Contributi e studi sulla prigionia di guerra italiana dal 1861 al 1945 con accenni a quelle antecedenti e a ad altre prigionie dal 1900 ad oggi. Spazio di ricerca del CESVAM - Istituto del Nastro Azzurro (Curatore:Massimo Coltrinari) email:centrostudicesvam@istitutonastroazzurro.org)
Traduttore
domenica 28 luglio 2019
domenica 21 luglio 2019
domenica 14 luglio 2019
domenica 7 luglio 2019
Norme sulla Prigionia 1907
CONFERENZA
DELLA PACE DELL'AIA – 1907
Regolamento
concernente le leggi e le consuetudini
della
guerra terrestre
(annesso
alla IV Convenzione)
sezione I. Dei
belligeranti
Capitolo II: Dei
prigionieri di guerra
Art. 4
I prigionieri di
guerra sono soggetti al potere del Governo nemico, non a quello degli individui
o reparti che li hanno catturati.
Devono essere
trattati con umanità.
Tutti i beni
personali che a loro appartengono, eccetto le armi, i cavalli e i documenti
militari, restano di loro proprietà.
Art. 5
I prigionieri di
guerra possono essere soggetti ad internamento presso città fortificate, campi
o altre destinazioni, con l'obbligo di non allontanarsi da esse oltre certi
confini stabiliti; non possono però essere rinchiusin se non per ragioni di
sicurezza indispensabili, e solamente per la durata delle circostanze che
muovono tali ragioni.
Art. 6
Lo Stato può
utilizzare come lavoratori i prigionieri di guerra, secondo le loro capacità ed
attitudini, a eccezione degli ufficiali. Questi lavori non devono essere
eccessivamente pesanti ed avere alcun rapporto con le operazioni di guerra.
I prigionieri
possono essere autorizzati a lavorare per le amministrazioni pubbliche o
private, o autonomamente.
I lavori prestati
per lo Stato sono pagati con la stessa tariffa in vigore per i militari
dell'esercito nazionale che dovessero eseguire gli stessi, o, se tale tariffa
non fosse calcolabile, con un compenso idoneo alla prestazione offerta.
Quando i lavori sono
eseguiti per conto di amministrazioni pubbliche o privati, le condizioni di
pagamento sono regolate con l'autorità militare.
Il salario dei
prigionieri contribuirà a migliorare la loro condizione e la parte avanzante
sarà loro restituita al momento della liberazione, salvo sottrarre le spese di
mantenimento.
Art. 7
Il Governo in carica
nel periodo in cui vengono trattenuti i prigionieri è responsabile del loro
mantenimento.
In mancanza di
accordi speciali tra belligeranti, i priginieri di guerra sono trattati per
alimentazione, pernottamento e vestiario, alla stregua delle truppe del Governo
che li ha catturati.
Art. 8
I prigionieri di
guerra sono soggetti alle leggi, regolamenti ed ordinamenti in vigore nell'esecito
dello Stato in cui si trovano. Tutti glin atti di insubordinazione, a loro
riguardo, autorizzano le misure di rigore necessarie.
I prigionieri evasi,
che vengano catturati prima di raggiungere il loro esercito o prima di
abbandonare il territorio occupato dell'esercito catturante, sono passibili di
pene disciplinari.
I prigionieri che,
dopo essere riusciti ad evadere, vengano ricatturati, non sono passibili di
alcuna pena per il fatto precedente.
Art. 9
Ciascun prigioniero
di guerra è tenuto a dichiarare, se interrogato, il vero nome e grado e, nel
caso infranga questa regola, si espone ad una restrizione dein diritti
spettanti ai prigionieri di guerra del suo stesso grado.
Art. 10
I prigionieri di
guerra possono essere messi in libertà sulla parola, se la legge in vigore nel
loro paese lo autorizza, ed, in tal caso, sono obbligati, sotto la garanzia del
loro onore personale, ad adempiere scrupolosamente, sia di fronte al proprio
Governo che a quello che li ha fatti prigionieri, agli impegni contratti.
Nello stesso caso,
il loro Governo non deve esigere alcun servizio contrario alla parola data.
Art. 11
Un prigioniero di
guerra non può essere costretto ad accettare la sua libertà sulla parola; nella
stessa misura il Governo nemico non è obbligato ad accettare la domanda del
prigioniero che vuole essere liberato sulla parola.
Art. 12
Tutti i prigionieri
di guerra, liberati sulla parola e ricatturati mentre combattono contro il
Governo con il quale avevano stipulato il patto d'onore o contro i suoi alleati,
perdono il diritto di essere trattati da prigionieri di guerra e possono essere
portati in giudizio in tribunale.
Art. 13
I soggetti che
seguono un esercito senza farvi direttamente parte, come corrispondenti ed i
reporters dei giornali, i vivandieri, i fornitori, che cadono in mano nemica e
che il nemico ritenga utile detenere, hanno diritto al trattamento di
prigionieri di guerra a condizione che siano muniti di legittimazione da parte
dell'autorità militare che essi accompagnavano.
Art. 14
E' costituito,
all'inizio delle ostilità, in ciascuno degli Stati belligeranti, e, nel caso,
nei paesi neutrali che ospitino prigionieri nel loro territorio, un ufficio,
incaricato di risponere ad ogni domanda che li riguardi, raccoglie in
differenti sezioni competenti tutte le indicazioni relative ad internamenti,
trasferimenti, rilasci sulla parola, evasioni, ricoveri in ospedale, decessi e
gli altri dati necessari per creare ed aggiornare giornalmente una scheda
personale per ciascun prigioniero di guerra. L'ufficio dovrà riportare su tale
scheda il numero di matricola, il nome e cognome, l'età, il luogo d'origine, il
grado, il corpo d'appartenenza, le lesioni e l'eventuale decesso e tutte le
osservazioni particolari. La scheda individuale sarà consegnata all'altro
Governo belligerante al termine del conflitto.
L'ufficio
informazioni è ugualmente incaricato di raccogliere e depositare tutti gli
oggetti d'uso personale, valori, lettere, ecc. che vengano trovati sul campo di
battaglia o lasciato dai prigionieri rilasciati sulla parola, scambiati, evasi
o deceduti negli ospedali e ambulanze, e di consegnarli agli interessati.
Art. 15
Le società di
soccorso per i prigionieri di guerra regolarmente costituite secondo le leggi
dei loro paesi e aventi per ragione sociale l'intermediazione dell'azione
caritativa, riceveranno, da parte dei belligeranti, per loro e per i loro
agenti, debitamente accreditati, tutte le facilitazioni, nei limiti delle
necessità militari e delle regole amministrative, per svolgere efficacemente il
loro compito umanitario. I delegati di queste società potranno essere ammessi a
distribuie soccorsi nei depositi di internamento, così come nei campi di tappa
per i prigionieri rimpatriati, mediante un permesso personale rilasciato
dall'autorità militare, e prenderanno impegno scritto di sottomettersi a tutte
le misure d'ordine e di polizia che vengano prescritti.
Art. 16
Gli uffici
informazioni goderanno di regime di frnachigia. Le lettere, i vaglia postali,
il denaro ed i pacchi postali destinati ai prigionieri di guerra e spediti a
loro, saranno esentati da tutte le tasse postali, sia nei paesi d'origine e di
destinazione, così come nei paesi intermediari.
I doni ed i pacchi
alimentari destinati ai prigionieri di guerra saranno ammessi in franchigia di tutte
le tasse d'importazione e di trasporto ferroviario statale.
Art. 17
Gli ufficiali
prigionieri riceveranno il soldo a cui hanno diritto gli ufficiali dello stesso
grado del paese in cui sono detenuti, a titolo di rimborso per il loro Governo.
Art. 18
Piena libertà è
lasciata ai prigionieri di guerra per l'esercizio della loro religione,
compresa l'assistenza per l'ufficio del loro culto, con l'unica condizione
delle misure d'ordine e di polizia prescritte dall'autorità militare.
Art. 19
I testamenti di
guerra dei prigionieri di guerra sono redatti con le stesse modalità prescritte
per i militari dell'esercito nazionale.
Valgono le stesse
regoile per quel che concerne le constatazioni di decesso, l'inumazione dei
prigionieri di guerra tenendo conto del loro grado e rango.
Art. 20
Dopo la conclusione
del conflitto, il rimpatrio dei prigionieri si effettuerà nel minor tempo
possibile.
domenica 30 giugno 2019
Spionaggio cattolico nella Grande Guerra a favore dell'Austria
Mons Rudolf Gerlach
cameriere segreto partecipante di Benedetto XIV
capo di una rete di sabotatori e spie a favore dell'Austria
La sua azione ottenne eccellenti risultati
Affondamento in porto a Brindisi della Nave da Battaglia Benedetto Brin
(settembre 1915)
e affondamento in porto a Taranto della Nave da Battaglia Leonardo da Vinci
nel marzo del 1916
I più importanti successi navali austriaci dei primi due anni di guerra
domenica 16 giugno 2019
Prigionia in mano alla Gran Bretagna. Kenya. 2
La celebre immagine della resa delle truppe Italiane
a cui le truppe inglese resero gli onori militari
con il Duca d'Aosta che passa in rivista le truppe schierate
1941. Inizia la prigionia italian in Kenya
Prigionia in Mano alla Gran Bretagna. Kenya
Grazie alla cortesia del Presidente della Federazione di Asti dell'istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al Valor Militare, Marco Montagna. ci è stato segalo questo sito
SCOPO DEL SITO
vni
SCOPO DEL SITO
Questo sito si propone di raccogliere il maggior numero di notizie sui prigionieri di guerra italiani in Kenia durante
la Seconda Guerra Mondiale , notizie che ora si si trovano sparse in varie fonti, spesso incomplete o addirittura
sbagliate.
L’interesse dei famigliari per le vicende dei loro padri o dei loro nonni e’ tuttora vivo, come risulta dalla
pubblicazione di libri di memorie, articoli di giornale e dalle richieste di informazioni che regolarmente
pervengono all’Ambasciata d’Italia a Nairobi.
Si ringraziano fin d’ora quanti vorranno contribuire a rendere il sito sempre piu’ ricco di notizie,
fornendo documenti, ricordi, fotografie e copia di corrispondenza, perche’ il ricordo degli
oltre cinque anni di prigionia di oltre 50,000 connazionali non vada perduto e questo sito
diventi un museo virtuale dei prigionieri italiani in Kenia.
Come ha scritto Elspeth Huxley nel suo libro “The flame trees of Thika” solo
le storie inventate hanno una conclusione. Le storie vere non finiscono mai,
almeno fino a quando i loro protagonisti non muoiono, e nemmeno allora
, perche’ le cose che hanno fatto e quelle che non hanno fatto, qualche volta continuano a vivere.
Il nostro indirizzo e’ info@prigionieriinkenia.org
Ancona un Grazie al Presidente Marco Montagna
vni
sabato 1 giugno 2019
Progetto Prigionia Italiana in Austria. Lettera della Croce Nera Austriaca
Herrn
General
Carlo Maria MAGNANI
Präsident des Institutes Nastro Azzurro
Via Galeno 1
I – 00100 ROM Wien,
am 7. Jänner 2019
I/844/1/18/AB/Schr.
Betr.: Vereinbarung
zwischen dem Instituto Nastro Azzurro und Österreichischem Schwarzen Kreuz –
Kriegsgräberfürsorge (ÖSK);
Erstellung einer Dokumentation u.a.
Sehr
geehrter Herr General,
wir
bedanken uns sehr herzlich für Ihr Schreiben vom 12. Dezember 2018 mit
Bezugnahme auf eine angedachte Vereinbarung zwischen dem „Instituto Nastro
Azzurro“ mit dem „ÖSK“ zur Erstellung einer gemeinsamen Dokumentation über
österreichische und italienische Kriegsgefangene im 1. Weltkrieg und Setzen von
Maßnahmen zur Übersetzung eines „Kleinen Nachschlagwerkes zum Großen Krieg“ von
italienischer in die deutsche Sprache.
Die
für das Jahr 2019 vom „Instituto Nastro Azzurro“ vorgesehen
Veranstaltungen/Projekte umfassen konkret ein Treffen unter dem Titel
„Widersacher gestern – Freunde heute“ im Mai/Juni 2019 in Citadella/Bessano.
Weiters
beinhalten die näher beschriebenen Projekte 1 und 2 das Thema „Gefangenschaft
im Großen Krieg mit einer Unterteilung in „Italienische Gefangenschaft in
Österreich-Ungarn 1915 – 1918“, und „Österreichische Gefangenschaft in Italien
1915 – 1918“.
Die
vorgeschlagene Vereinbarung wurde eingehend im Vorstand des ÖSK besprochen und
die Idee als solche für gut und der Sache des Andenkens an die gefallenen
Soldaten als dienlich befunden.
Im
gegenständlichen Schreiben werden Einzelheiten bzgl. der Vorgangsweise mit
konkreter Zuordnung der Aufgaben für das „Instituto Nastro Azzurro“ und dem „ÖSK“
näher beschrieben. Im Detail wird vom ÖSK erwünscht neben einer Beteiligung am
„Treffen in Citadella/Bessano“ eine Übersetzung des italienischen Textes in die
deutsche Sprache von Projekt 1 und Projekt 2 in die Wege zu leiten und ein
Korrekturlesen für die vorgelegten Entwürfe zu veranlassen.
Das
ÖSK bedauert sehr, zu diesen Vorschlägen keinen Beitrag leisten zu können. In
den vom ÖSK-Kuratorium festgelegten Statuten, die für die operative Arbeit als
verbindlich gelten, scheinen wissenschaftliche Arbeiten als Maßnahmen der
„Kriegsgräberpflege“ nicht auf und können daher auch finanziell nicht bedeckt
werden. Der von Amts wegen bestellte Wirtschaftsprüfer sichtet penibel alle
Ausgaben des ÖSK bevor die Daten dem ÖSK-Kuratorium einmal jährlich zur
Genehmigung vorgelegt werden. Die ÖSK Mitarbeiter arbeiten „ehrenamtlich“; ihr
Wirken ist im Wesentlichen auf die in der Geschäftsordnung festgelegte
Instandsetzung- und Instandhaltungsarbeiten an den österr. Friedhöfen und auf
Hilfeleistung bei der Nachforschung nach vermissten Soldaten beschränkt. Die
Haupteinnahme zur Finanzierung des ÖSK bilden Spendengelder bei der Sammlung an
Friedhöfen zu Allerheiligen.
Ihr
weiters vorgebrachter Wunsch um Information über die Lokation von Sammellagern
für italienische Soldaten auf dem Gebiet Österreich-Ungarns haben wir an das
Österr. Staatsarchiv/Kriegsarchiv zur Bearbeitung bereits weitergeleitet. Mit
einem Ergebnis kann gerechnet werden, wobei Listen der dort Verstorbenen nur in
marginalem Zustand existieren.
Umgekehrt
befindet sich das ital. Gedenkbuch „ELENCO DEI MILITARI
APPARTENENTI AGLI ESERCITI AUSTRO-UNGARICO, BULGARO, GERMANICO E TURCO CADUTI E
RACCOLTI SUL CAMPO DALLE TRUPPE ITALIANE NELLA GUERRA 1915-1918 oppure DECEDUTI
DURANTE LA PRIGONIA DI GUERRA IN ITALIA”, herausgegeben von
Onoranze Caduti ai Guerra 1925, in unserem Besitz, das wertvolle Hinweise auf
die in den ital. Lagern gefangengehaltenen Soldaten der österr. ung. Armee,
deren Namen und Einheiten und ggf. deren Grabstätten aufweist.
Das
Jahr 2019 selbst ist das Gedenkjahr „100 Jahre ÖSK, 1919 – 2019“, das
schwergewichtsmäßig mit Terminen/Veranstaltungen verplant ist.
So
wird u.a. eine Gedenkbroschüre mit dem Vorwort des Herrn Bundespräsidenten
vorgestellt und im Heeresgeschichtlichen Museum eine Sonderausstellung zum
Thema gestaltet.
Zusammengefasst
darf daher festgehalten werden, dass wir Ihre Idee der gemeinsamen Gestaltung
der Projekte zur Erinnerung an den „Großen Krieg“ für richtungsweisend finden.
Gerne unterstützen wir allfällige Wünsche zum Besuch/Vorsprache bei
österreichischen Diplomaten im Ausland.
Alexander
BARTHOU, Oberst i.R. ÖkRat
Peter RIESER
Generalsekretär Präsident
martedì 21 maggio 2019
venerdì 3 maggio 2019
giovedì 18 aprile 2019
La prigionia in Unione Sovietica
Testimonianze di un orfano di guerra
Stefano Ciurla
Carissimi,
porgo il mio cordiale saluto a
tutti Voi, dal più piccolo al più grande, con questa immagine: un Albero
spoglio!....umile, annoso, armoniosamente ramificato e ben radicato nella
nostra terra “amara e bella” come cantava a Modugno con schietti fremiti di
Italianità salentina, simile a gemme pronte a rifiorire a Primavera:
Albero Spoglio!
(All’Associazione Combattenti della Guerra di Liberazione)
Spoglio così come sei
Giovane albero amico,
ti rendi sempre più bello:
simpatico amico
vero autentico fratello!...
E, immerso nel silenzio,
scandaglio la mia anima
e cerco fra i miei giorni
il fascino del tempo:
con grappoli di stelle
sul luccichio del mare
e della neve!
Col pensiero rivolto ai Caduti,
passo ora alla mia “testimonianza” di orfano di guerra, figlio del fante Luigi
Ciurlia, nato a Taurisano il 6 dicembre 1912 e morto, nel corso del secondo
conflitto mondiale il 18 marzo 1945
a Kirsanov, regone di Tambov, Russia, ed ivi seporto nel
civico cimitero tomba n. 18.
Breve vita quella di mio Padre:
32 anni, 8 mesi, e 18 giorni.
Mi sembra di udur euna voce
suadente: “Patria mia! … Vissi, sognai,
caddi… Ora son solo un ricordo, un nmero?, (forse si, ma di incommensurabile
valore)”…..
Breve vita tra luci ed ombre.
Dalla vita nei campi al servizio militare di leva, dai diversi richiami per “
corse e manovre di guerra” al fronte greco-albanese, dall’incertezza, confusione
e sbandamento dell’8 settembre 1943, al campo di concentramento in Germania,
dalla proposta dei tedeschi a collaborare con loro come aiutante autista,
secondo le alterne vicende del fronte tedesco in Russia (sull’Itinerario
Berlino- Minsk, Kiev… e poi Odessa, Tambov, Kirsakov: un susseguirsi di eventi
e di situazione, dirompenti, travolgenti.
Fra tante tenebre, pochi spiragli
di luce: qualche breve “licenza per convalescenza” nel periodo albanese, il
giorno del matrimonio, 19 febbraio 1938, e soprattutto il 17 luglio 1940 data
della mia nascita. Così ho “ricreato” quei momenti ( Vedi “Sinfonia d’Amore” e
“Semplice, bella” pag. 16 in
“Sinfonia d’amore” come pure “C’è nell’aria”, pag. 18. Genuinità di sentimenti
e desiderio profondo di serenità! Poi la vita riprendeva il suo corso con i
suoi alti e bassi “fra lacrime e preghiere” (Girolamo Comi). La guerra, che i
soldati combattevano lontani, faceva sentire i suoi effetti preoccupanti e
talvolta devastanti anche nei nostri piccoli centri abitati. Diverse erano le
famiglie che avevano più di un parente
su vari fronti di guerra. Tra i miei parenti e conoscenti, per esempio, più di
uno si trovava sul fronte greco-albanese, qualche altro in Africa, un altro
addirittura in Australia. Scarse erano le comunicazioni con il fronte. Ricordo,
pur avendolo detto e ripetuto più volte mia madre, che io, quando avevo qualche
foglietto di carta per terra, pensando fosse una lettera “ tu tata” (papà),
puntavo i piedi dicendo: “Ndatu, Ndatu” (soldato), e non prendevo a camminare
se non dopo averlo raccolto. Inoltre, il giorno di Natale e quello di Pasqua li
trascorrevo quasi sempre dai nonni materni ( mettevo anche la tradizionale “Lettre
sutta u piattu”, lettera sotto il piatto: nella casa paterna, quella sedia
lasciata vuota da mio padre non lasciava posto ad alcun segno di gioia!
Affiorano nella mia mente tante altre immagini: volti e avvenimenti che si
accavallavano e s’intrecciano testimoniando, tra l’altro, come sono stati
vissuti in Taurisano, l’8 settembre 1943, il 25 aprile 1945 e l’immediato
dopoguerra; l’accoglienza disponibilità verso gli sfollati, due dei quali,
abruzzesi di Gissi, me li ricordo anch’io. Eventualmente ciò potrebbe essere
oggetto di ulteriore approfondimento e socializzazione.
martedì 2 aprile 2019
domenica 24 marzo 2019
Norme Amministrative riguardanti i Prigionieri di Guerra. II Guerra Mondiale
MINISTERO
DELLA GUERRA
DIREZIONE
GENERALE DEI SERVIZI DI COMMISSARIATO
E
AMMINISTRATIVI
________________________________________
NORME
finanziarie e contabili per la liquidazione delle
competenze spettanti ai prigionieri di guerra del R. Esercito (CC.RR.compresi),
della R. Marina, della E.Aeronautica, delle Forze Terrestri dell'A.O.I. e delle
Truppe Libiche del disciolto Corpo di polizia dell'A.I., della RR. Guardia di
Finanza e della disciolta milizia
Norme finanziarie e contabili per la liquidazione
delle competenze spettanti ai prigionieri di guerra del R. Esercito
(CC.RR.compresi), della R. Marina, della E.Aeronautica, delle Forze Terrestri
dell'A.O.I. e delle Truppe Libiche del disciolto Corpo di polizia dell'A.I., della
RR. Guardia di Finanza e della disciolta milizia
La liquidazione delle competenze, a qualunque titolo
dovute ai prigionieri internati e dispersi o presunti tali perché sbandati, del
R. Esercito (RR. CC. Compresi) della R. Marina, della E.Aeronautica, delle
Forze Terrestri dell'A.O.I. e delle Truppe Libiche del disciolto Corpo di
polizia dell'A.I., della RR. Guardia di Finanza e della disciolta milizia, dal
momento del loro rientro in Patria, qualunque sia la data in cui questo sia
avvenuto verrà effettuata secondo i seguenti criteri di massima:
a) al momento del rientro in
Patria i reduci saranno affluire ad appositi centri fissati da ciascuna F.A.,
ovvero, se abbiano bisogno di cure, agli ospedali o convalescenziari che per
l'occasione funzionano come centri di alloggio;
b) la liquidazione degli
assegni maturati durante la prigionia è fatta direttamente da centro di
afflusso stabilito per ogni F.A.;
c) tutte le controversie in materia
di tali liquidazioni come tutte le questioni comunque attinenti al
trattamento economico del reduce sono di competenza di appositi enti fissati
per ciascuna F.A. ai quali pertanto gli interessati dovranno rivolgersi;
d) le rimesse di denaro
effettuate dai prigionieri delle diverse FF.AA. se provenienti dalla Gran
Bretagna e dipendenze, vengono
liquidate dall'Ufficio
amministrazione personali vari presso il Ministero della Guerra;
e) il controllo
pereventivo dei rilievi di conto viene
effettuato per i reduci di tutte le FF.AA. dall'ufficio amministrazione
personali vari: il pagamento dei rilievi stessi veine effettuato da appositi
enti di ciascuan F.A. Per le relative liquidazioni dovranno essere osservate le
norme di cui al successivo titolo III;
f) tutte le contestazioni
concernenti rilievi di conto nei confronti dei reduci di tutte le FF.AA. sono
di competenza del Ministero della Guerra
- Direzione generale dei servizi di commissariato ed amministrativi;
g) appositi enti designati da
ogni F.A. provvedono alla liquidazione delle competenze nei confronti di tutti
i prigionieri, dispersi e internati deceduti durante tale stato;
h) nessuna liquidazione deve
essere fatta per il momento a qualsiasi
titolo ai rimpatriati in provenienza dal territorio germanico o già sotto
controllo germanico, i quali alla datadel 16 aprile 1945 trovansi in territorio
nazionale al di là della linea Gotica.
Nessuna liquidazione inoltre spetta ai
rimpatriati che hanno fatto parte delle
formazioni militari nazi-fasciste o, volontariamente dei reparti lavoratori,
anche se rimpatriati dopo il 16 aprile
1945.
Tutte le domande che gli interessati ritenessero inoltrare per la liquidazione dei presunti crediti, dovranno venire inviate al Ministero della Guerra per i militari del R. Esercito (CC.RR.compresi), disciolta milizia e R. Guardia di Finanza, a quello dell'Africa Italiana per i Militari delle Forze terrestri A.O.I., truppe libiche e disciolta P:A.I e a quelli della Marina e dell'Aeronautica rispettivamente per i militari di tali FF:AA.
Tutte le domande che gli interessati ritenessero inoltrare per la liquidazione dei presunti crediti, dovranno venire inviate al Ministero della Guerra per i militari del R. Esercito (CC.RR.compresi), disciolta milizia e R. Guardia di Finanza, a quello dell'Africa Italiana per i Militari delle Forze terrestri A.O.I., truppe libiche e disciolta P:A.I e a quelli della Marina e dell'Aeronautica rispettivamente per i militari di tali FF:AA.
Per le disposizioni di massima i suddetti ministeri
prenderanno accordi con l'Alto Commissariato per i prigionieri di guerra.
Norme Amministrative riguardanti i Prigionieri di Guerra. II Guerra Mondiale
Parte II
Parte II
TITOLO I
LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI
PRIGIONIA
All'atto del rientro in Patria i reduci saranno
fatti affluire rispettivamente:
-
R. Esercito, forze terrestri A.O.I., truppe libiche, disciolta P.A.I.,
e disciolta Milizia: ai centri alloggio;
-
R. Marina: ai comandi ed enti
della R. marina presenti o più vicini alla sede di sbarco o di arrivo
dei reduci stessi;
-
R. Aeronautica: ai centri alloggio.
Per i reduci
abbisognevoli di cure funzionano come centri alloggio gli ospedali ed i
convalescenziari cui essi vengono avviati.
Gli enti di cui sopra, provvederanno a:
1.- Fare compilare immediatamente al reduce, in
triplice originale, la parte A del questionario allegato 1: in un secondo tempo
provvederanno a completarlo nella parte
B dei dati relativi alle somme dovute e pagate come indicato nella
stessa parte del questionario stesso;
2. - Liquidare agli interessati gli assegni di grado
- assegni fissi e soprassoldo di operazioni intero - per la durata della
permanenza presso il centro o la degenza presso ospedali e convalescenziari.
3.- Concedere una licenza di due mesi con assegni -
assegni fissi, soprassoldo di operazioni intero e razione viveri in contanti -
liquidandone anticipatamente in unica soluzione il relativo ammontare;
4.- ritirare ai reduci gli estratti conto in loro possesso
liquidando immediatamente il 50% del
relativo ammontare secondo le norme indicate nel successivo titolo II: Tali originali completati
dell'annotazione concernente l'anticipo
del 50% corrisposto, dovranno essere immediatamente rimessi per tutti i reduci indistintamente
all'ufficio amministrazione e personali vari
presso il Ministero della Guerra. Copia conforme di tale documento dovrà
essere rilasciata all'interessato;
5.- Liquidare [1]
sulla base dei dati contenuti nella parte A del questionario, le competenze
spettanti per il periodo di prigionia ai sensi
dell'art. 40 del R.D.L.19 maggio 1941, n. 583 e successive norme
integratrici. Per i militari del R. Marina in luogo di tali liquidazioni,
dovranno essere effettuate le
anticipazioni di cui al titolo VI n.3.
A tal fine dovrà tenersi conto che:
a)
il credito del reduce deve essere computato dal giorno di inizio della
prigionia, dispersione o internamento, a quello di arrivo al centro alloggio.
Gli assegni sono quelli iniziali del grado rivestito, a meno che il diritto ad
eventuali scatti di stipendio, trattamento
da 1° Capitano e 1° Tenente, o conseguente all'incarico del grado
superiore non risulti comprovato da
documenti attendibili ( libretto assegni, busta stipendio, documenti
matricolari, annuario ecc.);
b)
dal credito anzidetto deve detrarsi
l'ammontare complessivo:
aa) delle somme anticipate dalla Potenza detentrice dalla data della cattura a quello dell'imbarco per il rientro in
patria, a titolo di assegni dovuti durante la prigionia ai sensi dell'art.23
della convenzione di Ginevra. Per le Potenze che corrispondono tali
anticipazioni (V: all. ") il relativo ammontare mensile risulta indicato dall'unito allegato n.2: dato poi
che si presume che esse siano state sempre corrisposte , dovranno essere
integralmente dedotte
indipendentemente da eventuali
dichiarazioni in contrario dei reduci.
In ogni altro caso per le
Potenze non indicate dall'allegato n.2, tale detrazione dovrà esser
effettuata solo qualora dalla
dichiarazione del reduce, debitamente
controllata dalla commissione
interrogatrice, risulti che la Potenza detentrice gli abbia corrisposto
anticipazioni di assegni. Nessuna ritenuta a tale titolo deve invece esser effettuata
ai dispersi, ai presunti tali perché sbandati, ed ai militari sottrattisi dalla
prigionia (per questi ultimi beninteso
dal giorno della fuga dal campo di
concentramento). Tale posizione deve in ogni caso risultare dal nulla osta della commissione interrogatrice di cui al
successivo n. 6 del presente titolo;
bb)
delle somme anticipate, dal giorno della cattura o dispersione a due
mesi dopo il rimpatrio, alla famiglia - originaria o acquisita - ai sensi
dell'art. 41 del R.D.L. 19 maggio 1941, n.583 anche se la famiglia risieda in
territorio tuttora occupato, somme che si presumono sempre corrisposte
indipendentemente dalle dichiarazioni in contrario degli interessati.
Tali anticipazioni vanno
calcolate a debito del reduce per l'importo derivante dall'applicazione di
tutti i provvedimenti che hanno determinato variazioni nella misura delle
anticipazioni stesse;
c)
le quote cessioni stipendio, premi di assicurazione ritenute per conto
rimonta ed altre, rimaste soppresse durante la prigionia,
d)
gli eventuali anticipi fatti ai reduci in conto averi. In tali voci non
vanno comprese le somme liquidate ai sensi dei precedenti nn.2, 3 e 4.
6 - Deve in ogni caso ricordarsi che:
a)
per i militari - esclusi i graduati e militari di truppa - i pagamenti
di cui al precedente n. 5 dovranno essere effettuati previo rilascio del
"nulla osta" della commissione interrogatrice dei prigionieri di
guerra. Ai militari di qualunque grado nei cui confronti si debbono eseguire
inchieste o procedere ad un supplemento di istruttorio potrà essere anticipata
solo metà degli assegni spettanti: per l'altra metà: vedi Titolo II, n.4;
b)
l'indennità alloggio compete solo al personale che ne ha diritto per le
disposizione del tempo di pace (artt. 33 e 34 del t.u. sugli assegni),
circolare 219 G.M. 1929;
c)
al personale protetto si applicano le stesse detrazioni che, per il
titolo di cui al precedente n.5 sono fatte agli altri prigionieri di guerra. La
differenza tra la somma in tal modo ritenuta e quelle di fatto percepite dagli
interessati in Inghilterra - quali risultano dall'apposita colonna
dell'allegato n.2 - deve essere considerata dovuta a titolo di prestazione
d'opera.
7.- Trattenere una copia del questionario di cui
all'allegato n.1 all'ufficio amministrazione personali militari vari presso il
ministero della guerra e altra copia agli enti di cui al Titolo II. La terza
copia verrà allegata al titolo di pagamento. Per i prigionieri di guerra già
rimpatriati detto questionario dovrà essere compilato - ove possibile- sulla
base dei dati in possesso del centro
alloggio, in duplice esemplare da trasmettere all'Ufficio suddetto e agli enti
indicati al Titolo II;
8 - Versare al più presto in Tesoreria o agli aventi
diritto le somme trattenute ai sensi del precedente n.5 lettera c);
9 - Segnalare agli enti che per ogni Forza Armata
(v.all.n 3) al pagamento delle anticipazioni di cui all'art. 41 del R.D.L. 19
maggio 1941, n. 583 l'avvenuto rientro in Patria del militare indicando altresì
la decorrenza dalla quale le anticipazioni stesse dovranno essere fatte
cessare: tale decorrenza resta fissata a due mesi dopo il rientro in Patria del
reduce (v. n. 5 lett. bb)
Per i reduci le cui famiglie risiedono in territorio
tuttora non accessibile, le segnalazioni in questione saranno effettuate a suo
tempo non appena liberata la località nella quale, sulla base delle indicazioni
fornite dal reduce, si presume risieda, la di lui famiglia;
10 - Per i soli reduci appartenenti alle Forze
militari terrestri dell'A.O.I., vedi altresì Titolo VIII, n.4);
11 - Segnalare alla Croce Rossa italiana, Via
Puglie n.6, il recapito del reduce,
qualora questi dichiari che siano rimasti presso la potenza detentrice effetti
personali o valori di proprietà.
TITOLO II.
LIQUIDAZIONE DELLE EVENTUALI
RIMANENZE
Alla
definizione di tutte le questioni comunque connesse alla liquidazione delle
competenze ai reduci dalla prigionia e di tutte le pratiche indicate nel
presente titolo provvedono:
- R.Esercito, R. Guardia di
Finanza e disciolta Milizia: distretto militare
di residenza del reduce, o, in caso di reimpiego e previsto reimpiego,
il distretto militare nella cui giurisdizione trovasi il centro alloggio;
- R. Marina: enti indicati al
successivo Titolo VI;
- R. Aeronautica: ufficio
autonomo per l'amministrazione delle gestioni speciali - Roma;
- Forze Terrestri A.O.I.
truppe libiche e disciolto corpo di polizia A.I.: Ministero dell'Africa
Italiana.
1.- Gli Enti di cui sopra,
riceveranno [2] le
istanze che i reduci possono presentare entro un anno dalla cessazione della
guerra o dal rimpatrio qualora lo sbarco sia avvenuto dopo, per ottenere la
liquidazione di eventuali rimanenze da essi pretese e sempre quando sia
comprovato che siano state corrisposte in tutto o in parte, le somme trattenute
in sede di liquidazione ai sensi del n.5 del precedente Titolo I.
In conseguenza
di ciò gli enti in questione:
a)
per le somme anticipate dalla Potenza detentrice ai sensi dell'art. 23
della Convenzione di Ginevra, invieranno al Ministero della Guerra [3]
- direzione Generale dei servizi di
Commissariato ed amministrativi - le domande
stesse corredate di tutti i documenti ufficiali eventualmente rilasciati
dalla Potenza detentrice e che saranno ritirati ai reduci previa sostituzione
con una copia autentica. Il Ministero della Guerra le trasmetterà all'Ufficio dell'Alto
Commissariato per i prigionieri di guerra per le ulteriori necessarie notizie
richieste alle Potenze detentrici:
b)
per le anticipazioni di cui all'art. 41 del R.D.L. 19 maggio 1941, n.
583, effettueranno direttamente i necessari accertamenti tenendo conto che per
tutta la durata della prigionia dovrà
essere cronologicamente comprovato con appositi documenti (certificati di
residenza, dichiarazioni di sfollamento, ecc) dove la famiglia ha risieduto di
volta in volta e se gli enti, cui ciò incombeva, hanno o meno concesso tali
anticipazioni.
Qualora risulti comprovato
che per taluni mesi le anticipazioni non furono corrisposte, dovranno
effettuare il rimborso di quanto indebitamente trattenuto, in base ai dati
contenuti nel questionario all.1, che il centro alloggio ha lo rimesso.
2.- Riceveranno entro gli stessi termini di cui al precedente n.1, le domande con le quali i
reduci reclamino somme od oggetti preziosi sequestrati all'atto della cattura,
o depositati volontariamente presso la Potenza detentrice e non più restituiti,
o retribuzioni per prestazioni di lavoro rimaste insolute . Tali domande, che
dovranno essere compilate con particolare diligenza in modo che risulti
specificata ogni circostanza di tempo e di luogo per facilitare i successivi controlli e accertamenti,
dovranno contenere tra l'altro: generalità del militare , grado, località e data di nascita, corpo presso cui
prestava servizio all'atto della
località presso cui prestava servizio all'atto della cattura, località della
cattura e data della medesima , località
ove trascorse la prigionia e numero del campo, il numero di matricola quale prigioniero di guerra , data del rimpatrio e domicilio eletto all'atto del
rimpatrio.
Le domande in questione con la relativa documentazione
dovranno essere inviate per tutti i reduci indistintamente al Ministero della
Guerra - Direzione Generale Servizi Commissariato ed Amministrativi [4]
- che ne interesserà l'Alto Commissario per i prigionieri di guerra per i
necessari accertamenti presso la Potenza detentrice.
3.- Corrisponderanno ai
reduci inviati dagli ospedali e convalescenziari in licenza di convalescenza,
gli assegni spettanti ai sensi del R.D.L. 19 maggio 1941, n,583, e relative
norme esecutive, per la durata della licenza stessa.
4.- Liquideranno ai reduci
di cui al n.6 - lett.a) - del titolo 1 ai quali
come è noto in dipendenza di eventuali inchieste o supplemento di
istruttoria disposti nei loro confronti,
fosse stato concesso il solo anticipo del 50%
sulla liquidazione, la rimanente metà a conguaglio, una volta beninteso
ultimati tali accertamenti e previa
esibizione del prescritto nulla osta della Commissione interrogatrice.
5.- Daranno comunicazione
all'Ufficio amministrazione personali militari vari presso il Ministero ella
Guerra , tutti i pagamenti effettuati in base ai precedenti nn. 1, 3 e 4.
TITOLO III
LIQUIDAZIONE DEI SALDI DI
CONTO DEI PRIGIONIERI DI GUERRA NOTIFICATI DALLE POTENZE DETENTRICI
L'ufficio amministrazioni
personali vari presso il Ministero della Guerra, appena in possesso degli
estratti di conto ritirati ai reduci di tutte le FF.AA. dal centro alloggio, e
accertato che la somma in esso indicata concordi con quella risultante dagli
elenchi dei prigionieri di guerra rimessi dalla Potenza detentrice, provvederà
a:
-
effettuare direttamente la liquidazione del residuo 50% o della minore
somma eventualmente dovuta, ove trattisi d militari del R.E., della R. Guardia
di Finanza e della disciolta Milizia;
-
inviare conferma dell'esistenza del credito segnalato, ai Ministeri
della Marina Aeronautica e Africa
Italiana per il conseguente pagamento ai militari da questi dipendenti.
A tal fine giova tenere
presente che:
1.
Il cambio da applicarsi per la sistemazione dei rapporti di credito con
la Potenza detentrice è quello in vigore al momento della liquidazione. Tale
cambio è, con carattere indicativo e fino a nuova contraria disposizione
fissato provvisoriamente nelle seguenti misure:
|
|
I
|
II
|
|
Dollaro S.U.A. ………………………………………………………….Lit.
|
18
|
100
|
|
Lira Sterlina………………………………………………………………."
|
72
|
400
|
|
Franco francese……………………………………………………………"
|
0,3788
|
-
|
|
Rupia indiana…………………………………………………………….."
|
5,40
|
30
|
|
Franco svizzero……………………………………………………………"
|
4,44
|
-
|
|
Lira egiziana………………………………………………………………."
|
73
|
410
|
|
Lira australiana……………………………………………………………."
|
57,60
|
320
|
|
Lira palestinese……………………………………………………………."
|
72
|
400
|
|
Fr albanese…………………………………………………………………"
|
6,25
|
-
|
|
100 dinari…………………………………………………………………."
|
44,40
|
-
|
|
100 lei……………………………………………………………………..."
|
13,9431
|
-
|
|
100 leva……………………………………………………………………"
|
23,58
|
-
|
|
100 pengos………………………………………………………….…….."
|
385,205
|
-
|
|
1 r
Mark……………………………………………………………………"
|
7,80
|
-
|
|
100
kuna………………………………………………………………...…"
|
44,40
|
-
|
|
100 drakme………………………………………………………………..."
|
14,31
|
-
|
|
1 lira siriana……………………………………………………………….."
|
8,06
|
-
|
2.
Qualora sul rilievo di conto siano distinte le somme provenienti da
anticipazioni di assegni da quelle provenienti da prestazioni di lavoro, si
applicherà per le prime provvisoriamente il cambio di cui alla prima colonna e
per le seconde quello di cui alla seconda colonna. Qualora tale distinzione non
risulti dal rilievo di conto, questo sarà pagato tutto al cambio di cui alla
seconda colonna nei casi in cui tale cambio è indicato.
3.
I cambi indicati alla colonna II non sono in alcun caso applicabili per
le liquidazioni già effettuate anteriormente al 27 marzo 1944.
4.
Nei casi in cui i rilievi di conto portati dai reduci non concordino
con dati contenuti negli elenchi della Potenza detentrice dovranno essere presi
come base delle liquidazioni i dati contenuti negli elenchi stessi, salvo per
la differenza a dare corso alla procedura di cui al successivo n.5: le somme
eventualmente corrisposte in più a titolo di anticipo del 50% a cura dei centri
alloggio (v. Titolo I, n.4) dovranno essere recuperate a cura degli enti incaricati
della liquidazione dei saldi d conto,
enti i quali ne informeranno quelli che amministrano i reduci.
5.
Quando sulla autenticità o regolarità dell'estratto di conto sorgano
fondati dubbi che non possano essere risolti con il confronto con gli elenchi
pervenuti dalla Polizia detentrice oppure quando il reduce per qualsiasi motivo
non sia in grado di produrre gli estratti di conto o si dichiari creditore di
importi che no risultino annotati nell'estratto conto stesso, per tutti i
reduci indistintamente dovrà essere
informato il Ministero della Guerra - Direzione Generale Servizi Commissariato
ed Amministrativi - il quale deciderà in proposito dopo aver interessato, se
sarà il caso l'Alto Commissario per i prigionieri di guerra per i necessari
accertamenti presso la Potenza detentrice. Nel frattempo nessuna somma o
acconto dovrà essere corrisposta all'interessato.
6.
Per i prigionieri rimpatriati clandestinamente, per i quali entro i sei
mesi dal rimpatrio non fosse pervenuto dalla potenza detentrice l'ammontare del
credito di conto a cura degli enti
indicati per ciascuna Forza Armata dal precedente Titolo II, sarà provveduto,
sentito l'Alto Commissariato per i prigionieri di guerra e sulla base delle
risultanze della Commissione interrogatrice dei prigionieri di guerra, alla
ricostruzione del credito stesso, mediante l'accreditamento delle anticipazioni
e delle paghe che avrebbero dovuto essere corrisposte dalla Potenza detentrice e l'addebitamento
delle anticipazioni effettivamente corrisposte e delle rimesse nelle valute in
cui sono state fatte.
7.
Gli enti della R. Marina, R. Aeronautica e Africa Italiana che effettuano la liquidazione dei saldi di conto, sono tenuti ad effettuare
le comunicazioni di cui al Titolo II, n.5
[1] Per la R. Marina
provvederanno gli enti indicati al titolo VI e per la R. Aeronautica quelli indicati al titolo
VII.
[2] Per i militari dipendenti
dal Ministero A.1 vedi norme contenute nel titolo VIII.
[3] Per la R. Marina
Aeronautica e militari dipendenti dal Ministero dell' A.I., v. disposizioni
particolari contenute ai titoli VI, VII e VIII.
[4] Per i militari dipendenti
da Ministeri della Marina, Aeronautica e
Africa Italiana, dovrà darsi comunicazione per conoscenza, di tali trasmissioni
ai rispettivi Ministeri
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