Contributi e studi sulla prigionia di guerra italiana dal 1861 al 1945 con accenni a quelle antecedenti e a ad altre prigionie dal 1900 ad oggi.Spazio di ricerca del CESVAM - Istituto del nastro Azzurro (Curatore:Massimo Coltrinari) email:centrostudicesvam@istitutonastroazzurro.org)
Traduttore
domenica 28 luglio 2019
domenica 21 luglio 2019
domenica 14 luglio 2019
domenica 7 luglio 2019
Norme sulla Prigionia 1907
CONFERENZA
DELLA PACE DELL'AIA – 1907
Regolamento
concernente le leggi e le consuetudini
della
guerra terrestre
(annesso
alla IV Convenzione)
sezione I. Dei
belligeranti
Capitolo II: Dei
prigionieri di guerra
Art. 4
I prigionieri di
guerra sono soggetti al potere del Governo nemico, non a quello degli individui
o reparti che li hanno catturati.
Devono essere
trattati con umanità.
Tutti i beni
personali che a loro appartengono, eccetto le armi, i cavalli e i documenti
militari, restano di loro proprietà.
Art. 5
I prigionieri di
guerra possono essere soggetti ad internamento presso città fortificate, campi
o altre destinazioni, con l'obbligo di non allontanarsi da esse oltre certi
confini stabiliti; non possono però essere rinchiusin se non per ragioni di
sicurezza indispensabili, e solamente per la durata delle circostanze che
muovono tali ragioni.
Art. 6
Lo Stato può
utilizzare come lavoratori i prigionieri di guerra, secondo le loro capacità ed
attitudini, a eccezione degli ufficiali. Questi lavori non devono essere
eccessivamente pesanti ed avere alcun rapporto con le operazioni di guerra.
I prigionieri
possono essere autorizzati a lavorare per le amministrazioni pubbliche o
private, o autonomamente.
I lavori prestati
per lo Stato sono pagati con la stessa tariffa in vigore per i militari
dell'esercito nazionale che dovessero eseguire gli stessi, o, se tale tariffa
non fosse calcolabile, con un compenso idoneo alla prestazione offerta.
Quando i lavori sono
eseguiti per conto di amministrazioni pubbliche o privati, le condizioni di
pagamento sono regolate con l'autorità militare.
Il salario dei
prigionieri contribuirà a migliorare la loro condizione e la parte avanzante
sarà loro restituita al momento della liberazione, salvo sottrarre le spese di
mantenimento.
Art. 7
Il Governo in carica
nel periodo in cui vengono trattenuti i prigionieri è responsabile del loro
mantenimento.
In mancanza di
accordi speciali tra belligeranti, i priginieri di guerra sono trattati per
alimentazione, pernottamento e vestiario, alla stregua delle truppe del Governo
che li ha catturati.
Art. 8
I prigionieri di
guerra sono soggetti alle leggi, regolamenti ed ordinamenti in vigore nell'esecito
dello Stato in cui si trovano. Tutti glin atti di insubordinazione, a loro
riguardo, autorizzano le misure di rigore necessarie.
I prigionieri evasi,
che vengano catturati prima di raggiungere il loro esercito o prima di
abbandonare il territorio occupato dell'esercito catturante, sono passibili di
pene disciplinari.
I prigionieri che,
dopo essere riusciti ad evadere, vengano ricatturati, non sono passibili di
alcuna pena per il fatto precedente.
Art. 9
Ciascun prigioniero
di guerra è tenuto a dichiarare, se interrogato, il vero nome e grado e, nel
caso infranga questa regola, si espone ad una restrizione dein diritti
spettanti ai prigionieri di guerra del suo stesso grado.
Art. 10
I prigionieri di
guerra possono essere messi in libertà sulla parola, se la legge in vigore nel
loro paese lo autorizza, ed, in tal caso, sono obbligati, sotto la garanzia del
loro onore personale, ad adempiere scrupolosamente, sia di fronte al proprio
Governo che a quello che li ha fatti prigionieri, agli impegni contratti.
Nello stesso caso,
il loro Governo non deve esigere alcun servizio contrario alla parola data.
Art. 11
Un prigioniero di
guerra non può essere costretto ad accettare la sua libertà sulla parola; nella
stessa misura il Governo nemico non è obbligato ad accettare la domanda del
prigioniero che vuole essere liberato sulla parola.
Art. 12
Tutti i prigionieri
di guerra, liberati sulla parola e ricatturati mentre combattono contro il
Governo con il quale avevano stipulato il patto d'onore o contro i suoi alleati,
perdono il diritto di essere trattati da prigionieri di guerra e possono essere
portati in giudizio in tribunale.
Art. 13
I soggetti che
seguono un esercito senza farvi direttamente parte, come corrispondenti ed i
reporters dei giornali, i vivandieri, i fornitori, che cadono in mano nemica e
che il nemico ritenga utile detenere, hanno diritto al trattamento di
prigionieri di guerra a condizione che siano muniti di legittimazione da parte
dell'autorità militare che essi accompagnavano.
Art. 14
E' costituito,
all'inizio delle ostilità, in ciascuno degli Stati belligeranti, e, nel caso,
nei paesi neutrali che ospitino prigionieri nel loro territorio, un ufficio,
incaricato di risponere ad ogni domanda che li riguardi, raccoglie in
differenti sezioni competenti tutte le indicazioni relative ad internamenti,
trasferimenti, rilasci sulla parola, evasioni, ricoveri in ospedale, decessi e
gli altri dati necessari per creare ed aggiornare giornalmente una scheda
personale per ciascun prigioniero di guerra. L'ufficio dovrà riportare su tale
scheda il numero di matricola, il nome e cognome, l'età, il luogo d'origine, il
grado, il corpo d'appartenenza, le lesioni e l'eventuale decesso e tutte le
osservazioni particolari. La scheda individuale sarà consegnata all'altro
Governo belligerante al termine del conflitto.
L'ufficio
informazioni è ugualmente incaricato di raccogliere e depositare tutti gli
oggetti d'uso personale, valori, lettere, ecc. che vengano trovati sul campo di
battaglia o lasciato dai prigionieri rilasciati sulla parola, scambiati, evasi
o deceduti negli ospedali e ambulanze, e di consegnarli agli interessati.
Art. 15
Le società di
soccorso per i prigionieri di guerra regolarmente costituite secondo le leggi
dei loro paesi e aventi per ragione sociale l'intermediazione dell'azione
caritativa, riceveranno, da parte dei belligeranti, per loro e per i loro
agenti, debitamente accreditati, tutte le facilitazioni, nei limiti delle
necessità militari e delle regole amministrative, per svolgere efficacemente il
loro compito umanitario. I delegati di queste società potranno essere ammessi a
distribuie soccorsi nei depositi di internamento, così come nei campi di tappa
per i prigionieri rimpatriati, mediante un permesso personale rilasciato
dall'autorità militare, e prenderanno impegno scritto di sottomettersi a tutte
le misure d'ordine e di polizia che vengano prescritti.
Art. 16
Gli uffici
informazioni goderanno di regime di frnachigia. Le lettere, i vaglia postali,
il denaro ed i pacchi postali destinati ai prigionieri di guerra e spediti a
loro, saranno esentati da tutte le tasse postali, sia nei paesi d'origine e di
destinazione, così come nei paesi intermediari.
I doni ed i pacchi
alimentari destinati ai prigionieri di guerra saranno ammessi in franchigia di tutte
le tasse d'importazione e di trasporto ferroviario statale.
Art. 17
Gli ufficiali
prigionieri riceveranno il soldo a cui hanno diritto gli ufficiali dello stesso
grado del paese in cui sono detenuti, a titolo di rimborso per il loro Governo.
Art. 18
Piena libertà è
lasciata ai prigionieri di guerra per l'esercizio della loro religione,
compresa l'assistenza per l'ufficio del loro culto, con l'unica condizione
delle misure d'ordine e di polizia prescritte dall'autorità militare.
Art. 19
I testamenti di
guerra dei prigionieri di guerra sono redatti con le stesse modalità prescritte
per i militari dell'esercito nazionale.
Valgono le stesse
regoile per quel che concerne le constatazioni di decesso, l'inumazione dei
prigionieri di guerra tenendo conto del loro grado e rango.
Art. 20
Dopo la conclusione
del conflitto, il rimpatrio dei prigionieri si effettuerà nel minor tempo
possibile.
Iscriviti a:
Post (Atom)