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martedì 31 marzo 2020

Prima Guerra Mondiale: Austriaci prigionieri in Italia. Colle di Tenda. Festeggiamenti in onore di Francesco Giuseppe


LEGIONE TERRITORIALE DEI RR. CARABINIERI
DI TORINO
DIVISIONE DI CUNEO
N. 108/I R°
Cuneo, 1 settembre 1915

OGGETTO: Festeggiamento del genetliaco dell'Imperatore d'Austria da parte degli ufficiali austriaci prigionieri al Forte del Colle di Tenda
Al Comando della Divisione Territoriale di Cuneo
RISERVATO

In esecuzione degli ordini verbali ricevuti da cotesto Comando, ho l'onore di comunicare qui di seguito il risultato dll'inchiesta che ho eseguito alla Fortezza del Colle di Tenda sull'oggetto a margine.
Il 18 agosto testè decorso, ricorreva il genetliaco dell'Imperatore d'Austria. In previsione di questa ricorrenza gli ufficiali prigionieri, avevano parecchi giorni prima, insistentemente domandato al Signor Comandante del forte, pel tramite del Sottotenente maletti Sig. Gaspare, del 27° Battaglione di M.T. - che ha l'incarico della loro sorveglianza e del loro governo – il permesso di solennizzare quella ricorrenza con un pranzo speciale, allestito secondo le loro costumanze. All'uopo domandarono pure l'orario stabilito per la durata del pranzo che normalmente è dalle 19,30 alle 21,30 venisse, per la circostanza, variato e prolungato.
Il comandante del Forte, Capitano Pilati Cav. Pietro aderì alle richieste dei prigionieri stabilendo che il pranzo del 18 agosto avesse luogo dalle 18,15 alle 22. La misura del pranzo, minuta sulla quale il comandante del Forte non ebbe motivo di fare obiezioni, fu la seguente:
Prosciutto, un uovo sodo a testa, burro
Arrosto di maiale con patate
Minestra di brodo di gallina
Galline lessate
Insalata verde
Insalata di cetrioli sott'aceto
Insalata di cetrioli freschi
Insalata di cavoli
Dolce (torta alla frutta)
Formaggio Emmenthal
Frutta (uve, pesche, pere, aranci)
Caffè, liquori – Champagne
Durante il pranzo regnò un'insolita allegria, ma un'allegria composta, signorile. Pareva che i prigionieri, compenetrati della solennità della ricorrenza, volessero mostrarsi degni di essa con un migliore, non abituale comportamento; giacchè giova notare che quella sera nessuno trasmodò: nessuno si ubriacò: cosa questa non infrequente.
Verso la fine del pranzo, il Tenente di Vascello
Woschech Wenzel
uno di quelli che evase – fece un brindisi nella sua lingua, ascoltato in piedi dai 24 commensali, giacchè mancava il 1° Tenente
Jasprica Giovanni
Il quale, com'è noto, vive appartato perchè su di lui grava l'accusa dei camerati di aver mancato in guerra ai suoi doveri.
Alla fine del brindisi tutti gridarono ad alta voce il tradizionale Hoch! Hoch! Hurrah! e poi intonarono un coro, una specie di inno nazionale che assomiglia ad una nenia. Anche qui è bene notare che questo canto corale veniva spesso cantato a fin di tavola.
Al pranzo i 24 ufficiali pasteggiarono unicamente con Chamapgne e vino bianco e consumarono in tutto 13 bottiglie di Champagne, marca Buches Fils e 6 bottiglie di moscato Spumante di Asti. Inoltre col caffè sorbirono vari liquori.
Alle 22 ora stabilita, tutti si ritirarono scortati dall'ufficiale e dai soldati adibiti alla loro sorveglianza, senza il minimo incidente. Uno di essi, anzi, che s'era permesso di zufolare con aria distratta, in presenza del Sottotenente Signor MALETTI venne da questi ripreso; e l'ufficiale prigioniero smise subito, chiedendo scusa.
Accanto la sala da pranzo dei prigionieri, esiste – divisa da una semplice porta chiusa – la mensa dei Signori Ufficiali del Forte, mensa che è frequentata pure da quasi tutte le famiglie degli ufficiali stessi, che sono alloggiate nella Fortezza:
in tutto 6 signore, 1 signorina, 1 giovanotto e 7 bambini.
Mentre i prigionieri pranzavano, anche gli Ufficiali del Forte con le loro famiglie desinavano: e siccome in quel giorno – 18 agosto – ricorreva pure l'onomastico di S. M. la Regina Elena, la consorte del Capitano Cavalier PILATI Comandante del Forte, propose un brindisi alla Sovrana esclamando: "Viva Casa Savoia". Questo brindisi non aveva però il carattere di una controdimostrazione, di una specie di ritorsione come potrebbe sembrare dalla lettura dell'annesso articolo di giornale, ma nacque spontaneo e fu naturale data la ricorrenza nello stesso giorno, come si è detto, dell'onomastico della nostra Regina.
Il giorno seguente, 19 agosto, l'Avvocato Francesco lanza consigliere Provinciale dei Mandamenti di Limone piemonte e Tenda, redattore del Giornale d'Italia, che aveva sollecitato ed ottenuto dal Capitano cavlier Pilati il permesso di poter visitare il Forte, giunse alla Fortezza del Colle di Tenda, verso le ore 10, con la moglie, due suoi figli ed un altro bambino, figlio del Sindaco di Tena. Venne ricevuto dagli Ufficiali presenti, e poscia venne invitasto a colazione. Egli vide due volte i prigionieri nell'ora in cui prendevano aria nel piazzale interno della Fortezza, ma non glielo avrebbero permesso.
Comunque egli si ritenne lungamente con le Signore e con la Signorina alloggiate nel Forte; sicchè non è azzardata l'ipotesi che il Cavlier Lanza abbia da esse appresa la notizia del festeggiamento, da parte degli Ufficiali prigionieri del genetliaco dell'Imperatore d'Austria, notizia che, fra tante altre, è apparsa nell'articolo inserto a pag. 3 del n. 235 del Giornale d'Italia del 24 agosto u.s. dal titolo: "Tra gli ufficiali austriaci prigionieri sul Colle di Tenda". Gli Ufficiali, infatti, hanno dichiarato che essi serbarono col visitatore il più assoluto riserbo su questo argomento.


martedì 3 marzo 2020

Legislazione sulla Prigionia di Guerra 1907


CONFERENZA DELLA PACE DELL'AIA – 1907
Regolamento concernente le leggi e le consuetudini
della guerra terrestre
(annesso alla IV Convenzione)

sezione I. Dei belligeranti
Capitolo II: Dei prigionieri di guerra

Art. 4
I prigionieri di guerra sono soggetti al potere del Governo nemico, non a quello degli individui o reparti che li hanno catturati.
Devono essere trattati con umanità.
Tutti i beni personali che a loro appartengono, eccetto le armi, i cavalli e i documenti militari, restano di loro proprietà.

Art. 5
I prigionieri di guerra possono essere soggetti ad internamento presso città fortificate, campi o altre destinazioni, con l'obbligo di non allontanarsi da esse oltre certi confini stabiliti; non possono però essere rinchiusin se non per ragioni di sicurezza indispensabili, e solamente per la durata delle circostanze che muovono tali ragioni.

Art. 6
Lo Stato può utilizzare come lavoratori i prigionieri di guerra, secondo le loro capacità ed attitudini, a eccezione degli ufficiali. Questi lavori non devono essere eccessivamente pesanti ed avere alcun rapporto con le operazioni di guerra.
I prigionieri possono essere autorizzati a lavorare per le amministrazioni pubbliche o private, o autonomamente.
I lavori prestati per lo Stato sono pagati con la stessa tariffa in vigore per i militari dell'esercito nazionale che dovessero eseguire gli stessi, o, se tale tariffa non fosse calcolabile, con un compenso idoneo alla prestazione offerta.
Quando i lavori sono eseguiti per conto di amministrazioni pubbliche o privati, le condizioni di pagamento sono regolate con l'autorità militare.
Il salario dei prigionieri contribuirà a migliorare la loro condizione e la parte avanzante sarà loro restituita al momento della liberazione, salvo sottrarre le spese di mantenimento.

Art. 7
Il Governo in carica nel periodo in cui vengono trattenuti i prigionieri è responsabile del loro mantenimento.
In mancanza di accordi speciali tra belligeranti, i priginieri di guerra sono trattati per alimentazione, pernottamento e vestiario, alla stregua delle truppe del Governo che li ha catturati.

Art. 8
I prigionieri di guerra sono soggetti alle leggi, regolamenti ed ordinamenti in vigore nell'esecito dello Stato in cui si trovano. Tutti glin atti di insubordinazione, a loro riguardo, autorizzano le misure di rigore necessarie.
I prigionieri evasi, che vengano catturati prima di raggiungere il loro esercito o prima di abbandonare il territorio occupato dell'esercito catturante, sono passibili di pene disciplinari.
I prigionieri che, dopo essere riusciti ad evadere, vengano ricatturati, non sono passibili di alcuna pena per il fatto precedente.

Art. 9
Ciascun prigioniero di guerra è tenuto a dichiarare, se interrogato, il vero nome e grado e, nel caso infranga questa regola, si espone ad una restrizione dein diritti spettanti ai prigionieri di guerra del suo stesso grado.

Art. 10
I prigionieri di guerra possono essere messi in libertà sulla parola, se la legge in vigore nel loro paese lo autorizza, ed, in tal caso, sono obbligati, sotto la garanzia del loro onore personale, ad adempiere scrupolosamente, sia di fronte al proprio Governo che a quello che li ha fatti prigionieri, agli impegni contratti.
Nello stesso caso, il loro Governo non deve esigere alcun servizio contrario alla parola data.

Art. 11
Un prigioniero di guerra non può essere costretto ad accettare la sua libertà sulla parola; nella stessa misura il Governo nemico non è obbligato ad accettare la domanda del prigioniero che vuole essere liberato sulla parola.

Art. 12
Tutti i prigionieri di guerra, liberati sulla parola e ricatturati mentre combattono contro il Governo con il quale avevano stipulato il patto d'onore o contro i suoi alleati, perdono il diritto di essere trattati da prigionieri di guerra e possono essere portati in giudizio in tribunale.

Art. 13
I soggetti che seguono un esercito senza farvi direttamente parte, come corrispondenti ed i reporters dei giornali, i vivandieri, i fornitori, che cadono in mano nemica e che il nemico ritenga utile detenere, hanno diritto al trattamento di prigionieri di guerra a condizione che siano muniti di legittimazione da parte dell'autorità militare che essi accompagnavano.

Art. 14
E' costituito, all'inizio delle ostilità, in ciascuno degli Stati belligeranti, e, nel caso, nei paesi neutrali che ospitino prigionieri nel loro territorio, un ufficio, incaricato di risponere ad ogni domanda che li riguardi, raccoglie in differenti sezioni competenti tutte le indicazioni relative ad internamenti, trasferimenti, rilasci sulla parola, evasioni, ricoveri in ospedale, decessi e gli altri dati necessari per creare ed aggiornare giornalmente una scheda personale per ciascun prigioniero di guerra. L'ufficio dovrà riportare su tale scheda il numero di matricola, il nome e cognome, l'età, il luogo d'origine, il grado, il corpo d'appartenenza, le lesioni e l'eventuale decesso e tutte le osservazioni particolari. La scheda individuale sarà consegnata all'altro Governo belligerante al termine del conflitto.
L'ufficio informazioni è ugualmente incaricato di raccogliere e depositare tutti gli oggetti d'uso personale, valori, lettere, ecc. che vengano trovati sul campo di battaglia o lasciato dai prigionieri rilasciati sulla parola, scambiati, evasi o deceduti negli ospedali e ambulanze, e di consegnarli agli interessati.

Art. 15
Le società di soccorso per i prigionieri di guerra regolarmente costituite secondo le leggi dei loro paesi e aventi per ragione sociale l'intermediazione dell'azione caritativa, riceveranno, da parte dei belligeranti, per loro e per i loro agenti, debitamente accreditati, tutte le facilitazioni, nei limiti delle necessità militari e delle regole amministrative, per svolgere efficacemente il loro compito umanitario. I delegati di queste società potranno essere ammessi a distribuie soccorsi nei depositi di internamento, così come nei campi di tappa per i prigionieri rimpatriati, mediante un permesso personale rilasciato dall'autorità militare, e prenderanno impegno scritto di sottomettersi a tutte le misure d'ordine e di polizia che vengano prescritti.
Art. 16
Gli uffici informazioni goderanno di regime di frnachigia. Le lettere, i vaglia postali, il denaro ed i pacchi postali destinati ai prigionieri di guerra e spediti a loro, saranno esentati da tutte le tasse postali, sia nei paesi d'origine e di destinazione, così come nei paesi intermediari.
I doni ed i pacchi alimentari destinati ai prigionieri di guerra saranno ammessi in franchigia di tutte le tasse d'importazione e di trasporto ferroviario statale.

Art. 17
Gli ufficiali prigionieri riceveranno il soldo a cui hanno diritto gli ufficiali dello stesso grado del paese in cui sono detenuti, a titolo di rimborso per il loro Governo.

Art. 18
Piena libertà è lasciata ai prigionieri di guerra per l'esercizio della loro religione, compresa l'assistenza per l'ufficio del loro culto, con l'unica condizione delle misure d'ordine e di polizia prescritte dall'autorità militare.

Art. 19
I testamenti di guerra dei prigionieri di guerra sono redatti con le stesse modalità prescritte per i militari dell'esercito nazionale.
Valgono le stesse regoile per quel che concerne le constatazioni di decesso, l'inumazione dei prigionieri di guerra tenendo conto del loro grado e rango.

Art. 20
Dopo la conclusione del conflitto, il rimpatrio dei prigionieri si effettuerà nel minor tempo possibile.