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domenica 7 luglio 2019

Norme sulla Prigionia 1907




CONFERENZA DELLA PACE DELL'AIA – 1907
Regolamento concernente le leggi e le consuetudini
della guerra terrestre
(annesso alla IV Convenzione)

sezione I. Dei belligeranti
Capitolo II: Dei prigionieri di guerra

Art. 4
I prigionieri di guerra sono soggetti al potere del Governo nemico, non a quello degli individui o reparti che li hanno catturati.
Devono essere trattati con umanità.
Tutti i beni personali che a loro appartengono, eccetto le armi, i cavalli e i documenti militari, restano di loro proprietà.

Art. 5
I prigionieri di guerra possono essere soggetti ad internamento presso città fortificate, campi o altre destinazioni, con l'obbligo di non allontanarsi da esse oltre certi confini stabiliti; non possono però essere rinchiusin se non per ragioni di sicurezza indispensabili, e solamente per la durata delle circostanze che muovono tali ragioni.

Art. 6
Lo Stato può utilizzare come lavoratori i prigionieri di guerra, secondo le loro capacità ed attitudini, a eccezione degli ufficiali. Questi lavori non devono essere eccessivamente pesanti ed avere alcun rapporto con le operazioni di guerra.
I prigionieri possono essere autorizzati a lavorare per le amministrazioni pubbliche o private, o autonomamente.
I lavori prestati per lo Stato sono pagati con la stessa tariffa in vigore per i militari dell'esercito nazionale che dovessero eseguire gli stessi, o, se tale tariffa non fosse calcolabile, con un compenso idoneo alla prestazione offerta.
Quando i lavori sono eseguiti per conto di amministrazioni pubbliche o privati, le condizioni di pagamento sono regolate con l'autorità militare.
Il salario dei prigionieri contribuirà a migliorare la loro condizione e la parte avanzante sarà loro restituita al momento della liberazione, salvo sottrarre le spese di mantenimento.

Art. 7
Il Governo in carica nel periodo in cui vengono trattenuti i prigionieri è responsabile del loro mantenimento.
In mancanza di accordi speciali tra belligeranti, i priginieri di guerra sono trattati per alimentazione, pernottamento e vestiario, alla stregua delle truppe del Governo che li ha catturati.

Art. 8
I prigionieri di guerra sono soggetti alle leggi, regolamenti ed ordinamenti in vigore nell'esecito dello Stato in cui si trovano. Tutti glin atti di insubordinazione, a loro riguardo, autorizzano le misure di rigore necessarie.
I prigionieri evasi, che vengano catturati prima di raggiungere il loro esercito o prima di abbandonare il territorio occupato dell'esercito catturante, sono passibili di pene disciplinari.
I prigionieri che, dopo essere riusciti ad evadere, vengano ricatturati, non sono passibili di alcuna pena per il fatto precedente.

Art. 9
Ciascun prigioniero di guerra è tenuto a dichiarare, se interrogato, il vero nome e grado e, nel caso infranga questa regola, si espone ad una restrizione dein diritti spettanti ai prigionieri di guerra del suo stesso grado.

Art. 10
I prigionieri di guerra possono essere messi in libertà sulla parola, se la legge in vigore nel loro paese lo autorizza, ed, in tal caso, sono obbligati, sotto la garanzia del loro onore personale, ad adempiere scrupolosamente, sia di fronte al proprio Governo che a quello che li ha fatti prigionieri, agli impegni contratti.
Nello stesso caso, il loro Governo non deve esigere alcun servizio contrario alla parola data.

Art. 11
Un prigioniero di guerra non può essere costretto ad accettare la sua libertà sulla parola; nella stessa misura il Governo nemico non è obbligato ad accettare la domanda del prigioniero che vuole essere liberato sulla parola.

Art. 12
Tutti i prigionieri di guerra, liberati sulla parola e ricatturati mentre combattono contro il Governo con il quale avevano stipulato il patto d'onore o contro i suoi alleati, perdono il diritto di essere trattati da prigionieri di guerra e possono essere portati in giudizio in tribunale.

Art. 13
I soggetti che seguono un esercito senza farvi direttamente parte, come corrispondenti ed i reporters dei giornali, i vivandieri, i fornitori, che cadono in mano nemica e che il nemico ritenga utile detenere, hanno diritto al trattamento di prigionieri di guerra a condizione che siano muniti di legittimazione da parte dell'autorità militare che essi accompagnavano.

Art. 14
E' costituito, all'inizio delle ostilità, in ciascuno degli Stati belligeranti, e, nel caso, nei paesi neutrali che ospitino prigionieri nel loro territorio, un ufficio, incaricato di risponere ad ogni domanda che li riguardi, raccoglie in differenti sezioni competenti tutte le indicazioni relative ad internamenti, trasferimenti, rilasci sulla parola, evasioni, ricoveri in ospedale, decessi e gli altri dati necessari per creare ed aggiornare giornalmente una scheda personale per ciascun prigioniero di guerra. L'ufficio dovrà riportare su tale scheda il numero di matricola, il nome e cognome, l'età, il luogo d'origine, il grado, il corpo d'appartenenza, le lesioni e l'eventuale decesso e tutte le osservazioni particolari. La scheda individuale sarà consegnata all'altro Governo belligerante al termine del conflitto.
L'ufficio informazioni è ugualmente incaricato di raccogliere e depositare tutti gli oggetti d'uso personale, valori, lettere, ecc. che vengano trovati sul campo di battaglia o lasciato dai prigionieri rilasciati sulla parola, scambiati, evasi o deceduti negli ospedali e ambulanze, e di consegnarli agli interessati.

Art. 15
Le società di soccorso per i prigionieri di guerra regolarmente costituite secondo le leggi dei loro paesi e aventi per ragione sociale l'intermediazione dell'azione caritativa, riceveranno, da parte dei belligeranti, per loro e per i loro agenti, debitamente accreditati, tutte le facilitazioni, nei limiti delle necessità militari e delle regole amministrative, per svolgere efficacemente il loro compito umanitario. I delegati di queste società potranno essere ammessi a distribuie soccorsi nei depositi di internamento, così come nei campi di tappa per i prigionieri rimpatriati, mediante un permesso personale rilasciato dall'autorità militare, e prenderanno impegno scritto di sottomettersi a tutte le misure d'ordine e di polizia che vengano prescritti.
Art. 16
Gli uffici informazioni goderanno di regime di frnachigia. Le lettere, i vaglia postali, il denaro ed i pacchi postali destinati ai prigionieri di guerra e spediti a loro, saranno esentati da tutte le tasse postali, sia nei paesi d'origine e di destinazione, così come nei paesi intermediari.
I doni ed i pacchi alimentari destinati ai prigionieri di guerra saranno ammessi in franchigia di tutte le tasse d'importazione e di trasporto ferroviario statale.

Art. 17
Gli ufficiali prigionieri riceveranno il soldo a cui hanno diritto gli ufficiali dello stesso grado del paese in cui sono detenuti, a titolo di rimborso per il loro Governo.

Art. 18
Piena libertà è lasciata ai prigionieri di guerra per l'esercizio della loro religione, compresa l'assistenza per l'ufficio del loro culto, con l'unica condizione delle misure d'ordine e di polizia prescritte dall'autorità militare.

Art. 19
I testamenti di guerra dei prigionieri di guerra sono redatti con le stesse modalità prescritte per i militari dell'esercito nazionale.
Valgono le stesse regoile per quel che concerne le constatazioni di decesso, l'inumazione dei prigionieri di guerra tenendo conto del loro grado e rango.

Art. 20
Dopo la conclusione del conflitto, il rimpatrio dei prigionieri si effettuerà nel minor tempo possibile.