 32 anni, 8 mesi, e 18 giorni.
Mi sembra di udur euna voce suadente: “Patria mia! … Vissi, sognai, caddi… Ora son solo un ricordo, un nmero?, (forse si, ma di incommensurabile valore)”…..

Breve vita tra luci ed ombre. Dalla vita nei campi al servizio militare di leva, dai diversi richiami per “ corse e manovre di guerra” al fronte greco-albanese, dall’incertezza, confusione e sbandamento dell’8 settembre 1943, al campo di concentramento in Germania, dalla proposta dei tedeschi a collaborare con loro come aiutante autista, secondo le alterne vicende del fronte tedesco in Russia (sull’Itinerario Berlino- Minsk, Kiev… e poi Odessa, Tambov, Kirsakov: un susseguirsi di eventi e di situazione, dirompenti, travolgenti.
Fra tante tenebre, pochi spiragli di luce: qualche breve “licenza per convalescenza” nel periodo albanese, il giorno del matrimonio, 19 febbraio 1938, e soprattutto il 17 luglio 1940 data della mia nascita. Così ho “ricreato” quei momenti ( Vedi “Sinfonia d’Amore” e “Semplice, bella” pag. 16 in “Sinfonia d’amore” come pure “C’è nell’aria”, pag. 18. Genuinità di sentimenti e desiderio profondo di serenità! Poi la vita riprendeva il suo corso con i suoi alti e bassi “fra lacrime e preghiere” (Girolamo Comi). La guerra, che i soldati combattevano lontani, faceva sentire i suoi effetti preoccupanti e talvolta devastanti anche nei nostri piccoli centri abitati. Diverse erano le famiglie  che avevano più di un parente su vari fronti di guerra. Tra i miei parenti e conoscenti, per esempio, più di uno si trovava sul fronte greco-albanese, qualche altro in Africa, un altro addirittura in Australia. Scarse erano le comunicazioni con il fronte. Ricordo, pur avendolo detto e ripetuto più volte mia madre, che io, quando avevo qualche foglietto di carta per terra, pensando fosse una lettera “ tu tata” (papà), puntavo i piedi dicendo: “Ndatu, Ndatu” (soldato), e non prendevo a camminare se non dopo averlo raccolto. Inoltre, il giorno di Natale e quello di Pasqua li trascorrevo quasi sempre dai nonni materni ( mettevo anche la tradizionale “Lettre sutta u piattu”, lettera sotto il piatto: nella casa paterna, quella sedia lasciata vuota da mio padre non lasciava posto ad alcun segno di gioia! Affiorano nella mia mente tante altre immagini: volti e avvenimenti che si accavallavano e s’intrecciano testimoniando, tra l’altro, come sono stati vissuti in Taurisano, l’8 settembre 1943, il 25 aprile 1945 e l’immediato dopoguerra; l’accoglienza disponibilità verso gli sfollati, due dei quali, abruzzesi di Gissi, me li ricordo anch’io. Eventualmente ciò potrebbe essere oggetto di ulteriore approfondimento e socializzazione.


martedì 2 aprile 2019

Giorgio Madeddu - Prigionia della Prima Guerra Mondiale in Sardegna



Volume pubblicato da Giorgio Madeddu del Comitato Sardo del Centenario della Grande Guerra.
€ 24,00 / Pagine 188
Informazioni presso: centrostudicesvam@istitutonastroazzurro.org

domenica 24 marzo 2019

Norme Amministrative riguardanti i Prigionieri di Guerra. II Guerra Mondiale


MINISTERO DELLA GUERRA
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI DI COMMISSARIATO
E AMMINISTRATIVI

________________________________________



NORME
finanziarie e contabili per la liquidazione delle competenze spettanti ai prigionieri di guerra del R. Esercito (CC.RR.compresi), della R. Marina, della E.Aeronautica, delle Forze Terrestri dell'A.O.I. e delle Truppe Libiche del disciolto Corpo di polizia dell'A.I., della RR. Guardia di Finanza e della disciolta milizia

Norme finanziarie e contabili per la liquidazione delle competenze spettanti ai prigionieri di guerra del R. Esercito (CC.RR.compresi), della R. Marina, della E.Aeronautica, delle Forze Terrestri dell'A.O.I. e delle Truppe Libiche del disciolto Corpo di polizia dell'A.I., della RR. Guardia di Finanza e della disciolta milizia


La liquidazione delle competenze, a qualunque titolo dovute ai prigionieri internati e dispersi o presunti tali perché sbandati, del R. Esercito (RR. CC. Compresi) della R. Marina, della E.Aeronautica, delle Forze Terrestri dell'A.O.I. e delle Truppe Libiche del disciolto Corpo di polizia dell'A.I., della RR. Guardia di Finanza e della disciolta milizia, dal momento del loro rientro in Patria, qualunque sia la data in cui questo sia avvenuto verrà effettuata secondo i seguenti criteri di massima:
a)     al momento del rientro in Patria i reduci saranno affluire ad appositi centri fissati da ciascuna F.A., ovvero, se abbiano bisogno di cure, agli ospedali o convalescenziari che per l'occasione funzionano come centri di alloggio;
b)     la liquidazione degli assegni maturati durante la prigionia è fatta direttamente da centro di afflusso stabilito per ogni F.A.;
c)     tutte le controversie  in materia  di tali liquidazioni come tutte le questioni comunque attinenti al trattamento economico del reduce sono di competenza di appositi enti fissati per ciascuna F.A. ai quali pertanto gli interessati dovranno rivolgersi;
d)     le rimesse di denaro effettuate dai prigionieri delle diverse FF.AA. se provenienti dalla Gran Bretagna  e dipendenze, vengono liquidate  dall'Ufficio amministrazione  personali vari  presso il Ministero della Guerra;
e)     il controllo pereventivo  dei rilievi di conto viene effettuato per i reduci di tutte le FF.AA. dall'ufficio amministrazione personali vari: il pagamento dei rilievi stessi veine effettuato da appositi enti di ciascuan F.A. Per le relative liquidazioni dovranno essere osservate le norme di cui al successivo titolo III;
f)      tutte le contestazioni concernenti rilievi di conto nei confronti dei reduci di tutte le FF.AA. sono di competenza del Ministero della Guerra  - Direzione generale dei servizi di commissariato ed amministrativi;
g)     appositi enti designati da ogni F.A. provvedono alla liquidazione delle competenze nei confronti di tutti i prigionieri, dispersi e internati deceduti durante tale stato;
h)     nessuna liquidazione deve essere  fatta per il momento a qualsiasi titolo ai rimpatriati in provenienza dal territorio germanico o già sotto controllo germanico, i quali alla datadel 16 aprile 1945 trovansi in territorio nazionale al di là della linea Gotica.
Nessuna liquidazione inoltre spetta ai rimpatriati  che hanno fatto parte delle formazioni militari nazi-fasciste o, volontariamente dei reparti lavoratori, anche se rimpatriati dopo il 16 aprile  1945.
Tutte le domande che gli interessati ritenessero inoltrare per la liquidazione dei presunti crediti, dovranno venire inviate al Ministero della Guerra per i militari del R. Esercito (CC.RR.compresi), disciolta milizia e R. Guardia  di Finanza, a quello dell'Africa Italiana per i Militari delle Forze terrestri A.O.I., truppe libiche e disciolta P:A.I e a quelli della Marina e dell'Aeronautica rispettivamente per i militari di tali FF:AA.
Per le disposizioni di massima i suddetti ministeri prenderanno accordi con l'Alto Commissariato per i prigionieri di guerra.


Norme Amministrative riguardanti i Prigionieri di Guerra. II Guerra Mondiale

Parte II


 Parte II


TITOLO I
LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI PRIGIONIA

All'atto del rientro in Patria i reduci saranno fatti affluire rispettivamente:
-                  R. Esercito, forze terrestri A.O.I., truppe libiche, disciolta P.A.I., e disciolta Milizia: ai centri alloggio;
-                  R. Marina: ai comandi ed enti  della R. marina presenti o più vicini alla sede di sbarco o di arrivo dei reduci stessi;
-                  R. Aeronautica: ai centri alloggio.
Per i reduci  abbisognevoli di cure funzionano come centri alloggio gli ospedali ed i convalescenziari cui essi vengono avviati.
Gli enti di cui sopra, provvederanno a:
1.- Fare compilare immediatamente al reduce, in triplice originale, la parte A del questionario allegato 1: in un secondo tempo provvederanno a completarlo nella parte  B dei dati relativi alle somme dovute e pagate come indicato nella stessa parte  del questionario stesso;
2. - Liquidare agli interessati gli assegni di grado - assegni fissi e soprassoldo di operazioni intero - per la durata della permanenza presso il centro o la degenza presso ospedali e convalescenziari.
3.- Concedere una licenza di due mesi con assegni - assegni fissi, soprassoldo di operazioni intero e razione viveri in contanti - liquidandone anticipatamente in unica soluzione il relativo ammontare;
4.- ritirare ai reduci  gli estratti conto in loro possesso liquidando immediatamente il 50%  del relativo ammontare secondo le norme indicate nel successivo  titolo II: Tali originali completati dell'annotazione concernente  l'anticipo del 50% corrisposto, dovranno essere immediatamente  rimessi per tutti i reduci indistintamente all'ufficio amministrazione e personali vari  presso il Ministero della Guerra. Copia conforme di tale documento dovrà essere rilasciata all'interessato;
5.- Liquidare [1] sulla base dei dati contenuti nella parte A del questionario, le competenze spettanti per il periodo di prigionia ai sensi  dell'art. 40 del R.D.L.19 maggio 1941, n. 583 e successive norme integratrici. Per i militari del R. Marina in luogo di tali liquidazioni, dovranno essere effettuate  le anticipazioni di cui al titolo VI n.3.
A tal fine dovrà tenersi conto che:
a)               il credito del reduce deve essere computato dal giorno di inizio della prigionia, dispersione o internamento, a quello di arrivo al centro alloggio. Gli assegni sono quelli iniziali del grado rivestito, a meno che il diritto ad eventuali scatti di stipendio, trattamento  da 1° Capitano e 1° Tenente, o conseguente all'incarico del grado superiore  non risulti comprovato da documenti attendibili ( libretto assegni, busta stipendio, documenti matricolari, annuario ecc.);
b)              dal credito anzidetto deve detrarsi  l'ammontare complessivo:
aa)       delle somme anticipate dalla Potenza detentrice  dalla data della cattura  a quello dell'imbarco per il rientro in patria, a titolo di assegni dovuti durante la prigionia ai sensi dell'art.23 della convenzione di Ginevra. Per le Potenze che corrispondono tali anticipazioni (V: all. ") il relativo ammontare mensile risulta  indicato dall'unito allegato n.2: dato poi che si presume che esse siano state sempre corrisposte , dovranno essere integralmente  dedotte indipendentemente  da eventuali dichiarazioni in contrario dei reduci.
In ogni altro caso per le Potenze non indicate dall'allegato n.2, tale detrazione dovrà esser effettuata  solo qualora dalla dichiarazione del reduce, debitamente  controllata  dalla commissione interrogatrice, risulti che la Potenza detentrice gli abbia corrisposto anticipazioni di assegni. Nessuna ritenuta a tale titolo deve invece esser effettuata ai dispersi, ai presunti tali perché sbandati, ed ai militari sottrattisi dalla prigionia  (per questi ultimi beninteso dal giorno della fuga  dal campo di concentramento). Tale posizione deve in ogni caso risultare dal nulla osta  della commissione interrogatrice di cui al successivo n. 6 del presente titolo;
bb)           delle somme anticipate, dal giorno della cattura o dispersione a due mesi dopo il rimpatrio, alla famiglia - originaria o acquisita - ai sensi dell'art. 41 del R.D.L. 19 maggio 1941, n.583 anche se la famiglia risieda in territorio tuttora occupato, somme che si presumono sempre corrisposte indipendentemente dalle dichiarazioni in contrario degli interessati.
Tali anticipazioni vanno calcolate a debito del reduce per l'importo derivante dall'applicazione di tutti i provvedimenti che hanno determinato variazioni nella misura delle anticipazioni stesse;
c)               le quote cessioni stipendio, premi di assicurazione ritenute per conto rimonta ed altre, rimaste soppresse durante la prigionia,
d)              gli eventuali anticipi fatti ai reduci in conto averi. In tali voci non vanno comprese le somme liquidate ai sensi dei precedenti nn.2, 3 e 4.
6 - Deve in ogni caso ricordarsi che:
a)               per i militari - esclusi i graduati e militari di truppa - i pagamenti di cui al precedente n. 5 dovranno essere effettuati previo rilascio del "nulla osta" della commissione interrogatrice dei prigionieri di guerra. Ai militari di qualunque grado nei cui confronti si debbono eseguire inchieste o procedere ad un supplemento di istruttorio potrà essere anticipata solo metà degli assegni spettanti: per l'altra metà: vedi Titolo II, n.4;
b)              l'indennità alloggio compete solo al personale che ne ha diritto per le disposizione del tempo di pace (artt. 33 e 34 del t.u. sugli assegni), circolare 219 G.M. 1929;
c)               al personale protetto si applicano le stesse detrazioni che, per il titolo di cui al precedente n.5 sono fatte agli altri prigionieri di guerra. La differenza tra la somma in tal modo ritenuta e quelle di fatto percepite dagli interessati in Inghilterra - quali risultano dall'apposita colonna dell'allegato n.2 - deve essere considerata dovuta a titolo di prestazione d'opera.
7.- Trattenere una copia del questionario di cui all'allegato n.1 all'ufficio amministrazione personali militari vari presso il ministero della guerra e altra copia agli enti di cui al Titolo II. La terza copia verrà allegata al titolo di pagamento. Per i prigionieri di guerra già rimpatriati detto questionario dovrà essere compilato - ove possibile- sulla base  dei dati in possesso del centro alloggio, in duplice esemplare da trasmettere all'Ufficio suddetto e agli enti indicati al Titolo II;
8 - Versare al più presto in Tesoreria o agli aventi diritto le somme trattenute ai sensi del precedente n.5 lettera c);
9 - Segnalare agli enti che per ogni Forza Armata (v.all.n 3) al pagamento delle anticipazioni di cui all'art. 41 del R.D.L. 19 maggio 1941, n. 583 l'avvenuto rientro in Patria del militare indicando altresì la decorrenza dalla quale le anticipazioni stesse dovranno essere fatte cessare: tale decorrenza resta fissata a due mesi dopo il rientro in Patria del reduce (v. n. 5 lett. bb)
Per i reduci le cui famiglie risiedono in territorio tuttora non accessibile, le segnalazioni in questione saranno effettuate a suo tempo non appena liberata la località nella quale, sulla base delle indicazioni fornite dal reduce, si presume risieda, la di lui famiglia;
10 - Per i soli reduci appartenenti alle Forze militari terrestri dell'A.O.I., vedi altresì Titolo VIII, n.4);
11 - Segnalare alla Croce Rossa italiana, Via Puglie  n.6, il recapito del reduce, qualora questi dichiari che siano rimasti presso la potenza detentrice effetti personali o valori di proprietà.

TITOLO II.
LIQUIDAZIONE DELLE EVENTUALI RIMANENZE

Alla definizione di tutte le questioni comunque connesse alla liquidazione delle competenze ai reduci dalla prigionia e di tutte le pratiche indicate nel presente titolo provvedono:
-   R.Esercito, R. Guardia di Finanza e disciolta Milizia: distretto militare  di residenza del reduce, o, in caso di reimpiego e previsto reimpiego, il distretto militare nella cui giurisdizione trovasi il centro alloggio;
-   R. Marina: enti indicati al successivo Titolo VI;
-   R. Aeronautica: ufficio autonomo per l'amministrazione delle gestioni speciali - Roma;
-   Forze Terrestri A.O.I. truppe libiche e disciolto corpo di polizia A.I.: Ministero dell'Africa Italiana.

1.- Gli Enti di cui sopra, riceveranno [2] le istanze che i reduci possono presentare entro un anno dalla cessazione della guerra o dal rimpatrio qualora lo sbarco sia avvenuto dopo, per ottenere la liquidazione di eventuali rimanenze da essi pretese e sempre quando sia comprovato che siano state corrisposte in tutto o in parte, le somme trattenute in sede di liquidazione ai sensi del n.5 del precedente Titolo I.
In conseguenza di ciò gli enti in questione:
a)          per le somme anticipate dalla Potenza detentrice ai sensi dell'art. 23 della Convenzione di Ginevra, invieranno al Ministero della Guerra [3] - direzione Generale  dei servizi di Commissariato ed amministrativi - le domande  stesse corredate di tutti i documenti ufficiali eventualmente rilasciati dalla Potenza detentrice e che saranno ritirati ai reduci previa sostituzione con una copia autentica. Il Ministero della Guerra  le trasmetterà all'Ufficio dell'Alto Commissariato per i prigionieri di guerra per le ulteriori necessarie notizie richieste alle Potenze detentrici:
b)         per le anticipazioni di cui all'art. 41 del R.D.L. 19 maggio 1941, n. 583, effettueranno direttamente i necessari accertamenti tenendo conto che per tutta la durata della prigionia  dovrà essere cronologicamente comprovato con appositi documenti (certificati di residenza, dichiarazioni di sfollamento, ecc) dove la famiglia ha risieduto di volta in volta e se gli enti, cui ciò incombeva, hanno o meno concesso tali anticipazioni.
Qualora risulti comprovato che per taluni mesi le anticipazioni non furono corrisposte, dovranno effettuare il rimborso di quanto indebitamente trattenuto, in base ai dati contenuti nel questionario all.1, che il centro alloggio ha lo rimesso.
         2.- Riceveranno entro gli stessi termini di cui  al precedente n.1, le domande con le quali i reduci reclamino somme od oggetti preziosi sequestrati all'atto della cattura, o depositati volontariamente presso la Potenza detentrice e non più restituiti, o retribuzioni per prestazioni di lavoro rimaste insolute . Tali domande, che dovranno essere compilate con particolare diligenza in modo che risulti specificata ogni circostanza di tempo e di luogo per facilitare  i successivi controlli e accertamenti, dovranno contenere tra l'altro: generalità del militare , grado, località  e data di nascita, corpo presso cui prestava  servizio all'atto della località presso cui prestava servizio all'atto della cattura, località della cattura  e data della medesima , località ove trascorse la prigionia e numero del campo, il numero di matricola  quale prigioniero di guerra , data  del rimpatrio e domicilio eletto all'atto del rimpatrio.
         Le domande in questione con la relativa documentazione dovranno essere inviate per tutti i reduci indistintamente al Ministero della Guerra - Direzione Generale Servizi Commissariato ed Amministrativi [4] - che ne interesserà l'Alto Commissario per i prigionieri di guerra per i necessari accertamenti presso la Potenza detentrice.
3.- Corrisponderanno ai reduci inviati dagli ospedali e convalescenziari in licenza di convalescenza, gli assegni spettanti ai sensi del R.D.L. 19 maggio 1941, n,583, e relative norme esecutive, per la durata della licenza stessa.
4.- Liquideranno ai reduci di cui al n.6 - lett.a) - del titolo 1 ai quali  come è noto in dipendenza di eventuali inchieste o supplemento di istruttoria  disposti nei loro confronti, fosse stato concesso il solo anticipo del 50%  sulla liquidazione, la rimanente metà a conguaglio, una volta beninteso ultimati tali accertamenti e previa  esibizione del prescritto nulla osta della Commissione interrogatrice.
5.- Daranno comunicazione all'Ufficio amministrazione personali militari vari presso il Ministero ella Guerra , tutti i pagamenti effettuati in base ai precedenti nn. 1, 3 e 4.

TITOLO III
LIQUIDAZIONE DEI SALDI DI CONTO DEI PRIGIONIERI DI GUERRA NOTIFICATI DALLE POTENZE DETENTRICI

L'ufficio amministrazioni personali vari presso il Ministero della Guerra, appena in possesso degli estratti di conto ritirati ai reduci di tutte le FF.AA. dal centro alloggio, e accertato che la somma in esso indicata concordi con quella risultante dagli elenchi dei prigionieri di guerra rimessi dalla Potenza detentrice, provvederà a:
-                  effettuare direttamente la liquidazione del residuo 50% o della minore somma eventualmente dovuta, ove trattisi d militari del R.E., della R. Guardia di Finanza e della disciolta Milizia;
-                  inviare conferma dell'esistenza del credito segnalato, ai Ministeri della Marina Aeronautica e Africa  Italiana per il conseguente pagamento ai militari da questi dipendenti.
A tal fine giova tenere presente che:
1.               Il cambio da applicarsi per la sistemazione dei rapporti di credito con la Potenza detentrice è quello in vigore al momento della liquidazione. Tale cambio è, con carattere indicativo e fino a nuova contraria disposizione fissato provvisoriamente nelle seguenti misure:




I


II
Dollaro S.U.A. ………………………………………………………….Lit.
 18
100
Lira Sterlina………………………………………………………………."
 72
400
Franco francese……………………………………………………………"
   0,3788
-
Rupia indiana…………………………………………………………….."
   5,40
30
Franco svizzero……………………………………………………………"
   4,44
-
Lira egiziana………………………………………………………………."
 73
410
Lira australiana……………………………………………………………."
 57,60
320
Lira palestinese……………………………………………………………."
 72
400
Fr albanese…………………………………………………………………"
   6,25
-
100 dinari…………………………………………………………………."
 44,40
-
100 lei……………………………………………………………………..."
 13,9431
-
100 leva……………………………………………………………………"
 23,58
-
100 pengos………………………………………………………….…….."
385,205
-
1 r Mark……………………………………………………………………"
   7,80
-
100 kuna………………………………………………………………...…"
  44,40
-
100 drakme………………………………………………………………..."
 14,31
-
1 lira siriana……………………………………………………………….."
   8,06
-

2.               Qualora sul rilievo di conto siano distinte le somme provenienti da anticipazioni di assegni da quelle provenienti da prestazioni di lavoro, si applicherà per le prime provvisoriamente il cambio di cui alla prima colonna e per le seconde quello di cui alla seconda colonna. Qualora tale distinzione non risulti dal rilievo di conto, questo sarà pagato tutto al cambio di cui alla seconda colonna nei casi in cui tale cambio è indicato.
3.               I cambi indicati alla colonna II non sono in alcun caso applicabili per le liquidazioni già effettuate anteriormente al 27 marzo 1944.
4.               Nei casi in cui i rilievi di conto portati dai reduci non concordino con dati contenuti negli elenchi della Potenza detentrice dovranno essere presi come base delle liquidazioni i dati contenuti negli elenchi stessi, salvo per la differenza a dare corso alla procedura di cui al successivo n.5: le somme eventualmente corrisposte in più a titolo di anticipo del 50% a cura dei centri alloggio (v. Titolo I, n.4) dovranno essere recuperate a cura degli enti incaricati della liquidazione  dei saldi d conto, enti i quali ne informeranno quelli che amministrano i reduci.
5.               Quando sulla autenticità o regolarità dell'estratto di conto sorgano fondati dubbi che non possano essere risolti con il confronto con gli elenchi pervenuti dalla Polizia detentrice oppure quando il reduce per qualsiasi motivo non sia in grado di produrre gli estratti di conto o si dichiari creditore di importi che no risultino annotati nell'estratto conto stesso, per tutti i reduci indistintamente dovrà  essere informato il Ministero della Guerra - Direzione Generale Servizi Commissariato ed Amministrativi - il quale deciderà in proposito dopo aver interessato, se sarà il caso l'Alto Commissario per i prigionieri di guerra per i necessari accertamenti presso la Potenza detentrice. Nel frattempo nessuna somma o acconto dovrà essere corrisposta all'interessato.
6.               Per i prigionieri rimpatriati clandestinamente, per i quali entro i sei mesi dal rimpatrio non fosse pervenuto dalla potenza detentrice l'ammontare del credito di conto a cura  degli enti indicati per ciascuna Forza Armata dal precedente Titolo II, sarà provveduto, sentito l'Alto Commissariato per i prigionieri di guerra e sulla base delle risultanze della Commissione interrogatrice dei prigionieri di guerra, alla ricostruzione del credito stesso, mediante l'accreditamento delle anticipazioni e delle paghe che avrebbero dovuto essere corrisposte  dalla Potenza detentrice e l'addebitamento delle anticipazioni effettivamente corrisposte e delle rimesse nelle valute in cui  sono state fatte.
7.               Gli enti della R. Marina, R. Aeronautica e Africa Italiana  che effettuano la liquidazione  dei saldi di conto, sono tenuti ad effettuare le comunicazioni di cui al Titolo II, n.5


[1] Per la R. Marina provvederanno gli enti indicati al titolo VI e per  la R. Aeronautica quelli indicati al titolo VII.
[2] Per i militari dipendenti dal Ministero A.1 vedi norme contenute nel titolo VIII.
[3] Per la R. Marina Aeronautica e militari dipendenti dal Ministero dell' A.I., v. disposizioni particolari contenute ai titoli VI, VII e VIII.
[4] Per i militari dipendenti da Ministeri della Marina, Aeronautica  e Africa Italiana, dovrà darsi comunicazione per conoscenza, di tali trasmissioni ai rispettivi Ministeri