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sabato 28 settembre 2019

Campo di Comcentramento di Aschach Notizie

Mappa di localizzazione: Austria

Aschach an der Donau – Mappa

Il comune sorge lungo il Danubio, ai margini del bacino di Eferding nella regione dell'Hausruckviertel. Ha una superficie di 6 km² e l'1,8% del territorio è coperto da boschi.
Il paese è stato citato per la prima volta nel 777, in un documento relativo alla fondazione dell'abbazia di Kremsmünster. Già appartenuto al Ducato di Baviera, dal XII secolo passò al Ducato d'Austria. Nel 1490 Aschach fu aggregato al principato Österreich ob der Enns e ricevette da Massimiliano I d'Asburgo il diritto di mercato.
Il paese è stato occupato più volte durante le guerre napoleoniche e dal 1918 fa parte dello Stato federato dell'Alta Austria. Dopo l'Anschluss dell'Austria al Terzo Reich, dal 13 marzo nel 1938 appartenne al Gaudell'Oberdonau; nel 1945 furono ristabiliti i precedenti confini.

Aschach an der Donau – Stemma

Lo stemma: Partito di rosso e argento, coperto da due colori naturali, le vite incrociate due volte con un'uva nera e bianca e una foglia verde in ogni parte. Il rosso, il bianco e il verde sono i colori tradizionali del comune.
Il motivo dello stemma si riferisce alla viticoltura praticata già nell'Alto Medioevo nell'area di Aschach (ne fa cenno anche il documento relativo all'abbazia di Kremsmünster del 777). Il bianco e il rosso sono i colori dello stemma dei conti di Schaunberg, che fino agli anni 1870 detennero il potere politico e il casello di Aschach.
Aschach an der Donau – Veduta
  • Monumenti di interesse:
  • Il castello di Aschach an der Donau (Schloss Aschach an der Donau), appartenuto ai conti di Harrach, oggi è di proprietà privata. L'ala principale risale al XVI secolo; si affaccia su un parco ed è dotata di portici. L'ala orientale e l'altare maggiore della cappella sono stati costruiti da Johann Lucas da Hildebrandt nel 1709.
  • La chiesa parrocchiale della Croce del Danubio (Pfarrkirche mit dem Donaukreuz) venne ricostruita in stile gotico verso il 1490 in luogo di una precedente chiesa, la cui esistenza documentata risale al 1371. La Croce, posta sopra l'altare maggiore della chiesa, è legata a una leggenda: durante una piena del Danubio, nel 1693, la Croce fu tratta in salvo da due battellieri e in seguito un restauratore, malato, fu guarito durante i lavori di restauro della Croce. Nel 1976 la chiesa è stata rinnovata ed ampliata, secondo il progetto di Clemens Holzmeister.
  • Piazza Kurzwernhardt (Kurzwernhardt-Platz) è intitolata al farmacista Theodor Kurzwernhart, sindaco dal 1861 al 1864 e cittadino onorario di Aschach an der Donau. Sulla piazza si affacciano edifici storici, spazi verdi, ristoranti, caffè, una fontana e un monumento ai caduti.
  • Il Museo della pesca (Schoppermuseum) testimonia la storia del comune per quanto riguarda la navigazione sul Danubio, ospita una raccolta di artigianato storico e illustra l'evoluzione della pesca in Alta Austria.

  • Il mercato dell'artigianato ha luogo ogni anno in agosto in piazza Schopper (Schopperplatz), accanto al Museo della pesca; decine di artisti e artigiani vendono oggetti in legno, ceramica, tessuto, metallo e pietra. Inoltre sono venduti prodotti culinari della regione, mentre il programma culturale prevede musica regionale, teatro ed eventi per bambini.

Le frazioni sono Aschach an der Donau, Ruprechting e Sommerberg.

La pista ciclabile lungo il Danubio
In estate Aschach an der Donau è frequentata da cicloturisti: si trova lungo la pista ciclabile che va da Passavia a Vienna e offre numerose strutture ricettive.


Nel 2015 la composizione del consiglio comunale era la seguente: Partito Popolare (ÖVP) 11 seggi, Partito della Libertà (FPÖ) 6 seggi, Partito Socialdemocratico (SPÖ) 5 seggi, Verdi (Grünen) 3 seggi. Il sindaco è Friedrich Knierzinger (ÖVP).

mercoledì 25 settembre 2019

Grande Guerra Disertori non italiani


ALLEGATO 5

Roma, add' 21 agosto 1916
MINISTERO DELLA GUERRA
COMMISSIONE PER I
PRIGIONIERI DI GUERRA
N. 16595 di protocollo
OGGETTO: Internamento dei disertori di nazionalità non italiana
ALLA INTENDENZA GENERALE DEL R. ESERCITO

Mi pregio informare l'E. V. che i disertori di nazionalità non italiana che erano sparsi nei diversi reparti prigionieri di guerra sono stati riuniti in quelli di Bibbiena Taggia ed Aquila.
I due primi reparti contengono complessivamente 610 uomini di truppa e 25 ufficiali e sono al completo (meno per gli ufficiali pei quali sono ancora disponibili 2 posti a Taggia e 6 a Bibbiena).
Nel reparto di Aquila che è capace di contenere 8 ufficiali e 600 uomini di truppa, oggi vi sono disponibili 5 posti per ufficiali e 300 per truppa. Sembra a questa Commissione che sarebbe opportuno e più speditivo che nella zona di operazioni fossero i disrtori di nazionalità non italiana sgombrati direttamente su Aquila.
Epperò sarei grato a cotesta Intendenza Generale, se qualora nulla osti, vorrà compiacersi impartire alle competenti Intendenze di Armata gli ordini opportuni affinchè la proposta di questa Commissione possa avere pratica attuazione.
Quando il reparto di Aquila sarà prossimo ad essere al completo, questo ufficio destinerà altro locale a ricovero di disertori di nazionalità non italiana e subito lo segnalerà a cotesta Intendenza Generale.

IL TENENTE GENERALE PRESIDENTE
Spingardi

venerdì 20 settembre 2019

IMpiego prigionieridi guerra 2

5. Mercede ai prigionieri lavoratori. Quando trattisi di lavoro per conto di Amministrazioni pubbliche (Stato, provincie e comuni), eseguiti in economia, la mercede viene stabilita in ragione di 5 centesimi per ogni ora di lavoro, compreso, come sopra è detto. Il tempo occorrente per recarsi al lavoro e per ritornarne.
Oltre al pagamento della mercede ora detta le Amministrazioni pubbliche sono tenute al pagamento delle indennità di scorta, di cui al precedente numero 4.
Quando invece trattisi di lavoro per conto dio privati, la mercede per ogni ora di lavoro dovrà essere stabilita in misura corrispondente a quella degli operai liberi, per le stesse quantità e qualità di lavoro, tenendo però debito conto dei diversi elementi negativi che tendono a diminuire l'effettivo rendimento dell'opera dei prigionieri, quali sarebbero le limitazioni dipendenti dalla necessità della sorveglianza, il minore spirito di collaborazione e, soprattutto, la mancanza nei prigionieri dello stimolo dell'interesse, atto ad eccitare la produzione.
Qualunque sia la mercede ormai pattuita, i prigionieri non potranno tuttavia ricevere alla mano che la mercede di picchetto, in ragione di 5 centesimi all'ora di lavoro.
Tanto le Amministrazioni pubbliche quanto i privati impenditori dei lavori potranno, a titolo di incoraggiamento o di premio, per la qualità o quantità di lavoro prodotto, corrispondere, in più della mercede convenuta, ai prigionieri che ritengono esserne meritevoli, un compenso in tabacco, in viveri o in danaro, avvertendo però che il compenso in danaro non dovrà essere consegnato ai prigionieri ma all'ufficiale comandante la scorta, che lo accrediterà a ciascun interessato in apposito libretto di risparmio. Quando si debbano impiegare pochi prigionieri in lavori per i quali l'importanza o la difficoltà o l'accuratezza voluta nell'esecuzione, richieda speciale abilità e per i quali gli imprenditori abbiano offerto allo Stato mercedi elevate, denotanti il buon rendimento che si propongono di trarre dal lavoro, questa Commissione potrà cincedere ai prigionieri lavoratori una quota maggiore della mercede comune di picchetto (parte alla mano e parte accreditandola in un libretto di risparmio), e dare norme particolari sia per la custodia, sia per l'alloggiamento, sia per il vitto dei pochi prigionieri distaccati nel lavoro.
Le somme di cui sopra saranno, tanto nelle Amministrazioni pubbliche, quanto dai privati, versate all'ufficiale comandante la scorta, il quale ne rilascerà regolare quietanza, le introdurrà in cassa e le registrerà in entrata sul giornale di cassa, che terrà esclusivamente per lo scopo.
Con le dette somme l'ufficiale comandante la scorta provvederà ai pagamenti della mercede di picchetto ai prigionieri lavoratori, all'investimento in libretti di risparmio dei compensi che ai prigionieri non debbono essere consegnati alla mano ed al pagamento dell'indennità giornaliera al personale di scorta, registrando tutto in uscita nel giornale di cassa.
I corpi dai quali i reparti prigionieri dipendono come distaccamenti, a senso del disposto dal n. 87 della Raccolta, avranno la vigilanza sulla gestione, e si accerteranno che le somme pagate, tanto dalle Amministrazioni pubbliche che dai privati, siano regolarmente contabilizzate, che l'impiego della parte di esse devolute ai prigionieri e alla scorta sia fatto a norma delle disposizioni precedenti, e raccoglieranno, mensilmente, nelle proprie casse le eccedenze rimaste nelle casse degli ufficiali comandanti le scorte, in attesa di ordini per il versamento, ordini che saranno dati prossimamente da questa Commissione (vedi circolare 1152 del 17 gennaio 1917).
Il controllo di cui al Comma precedente sarà esercitato con retroattività sulle gestioni passate, così la raccolta dei fondi, rimasti eccedenti.
6. Direzione tecnica dei lavori. Alla direzione tecnica dei lavori provvedono le Amministrazioni pubbliche interessate ed i privati assuntori. Spetta loro altresì la fornitura degli attrezzi  e degli arnesi necessari, ed ove occorra, anche del relativo vestiario speciale (giacche di tela o di fustagno, cappelli di paglia, ecc.).
In alcuni casi, della direzione tecnica dei lavori possono anche essere incaricati ufficiali e militari di truppa di speciale competenza in materia, all'uopo designati, specie quando trattisi di lavori rimboschimento. Valgono per questi lavori le norme dettate con la circolare n. 19887, che qui appresso si riproducono.
7. Ispezioni ai lavori. Per vegliare sull'uniforme e regolare applicazione delle norme date con la presente circolare, si pregano i comandi di corpo d'armata, nel cui territorio abbiano luogo lavori con prigionieri di guerra, di incaricare uno degli uffciali di grado più elevato addetti ai reparti prigionieri a recarsi saltuariamente e improvvisamente sul luogo dei lavori, per accertarsi delle condizioni igieniche, di alloggiamento, di vitto dei prigionieri, della regolare gestione delle mercedi, della esistenza di una direzione tecnica ai lavori, della disciplina dei gruppi di lavoratori, dell'osservanza rigorosa, in una parola, delle norme sancite con la presente circolare, allo scopo di prevenire debolezze od abusi nel trattamento dei prigionieri stessi.

Il Tenente generale presidente della Commissione: P. SPINGARDI

Con circolare n. 137 del 19 febbraio 1917, pubblicata nella dispensa 13° del Giornale militare di pari data, il Ministero della guerra d'accordo con quello dell'agricoltura ha stabilito quanto segue circa l'impiego di prigionieri di guerra in lavori agricoli:
Su domanda di associazioni di agricoltori o privati conduttori di fondi rustici, le Commissioni provinciali di agricoltura potranno chiedere alla Commissione per i prigionieri di guerra in Roma l'opera di detti prigionieri.
La sorveglianza, la disciplina o l'amministrazione di essi continuerà ad essere affidata all'amministrazione militare. Di regola i distaccamenti di prigionieri saranno della forza di 100 uomini ma questa potrà essere diminuita fino ad un minimo di 30 quando le condizioni dell'agricoltura locale lo esigano.
Il concesionario dovrà corrispondere allo Stato per ogni ora di lavoro compiuto da ciascun prigioniero (compreso il tempo necessario per recarsi dall'alloggiamento notturno al luogo del lavoro, e ritorno) la mercede che verrà fissata dalla Commissione provinciale di agricoltura.
Dovrà inoltre il concessionario provvedere all'alloggiamento tanto per i prigionieri quanto per l'ufficiale e la truppa di scorta. I concessionari dovranno contribuire alla sorveglianza dei prigionieri lavoratori, per evitare durante il lavoro ogni tentativo di evasione, sotto pena di ritiro della concessione.
La suprema direzione tecnica dei lavori di rimboschimento è affidata al tenente senatore Eugenio FAINA, nominato, con decreto luogotenenziale 8 agosto scorso, regio commissario ai rimboschimenti.
Da lui dipendono quindi direttamente gli ufficiali e il personale di truppa che, per la loro competenza tecnica in materia, sono incaricati appunto dalla direzione dei lavori nelle singole loalità, ove sono all'uopo distaccati i nuclei di prigionieri lavoratori.
I prigionieri lavoratori sono normalmente agli ordini e alla diretta dipendenza disciplinare amministrativa degli ufficiali comandanti i reparti prigionieri o i distaccamenti, a seconda che i prigionieri si recano giornalmente al alvoro dalla sede del reparto cui appartengono per farvi ritorno  giornalmente a pernottare o che sono distaccati permanentemente nella zona del lavoro.
Invece durante le ore del lavoro i prigionieri passano alla dipendenza degli ufficiali tecnici i quali sono in questo caso incaricati della loro disciplina e dell'impiego degli uomini di truppa di scorta nella sorveglianza, assumendo così anche l'intera responsabilità della custodia dei prigionieri.
L'orario (10 ore, esluso il tempo occorrente per la consumazione dei ranci sul posto, e compreso quello di andata al lavoro e di ritorno agli alloggiamenti) sarà stabilito dall'ufficiale tecnico direttore dei lavori, d'accordo col comandante il distaccamento o della scorta, specie per quanto ha tratto alla consumazione del rancio.
Gli ufficiali e militari di truppa tecnici non potranno essere comandati ed altri servizi, all'infuori di quello tecnico, cui sono dall'autorità tecnica preposti.
La sospensione come la cessazione del lavoro e lo spostamento dei distaccamenti da un luogo ad un altro sono di competenza del regio commissario, che dovrà darne preventivo avviso al comandante del reparto.
Quando sorgessero divergenze, l'ufficiale tecnico ne informerà il regio commissario ai rimboschimenti per le decisioni del caso, se di sua competenza e quando trattisi di questioni che interessino anche l'autorità militare, il regio commissario stesso ne riferirà alla Commissione dei prigionieri di guerra.

giovedì 12 settembre 2019

Impiego Prigionieri di Guerra 1


ALLEGATO 6

Roma, addì 14 novembre 1916
MINISTERO DELLA GUERRA
COMMISSIONE PER I
PRIGIONIERI DI GUERRA
CIRCOLARE
N. 24112 di protocollo
OGGETTO: Norma sull'impiego della mano d'opera dei prigionieri di guerra
AI COMANDI DI CORPO D'ARMATA TERRITORIALI
AI COMANDI DEI REPARTI PRIGIONIERI DI GUERRA

Questa Commissione stima opportuno di riassumere nella presente circolare, di chiarire e completare tutte le norme intese a disciplinare l'impiego della mano d'opera dei prigionieri di guerra sin qui emanate con le circolari nn. 6583, 9442 e 14746, le quali s'intendono pertanto abrogate.
1. Forze dei drappelli di prigionieri lavoratori. Di massima e preferibilmente i prigionieri non dovranno essere impiegati in gruppi di forza inferiore a 50 uomini, per evitare un soverchio frazionamento dei drappelli di sorveglianza. Potranno tuttavia ed eccezionalmente essere impiegati, a seconda delle circostanze e per accertate necessità, anche in gruppi di forza varia, inferiore alla predetta, specie quando il luogo del lavoro trovasi nelle immediate vicinanze di un campo di concentramento di prigionieri, dal quale sarebbero giornalmente distaccati, e al quale farebbero ritorno a lavoro ultimato; oppure quando trattisi di pochi operai specializzati per riattivare piccole industrie sofferenti per mancanza di mano d'opera, o di promuoverne altre, per le quali non sia possibile trovare operai specializzati nel nostro paese.
2. Trattamento dei prigionieri lavoratori. Tutte le norme relative al trattamento dei prigionieri di guerra contenute nel capo VII della Raccolta, sono, di massima, ed in quanto possibile, applicabili ai prigionieri lavoratori, colle seguenti avvertenze:
a) Disciplina e sorveglianza. La disciplina dei prigionieri addetti ai lavori e la loro sorveglianza, intesa ad evitare eventuali evasioni, sono esclusivamente e rigorosamente affidate, sotto la loro responsabilità, alle autorità militari territoriali da cui essi dipendono. Le dette autorità provvederanno quindi a costituire i reparti o gruppi concessi, riunendo assieme, possibilmente, i prigionieri della stessa nazionalità, e li avvieranno al luogo del lavoro, sotto conveniente scorta, strettamente non inferiore ad 1/10 e non superiore ad 1/5 dela forza dei prigionieri.
Le autorità preposte alla disciplina dovranno avere presente che la facoltà di servirsi della mano d'opera dei prigionieri è da parte dello Stato un diritto riconosciuto dalla Convenzione IV dell'Aia.
Soltanto gli ufficiali, gli alfieri, i cadetti e gli aspiranti cadetti sono dispensati dal lavoro, mentre i graduati tutti, senza eccezioni, vi sono obbligati, e ciò in conformità del trattamento fatto ai nostri sottufficiali, caporali maggiori e caporali, prigionieri in Austria Ungheria. Potranno però, compatibilmente con le esigenze del lavoro, essere impiegati, di preferenza, come sorveglianti.
Ogni atteggiamento di resistenza agli ordini del lavoro dovrà considerarsi come un atto di insubordinazione che, come tale, autorizza i mezzi coercitivi per la sua repressione.
Le misure da adottare varieranno a seconda della gravità dei casi, e provvederanno, naturalmente, a graduarle i comandanti dei reparti, a cui ne sarà devoluta l'immediata applicazione.
A tal uopo essi sono autorizzati a sopprimere innanzi tutto, per quel periodo di tempo, che sembrerà opportuno, la corresponsione della mercede di picchetto ai prigionieri riluttanti al lavoro, e a ricorrere inoltre, quando ciò non bastasse, a tutte le punizioni previste dal vigente regolamento di disciplina.
In circostanze speciali di resistenza collettiva, che minacciasse il buon andamento dei lavori, dovranno riferire, per la via gerarchica, al comando di corpo d'armata da cui dipendono, affinchè ravvisi quali provvedimenti siano più opportuni ad ottenere l'obbedienza.
b) Alloggiamento e vitto. L'alloggiamento sul luogo del lavoro potrà essere fatto per accantonamento, con pagliericcio o paglia a terra, o anche per attendamento e, quando la distanza del reparto al quale i prigionieri appartengono.
All'alloggiamento provvederà l'amministrazione militare, quando potrà fruire di locali demaniali e quando, per la stagione, per la non elevata altitudine dei luoghi, per la salubrità del clima, sia possibile l'attendamento.
Negli altri casi dovrà sempre provvedere l'amministrazione pubblica o il privato concessionario.
Il vitto sarà provveduto dall'amministrazione militare, e sarà uguale a quello della truppa italiana. La confezione del rancio sarà fatta dagli stessi prigionieri.
3. Durata del lavoro giornaliero. L'orario di lavoro non dovrà di massima oltrepassare le 10 ore di lavoro. È computato come lavorativo il tempo di andata al lavoro e di ritorno agli alloggiamenti; non è invece computato il tempo occorrente alla consumazione del rancio sul posto.
È vietato il lavoro dei prigionieri nei giorni festivi
4. Indennità alla scorta. Al personale costituente il drappello di sorveglianza spetta un'indennità giornaliera nella misura sotto indicata, da corrispondersi nel modo indicato al seguente numero:
Ufficiali superiori                             7.00 lire
Capitani                                             6.00 lire
Ufficiali subalterni                             5.00 lire
Sottufficiali                                        1.50 lire
Caporali maggiori, caporali e soldati 0.50 lire
L'indennità è dovuta per tutto il tempo della durata del servizio, compresi i giorni di viaggio dal campo di concentramento al luogo dei lavori e di ritorno, anche se, nel frattempo, per qualsiasi ragione, il lavoro sia stato sospeso, ed è cumulabile solo con l'indennità di fuori residenza, stabilita dalla circolare n. 520 del Giornale militare del 1915, per gli ufficiali richiamati in servizio.

Grande Guerra. Norme per l'impiego dei lavori agricoli ed industriali


ALLEGATO 4

Roma, addì 25 maggio 1916

MINISTERO DI
AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO
GABINETTO

N. 75
OGGETTO: Norme per l'impiego dei prigionieri in lavori agricoli ed industriali
Ai Signori Prefetti del Regno

Comunico ai Signori Prefetti le norme concordate con la Commissione Prigionieri di guerra per l'impiego di questi in lavori agricoli o industriale da eseguire per conto di privati o di enti locali.
Premesso che l'opera dei prigionieri di guerra deve essere considerata soltanto quale espediente di carattere eccezionale per bisogni ai quali non sia possibile altrimenti provvedere, è principio stabilito ed inderogabile che il lavoro dei prigionieri non deve fare concorrenza sotto nessun aspetto al lavoro libero, ma di regola essere avviato là dove per la natura stessa dell'opera tale impiego sia incontrastato. Può pertanto essere impiegato il lavoro dei prigionieri per supplire alla deficienza assoluta di mano d'opera debitamente constatata dalle autorità di P.S. o anche per sostituirla, d'ordine del Ministro dell'Interno, nei casi rarissimi, nei quali non sia possibile evitare altrimenti la perdita di ricchezza e a parità di costo per chi lo impiega.
Le domande di impiego devono, caso per caso, essere inviate a questo Ministero col parere dell'autorità politica locale e con l'indicazione del numero di lavoratori ritenuto necessario per quel dato lavoro. Prevengo che di regola questi saranno inviati in gruppi non inferiori a 100 con la scorta di un ufficiale e 24 uomini di truppa, ma eccezionalmente potranno formarsi gruppi minori o anche minimi di lavoratori specializzati come meccanici, conduttori, fuochisti, ecc. con scorta proporzionale.
Il richiedente dovrà provvedere l'acqua e la legna e nelle zone anche lievemente malariche, locali per l'accantonamento da riconoscersi idonei dalla competente autorità sanitaria.
Accolta la domanda, lo Stato, e per lui la Commissione per i prigionieri, assume il lavoro ed il richiedente dovrà corrispondere ad operai liberi per la stessa quantità e qualità di lavoro eseguito negli stessi limiti di tempo; e ciò tanto nel caso in cui la mercede sia concordata sul luogo fra datore di lavoro e operai liberi, quanto nel caso in cui la tariffa sia stata fissata dalla competente Commissione arbitrale.
Resta facoltà del Ministro della Guerra impiegare in un dato lavoro prigionieri o militari di classi anziane di M. T. ferme restando tutte le altre condizioni.
Prego mi sia accusata ricevuta di queste istruzioni per la esatta applicazione della quale confido nella sperimentata oculatezza dei Signori Prefetti.

IL MINISTRO
Cavasola