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lunedì 22 settembre 2014

Documentazione Amministrativa sui Prigionieri di Guerra 1940-1945.

MINISTERO DELLA GUERRA
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI DI COMMISSARIATO
E AMMINISTRATIVI

________________________________________


NORME
finanziarie e contabili per la liquidazione delle competenze spettanti ai prigionieri di guerra del R. Esercito (CC.RR.compresi), della R. Marina, della E.Aeronautica, delle Forze Terrestri dell'A.O.I. e delle Truppe Libiche del disciolto Corpo di polizia dell'A.I., della RR. Guardia di Finanza e della disciolta milizia

  
Norme finanziarie e contabili per la liquidazione delle competenze spettanti ai prigionieri di guerra del R. Esercito (CC.RR.compresi), della R. Marina, della E.Aeronautica, delle Forze Terrestri dell'A.O.I. e delle Truppe Libiche del disciolto Corpo di polizia dell'A.I., della RR. Guardia di Finanza e della disciolta milizia


La liquidazione delle competenze, a qualunque titolo dovute ai prigionieri internati e dispersi o presunti tali perché sbandati, del R. Esercito (RR. CC. Compresi) della R. Marina, della E.Aeronautica, delle Forze Terrestri dell'A.O.I. e delle Truppe Libiche del disciolto Corpo di polizia dell'A.I., della RR. Guardia di Finanza e della disciolta milizia, dal momento del loro rientro in Patria, qualunque sia la data in cui questo sia avvenuto verrà effettuata secondo i seguenti criteri di massima:
a)     al momento del rientro in Patria i reduci saranno affluire ad appositi centri fissati da ciascuna F.A., ovvero, se abbiano bisogno di cure, agli ospedali o convalescenziari che per l'occasione funzionano come centri di alloggio;
b)     la liquidazione degli assegni maturati durante la prigionia è fatta direttamente da centro di afflusso stabilito per ogni F.A.;
c)     tutte le controversie  in materia  di tali liquidazioni come tutte le questioni comunque attinenti al trattamento economico del reduce sono di competenza di appositi enti fissati per ciascuna F.A. ai quali pertanto gli interessati dovranno rivolgersi;
d)     le rimesse di denaro effettuate dai prigionieri delle diverse FF.AA. se provenienti dalla Gran Bretagna  e dipendenze, vengono liquidate  dall'Ufficio amministrazione  personali vari  presso il Ministero della Guerra;
e)     il controllo pereventivo  dei rilievi di conto viene effettuato per i reduci di tutte le FF.AA. dall'ufficio amministrazione personali vari: il pagamento dei rilievi stessi veine effettuato da appositi enti di ciascuan F.A. Per le relative liquidazioni dovranno essere osservate le norme di cui al successivo titolo III;
f)      tutte le contestazioni concernenti rilievi di conto nei confronti dei reduci di tutte le FF.AA. sono di competenza del Ministero della Guerra  - Direzione generale dei servizi di commissariato ed amministrativi;
g)     appositi enti designati da ogni F.A. provvedono alla liquidazione delle competenze nei confronti di tutti i prigionieri, dispersi e internati deceduti durante tale stato;
h)     nessuna liquidazione deve essere  fatta per il momento a qualsiasi titolo ai rimpatriati in provenienza dal territorio germanico o già sotto controllo germanico, i quali alla dat del 16 aprile 1945 trovansi in territorio nazionale al di là della linea Gotica.
Nessuna liquidazione inoltre spetta ai rimpatriati  che hanno fatto parte delle formazioni militari nazi-fasciste o, volontariamente dei reparti lavoratori, anche se rimpatriati dopo il 16 aprile  1945.
Tutte le domande che gli interessati ritenessero inoltrare per la liquidazione dei presunti crediti, dovranno venire inviate al Ministero della Guerra per i militari del R. Esercito (CC.RR.compresi), disciolta milizia e R. Guardia  di Finanza, a quello dell'Africa Italiana per i Militari delle Forze terrestri A.O.I., truppe libiche e disciolta P:A.I e a quelli della Marina e dell'Aeronautica rispettivamente per i militari di tali FF:AA.
Per le disposizioni di massima i suddetti ministeri prenderanno accordi con l'Alto Commissariato per i prigionieri di guerra.





TITOLO I
LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI PRIGIONIA

All'atto del rientro in Patria i reduci saranno fatti affluire rispettivamente:
-                  R. Esercito, forze terrestri A.O.I., truppe libiche, disciolta P.A.I., e disciolta Milizia: ai centri alloggio;
-                  R. Marina: ai comandi ed enti  della R. marina presenti o più vicini alla sede di sbarco o di arrivo dei reduci stessi;
-                  R. Aeronautica: ai centri alloggio.
Per i reduci  abbisognevoli di cure funzionano come centri alloggio gli ospedali ed i convalescenziari cui essi vengono avviati.
Gli enti di cui sopra, provvederanno a:
1.- Fare compilare immediatamente al reduce, in triplice originale, la parte A del questionario allegato 1: in un secondo tempo provvederanno a completarlo nella parte  B dei dati relativi alle somme dovute e pagate come indicato nella stessa parte  del questionario stesso;
2. - Liquidare agli interessati gli assegni di grado - assegni fissi e soprassoldo di operazioni intero - per la durata della permanenza presso il centro o la degenza presso ospedali e convalescenziari.
3.- Concedere una licenza di due mesi con assegni - assegni fissi, soprassoldo di operazioni intero e razione viveri in contanti - liquidandone anticipatamente in unica soluzione il relativo ammontare;
4.- ritirare ai reduci  gli estratti conto in loro possesso liquidando immediatamente il 50%  del relativo ammontare secondo le norme indicate nel successivo  titolo II: Tali originali completati dell'annotazione concernente  l'anticipo del 50% corrisposto, dovranno essere immediatamente  rimessi per tutti i reduci indistintamente all'ufficio amministrazione e personali vari  presso il Ministero della Guerra. Copia conforme di tale documento dovrà essere rilasciata all'interessato;
5.- Liquidare [1] sulla base dei dati contenuti nella parte A del questionario, le competenze spettanti per il periodo di prigionia ai sensi  dell'art. 40 del R.D.L.19 maggio 1941, n. 583 e successive norme integratrici. Per i militari del R. Marina in luogo di tali liquidazioni, dovranno essere effettuate  le anticipazioni di cui al titolo VI n.3.
A tal fine dovrà tenersi conto che:
a)               il credito del reduce deve essere computato dal giorno di inizio della prigionia, dispersione o internamento, a quello di arrivo al centro alloggio. Gli assegni sono quelli iniziali del grado rivestito, a meno che il diritto ad eventuali scatti di stipendio, trattamento  da 1° Capitano e 1° Tenente, o conseguente all'incarico del grado superiore  non risulti comprovato da documenti attendibili ( libretto assegni, busta stipendio, documenti matricolari, annuario ecc.);
b)              dal credito anzidetto deve detrarsi  l'ammontare complessivo:
aa)       delle somme anticipate dalla Potenza detentrice  dalla data della cattura  a quello dell'imbarco per il rientro in patria, a titolo di assegni dovuti durante la prigionia ai sensi dell'art.23 della convenzione di Ginevra. Per le Potenze che corrispondono tali anticipazioni (V: all. ") il relativo ammontare mensile risulta  indicato dall'unito allegato n.2: dato poi che si presume che esse siano state sempre corrisposte , dovranno essere integralmente  dedotte indipendentemente  da eventuali dichiarazioni in contrario dei reduci.
In ogni altro caso per le Potenze non indicate dall'allegato n.2, tale detrazione dovrà esser effettuata  solo qualora dalla dichiarazione del reduce, debitamente  controllata  dalla commissione interrogatrice, risulti che la Potenza detentrice gli abbia corrisposto anticipazioni di assegni. Nessuna ritenuta a tale titolo deve invece esser effettuata ai dispersi, ai presunti tali perché sbandati, ed ai militari sottrattisi dalla prigionia  (per questi ultimi beninteso dal giorno della fuga  dal campo di concentramento). Tale posizione deve in ogni caso risultare dal nulla osta  della commissione interrogatrice di cui al successivo n. 6 del presente titolo;
bb)           delle somme anticipate, dal giorno della cattura o dispersione a due mesi dopo il rimpatrio, alla famiglia - originaria o acquisita - ai sensi dell'art. 41 del R.D.L. 19 maggio 1941, n.583 anche se la famiglia risieda in territorio tuttora occupato, somme che si presumono sempre corrisposte indipendentemente dalle dichiarazioni in contrario degli interessati.
Tali anticipazioni vanno calcolate a debito del reduce per l'importo derivante dall'applicazione di tutti i provvedimenti che hanno determinato variazioni nella misura delle anticipazioni stesse;
c)               le quote cessioni stipendio, premi di assicurazione ritenute per conto rimonta ed altre, rimaste soppresse durante la prigionia,
d)              gli eventuali anticipi fatti ai reduci in conto averi. In tali voci non vanno comprese le somme liquidate ai sensi dei precedenti nn.2, 3 e 4.
6 - Deve in ogni caso ricordarsi che:
a)               per i militari - esclusi i graduati e militari di truppa - i pagamenti di cui al precedente n. 5 dovranno essere effettuati previo rilascio del "nulla osta" della commissione interrogatrice dei prigionieri di guerra. Ai militari di qualunque grado nei cui confronti si debbono eseguire inchieste o procedere ad un supplemento di istruttorio potrà essere anticipata solo metà degli assegni spettanti: per l'altra metà: vedi Titolo II, n.4;
b)              l'indennità alloggio compete solo al personale che ne ha diritto per le disposizione del tempo di pace (artt. 33 e 34 del t.u. sugli assegni), circolare 219 G.M. 1929;
c)               al personale protetto si applicano le stesse detrazioni che, per il titolo di cui al precedente n.5 sono fatte agli altri prigionieri di guerra. La differenza tra la somma in tal modo ritenuta e quelle di fatto percepite dagli interessati in Inghilterra - quali risultano dall'apposita colonna dell'allegato n.2 - deve essere considerata dovuta a titolo di prestazione d'opera.
7.- Trattenere una copia del questionario di cui all'allegato n.1 all'ufficio amministrazione personali militari vari presso il ministero della guerra e altra copia agli enti di cui al Titolo II. La terza copia verrà allegata al titolo di pagamento. Per i prigionieri di guerra già rimpatriati detto questionario dovrà essere compilato - ove possibile- sulla base  dei dati in possesso del centro alloggio, in duplice esemplare da trasmettere all'Ufficio suddetto e agli enti indicati al Titolo II;
8 - Versare al più presto in Tesoreria o agli aventi diritto le somme trattenute ai sensi del precedente n.5 lettera c);
9 - Segnalare agli enti che per ogni Forza Armata (v.all.n 3) al pagamento delle anticipazioni di cui all'art. 41 del R.D.L. 19 maggio 1941, n. 583 l'avvenuto rientro in Patria del militare indicando altresì la decorrenza dalla quale le anticipazioni stesse dovranno essere fatte cessare: tale decorrenza resta fissata a due mesi dopo il rientro in Patria del reduce (v. n. 5 lett. bb)
Per i reduci le cui famiglie risiedono in territorio tuttora non accessibile, le segnalazioni in questione saranno effettuate a suo tempo non appena liberata la località nella quale, sulla base delle indicazioni fornite dal reduce, si presume risieda, la di lui famiglia;
10 - Per i soli reduci appartenenti alle Forze militari terrestri dell'A.O.I., vedi altresì Titolo VIII, n.4);
11 - Segnalare alla Croce Rossa italiana, Via Puglie  n.6, il recapito del reduce, qualora questi dichiari che siano rimasti presso la potenza detentrice effetti personali o valori di proprietà.

TITOLO II.
LIQUIDAZIONE DELLE EVENTUALI RIMANENZE

Alla definizione di tutte le questioni comunque connesse alla liquidazione delle competenze ai reduci dalla prigionia e di tutte le pratiche indicate nel presente titolo provvedono:
-   R.Esercito, R. Guardia di Finanza e disciolta Milizia: distretto militare  di residenza del reduce, o, in caso di reimpiego e previsto reimpiego, il distretto militare nella cui giurisdizione trovasi il centro alloggio;
-   R. Marina: enti indicati al successivo Titolo VI;
-   R. Aeronautica: ufficio autonomo per l'amministrazione delle gestioni speciali - Roma;
-   Forze Terrestri A.O.I. truppe libiche e disciolto corpo di polizia A.I.: Ministero dell'Africa Italiana.

1.- Gli Enti di cui sopra, riceveranno [2] le istanze che i reduci possono presentare entro un anno dalla cessazione della guerra o dal rimpatrio qualora lo sbarco sia avvenuto dopo, per ottenere la liquidazione di eventuali rimanenze da essi pretese e sempre quando sia comprovato che siano state corrisposte in tutto o in parte, le somme trattenute in sede di liquidazione ai sensi del n.5 del precedente Titolo I.
In conseguenza di ciò gli enti in questione:
a)          per le somme anticipate dalla Potenza detentrice ai sensi dell'art. 23 della Convenzione di Ginevra, invieranno al Ministero della Guerra [3] - direzione Generale  dei servizi di Commissariato ed amministrativi - le domande  stesse corredate di tutti i documenti ufficiali eventualmente rilasciati dalla Potenza detentrice e che saranno ritirati ai reduci previa sostituzione con una copia autentica. Il Ministero della Guerra  le trasmetterà all'Ufficio dell'Alto Commissariato per i prigionieri di guerra per le ulteriori necessarie notizie richieste alle Potenze detentrici:
b)         per le anticipazioni di cui all'art. 41 del R.D.L. 19 maggio 1941, n. 583, effettueranno direttamente i necessari accertamenti tenendo conto che per tutta la durata della prigionia  dovrà essere cronologicamente comprovato con appositi documenti (certificati di residenza, dichiarazioni di sfollamento, ecc) dove la famiglia ha risieduto di volta in volta e se gli enti, cui ciò incombeva, hanno o meno concesso tali anticipazioni.
Qualora risulti comprovato che per taluni mesi le anticipazioni non furono corrisposte, dovranno effettuare il rimborso di quanto indebitamente trattenuto, in base ai dati contenuti nel questionario all.1, che il centro alloggio ha lo rimesso.
         2.- Riceveranno entro gli stessi termini di cui  al precedente n.1, le domande con le quali i reduci reclamino somme od oggetti preziosi sequestrati all'atto della cattura, o depositati volontariamente presso la Potenza detentrice e non più restituiti, o retribuzioni per prestazioni di lavoro rimaste insolute . Tali domande, che dovranno essere compilate con particolare diligenza in modo che risulti specificata ogni circostanza di tempo e di luogo per facilitare  i successivi controlli e accertamenti, dovranno contenere tra l'altro: generalità del militare , grado, località  e data di nascita, corpo presso cui prestava  servizio all'atto della località presso cui prestava servizio all'atto della cattura, località della cattura  e data della medesima , località ove trascorse la prigionia e numero del campo, il numero di matricola  quale prigioniero di guerra , data  del rimpatrio e domicilio eletto all'atto del rimpatrio.
         Le domande in questione con la relativa documentazione dovranno essere inviate per tutti i reduci indistintamente al Ministero della Guerra - Direzione Generale Servizi Commissariato ed Amministrativi [4] - che ne interesserà l'Alto Commissario per i prigionieri di guerra per i necessari accertamenti presso la Potenza detentrice.
3.- Corrisponderanno ai reduci inviati dagli ospedali e convalescenziari in licenza di convalescenza, gli assegni spettanti ai sensi del R.D.L. 19 maggio 1941, n,583, e relative norme esecutive, per la durata della licenza stessa.
4.- Liquideranno ai reduci di cui al n.6 - lett.a) - del titolo 1 ai quali  come è noto in dipendenza di eventuali inchieste o supplemento di istruttoria  disposti nei loro confronti, fosse stato concesso il solo anticipo del 50%  sulla liquidazione, la rimanente metà a conguaglio, una volta beninteso ultimati tali accertamenti e previa  esibizione del prescritto nulla osta della Commissione interrogatrice.
5.- Daranno comunicazione all'Ufficio amministrazione personali militari vari presso il Ministero ella Guerra , tutti i pagamenti effettuati in base ai precedenti nn. 1, 3 e 4.

TITOLO III
LIQUIDAZIONE DEI SALDI DI CONTO DEI PRIGIONIERI DI GUERRA NOTIFICATI DALLE POTENZE DETENTRICI

L'ufficio amministrazioni personali vari presso il Ministero della Guerra, appena in possesso degli estratti di conto ritirati ai reduci di tutte le FF.AA. dal centro alloggio, e accertato che la somma in esso indicata concordi con quella risultante dagli elenchi dei prigionieri di guerra rimessi dalla Potenza detentrice, provvederà a:
-                  effettuare direttamente la liquidazione del residuo 50% o della minore somma eventualmente dovuta, ove trattisi d militari del R.E., della R. Guardia di Finanza e della disciolta Milizia;
-                  inviare conferma dell'esistenza del credito segnalato, ai Ministeri della Marina Aeronautica e Africa  Italiana per il conseguente pagamento ai militari da questi dipendenti.
A tal fine giova tenere presente che:
1.               Il cambio da applicarsi per la sistemazione dei rapporti di credito con la Potenza detentrice è quello in vigore al momento della liquidazione. Tale cambio è, con carattere indicativo e fino a nuova contraria disposizione fissato provvisoriamente nelle seguenti misure:




I


II
Dollaro S.U.A. ………………………………………………………….Lit.
 18
100
Lira Sterlina………………………………………………………………."
 72
400
Franco francese……………………………………………………………"
   0,3788
-
Rupia indiana…………………………………………………………….."
   5,40
30
Franco svizzero……………………………………………………………"
   4,44
-
Lira egiziana………………………………………………………………."
 73
410
Lira australiana……………………………………………………………."
 57,60
320
Lira palestinese……………………………………………………………."
 72
400
Fr albanese…………………………………………………………………"
   6,25
-
100 dinari…………………………………………………………………."
 44,40
-
100 lei……………………………………………………………………..."
 13,9431
-
100 leva……………………………………………………………………"
 23,58
-
100 pengos………………………………………………………….…….."
385,205
-
1 r Mark……………………………………………………………………"
   7,80
-
100 kuna………………………………………………………………...…"
  44,40
-
100 drakme………………………………………………………………..."
 14,31
-
1 lira siriana……………………………………………………………….."
   8,06
-

2.               Qualora sul rilievo di conto siano distinte le somme provenienti da anticipazioni di assegni da quelle provenienti da prestazioni di lavoro, si applicherà per le prime provvisoriamente il cambio di cui alla prima colonna e per le seconde quello di cui alla seconda colonna. Qualora tale distinzione non risulti dal rilievo di conto, questo sarà pagato tutto al cambio di cui alla seconda colonna nei casi in cui tale cambio è indicato.
3.               I cambi indicati alla colonna II non sono in alcun caso applicabili per le liquidazioni già effettuate anteriormente al 27 marzo 1944.
4.               Nei casi in cui i rilievi di conto portati dai reduci non concordino con dati contenuti negli elenchi della Potenza detentrice dovranno essere presi come base delle liquidazioni i dati contenuti negli elenchi stessi, salvo per la differenza a dare corso alla procedura di cui al successivo n.5: le somme eventualmente corrisposte in più a titolo di anticipo del 50% a cura dei centri alloggio (v. Titolo I, n.4) dovranno essere recuperate a cura degli enti incaricati della liquidazione  dei saldi d conto, enti i quali ne informeranno quelli che amministrano i reduci.
5.               Quando sulla autenticità o regolarità dell'estratto di conto sorgano fondati dubbi che non possano essere risolti con il confronto con gli elenchi pervenuti dalla Polizia detentrice oppure quando il reduce per qualsiasi motivo non sia in grado di produrre gli estratti di conto o si dichiari creditore di importi che no risultino annotati nell'estratto conto stesso, per tutti i reduci indistintamente dovrà  essere informato il Ministero della Guerra - Direzione Generale Servizi Commissariato ed Amministrativi - il quale deciderà in proposito dopo aver interessato, se sarà il caso l'Alto Commissario per i prigionieri di guerra per i necessari accertamenti presso la Potenza detentrice. Nel frattempo nessuna somma o acconto dovrà essere corrisposta all'interessato.
6.               Per i prigionieri rimpatriati clandestinamente, per i quali entro i sei mesi dal rimpatrio non fosse pervenuto dalla potenza detentrice l'ammontare del credito di conto a cura  degli enti indicati per ciascuna Forza Armata dal precedente Titolo II, sarà provveduto, sentito l'Alto Commissariato per i prigionieri di guerra e sulla base delle risultanze della Commissione interrogatrice dei prigionieri di guerra, alla ricostruzione del credito stesso, mediante l'accreditamento delle anticipazioni e delle paghe che avrebbero dovuto essere corrisposte  dalla Potenza detentrice e l'addebitamento delle anticipazioni effettivamente corrisposte e delle rimesse nelle valute in cui  sono state fatte.
7.               Gli enti della R. Marina, R. Aeronautica e Africa Italiana  che effettuano la liquidazione  dei saldi di conto, sono tenuti ad effettuare le comunicazioni di cui al Titolo II, n.5

TITOLO IV
LIQUIDAZIONE ALE FAMIGLIE DEI PRIGIONIERI, INTERNATI O DISPERSI DECEDUTI DURANTE TALE CONDIZIONI [5]

Gli eredi dei militari deceduti durante lo stato di prigionia, internamento o dispersione, e che siano stati ufficialmente informati della morte del proprio congiunto, interesseranno gli enti indicati al titolo II, competenti per F.A. per circoscrizione territoriale, per la liquidazione a loro cura delle competenze indicate ai titoli I, II, III.
In particolare si precisa che:
1)              In caso di concorso di più eredi residenti in località situate nella circoscrizione di enti diversi, le singole domande dovranno essere presentate a quello di residenza dell'erede avente ordine di precedenza nella successione o al quale erano pagate le anticipazioni ai sensi dell'art. 41 del R.D.L. 19 maggio  1941, n. 583;
2)              In caso di concorso di più aventi diritto, la domanda può anche essere unica ma deve essere sottoscritta da tutti gli interessati, e dai singoli rappresentanti legali per coloro che comunque  non possiedano capacità d'agire;
3)              Dovrà essere compilato il questionario allegato n. 1 in duplice esemplare  (una copia  da allegarsi al titolo di pagamento ed una  da rimettersi all'ufficio di amministrazione personali militari vari);
4)              Qualora non potessero essere comprovate  le notizie relative alla data della cattura, internamento o dispersione, dall'ente  di appartenenza del militare all'atto della cattura, internamento o dispersione , dovrà esserne chiesta conferma al Ministero  di pertinenza del reduce (per i militari della R. Guardia di Finanza e della disciolta Milizia provvederà il Ministero della Guerra - Direzione Generale leva sottufficiali e truppa);
5)              Per comprovare la qualità di erede, gli aventi diritto dovranno presentare:
A.             Eredi testamentari:
1)     certificato di morte;
2)     stato di famiglia;
3)     atto notorio ricevuto dal Sindaco, dal Pretore o dal notaio da cui risulti quale testamento sia ritenuto valido e senza opposizione: di chi di conseguenza sia riconosciuto erede o se vi siano erede i legittimi oltre quelli contemplati nel testamento;
4)     copia autentica o estratto autentico dell'atto di ultima volontà.
B.              Se eredi intestati:
1)     certificato di morte;
2)     situazione di famiglia;
3)     atto notorio ricevuto dal Sindaco, dal Pretore o dal notaio da cui risulti la non esistenza di disposizioni di ultima volontà e al indicazione di tutti coloro cui è devoluta per legge di successione.

TITOLO V
RIMESSE IN DENARO ALLE FAMIGLIE


Conformemente all Convenzione di Ginevra  i prigionieri di guerra  possono effettuare rimesse alle famiglie di parte dei propri crediti sulle anticipazioni, sui frutti di lavoro, su eventuali rimesse della famiglia o altri beneficiari, su proventi di assistenza speciale alla C.R.I.) senza effettuare il materiale trasferimento della valuta.
Gli elenchi delle rimesse saranno trasmessi direttamente al Ministero della guerra  - Direzione Generale  Servizi di Commissariato e Amministrativi - per il successivo inoltro all'ufficio amministrazione personali militari vari, il quale presane apposita nota provvederà:
a)               al pagamento delle rimesse per conto dei militari del R.E., dei RR. CC., della R. Guardia di finanza e della disciolta Milizia, nonché di militari di altre FF.AA. per i quali nei relativi elenchi non risultasse la F.A. di appartenenza;
b)              a darne comunicazione ai ministeri della Marina, dell'Aeronautica e dell'Africa  Italiana per il pagamento per conto dei militari da questi dipendenti.
I ministeri di cui  alla precedente lettera b) sono tenuti a dare comunicazione al predetto ufficio personali militari vari di tutti  i pagamenti da essi i tal senso effettuati.
Ai fini del cambio trovano applicazione le norme  contenute  nel titolo III n. 2 e 3 in realizzazione alle eventuali provenienze  delle rimesse.
Per i prigionieri  in mano statunitense le rimesse affluiranno e saranno pagate direttamente  dalla Banca d'Italia, la quale, fra l'altro fornirà al Ministero del Tesoro, all'Ufficio amministrazione personali militari vari presso il Ministero della Guerra e all'Alto Commissario per i prigionieri di guerra, i dati relativi ai pagamenti e alla rimesse eseguite.



TITOLO VI
MILITARI DELLA R. MARINA

1.               I reduci dalla prigionia appartenenti alla R. Marina vanno avviati , all'atto del rimpatrio , al comando od ente  della R. Marina presente o più vicino alla sede di sbarco e di arrivo dei reduci stessi.
2.               Per il personale della R. Marina le attribuzioni di carattere amministrativo stabilite  ai precedenti Titoli I, II e III sono devolute ai seguenti enti o comandi secondo la competenza a fianco di ciascuno indicata:
-                 Direzione di Commissariato M.M. di Messina - per i reduci che hanno famiglia residente in Sicilia,
-                 Direzione di commissariato M.M. e deposito C.R.E.M. di Taranto - per i reduci come sopra residenti in Puglia, Lucania e Calabria e zone non liberate all'atto del rimpatrio dei reduci e in cui non sia consentito libero accesso;
-                 Sezione di Commissariato M.M. e distaccamento C.R.E.M. di Napoli - per i reduci come sopra residenti in Campania compresi i comuni di detta regione appartenenti alla provincia di Latina;
-                 Sezione di Commissariato M.M.  e comando deposito C.R.E.M. di La Maddalena - per i reduci come sopra residenti in Sardegna;
-                 Ufficio assistenze famiglie presso centro R. Marina di Roma - per i reduci come sopra residenti nel Lazio;
-                 Ufficio di Commissariato  M.M. di Livorno - per i reduci come sopra residenti in Toscana ed Umbria;
-                 Ufficio di Commissariato M.M. di Ancona  - per i reduci come sopra  residenti nella Marche , Abruzzi  ed Emilia.
3.               I comandi ed enti della R. Marina presso i quali i reduci dalla prigionia  affluiscono all'atto del rimpatrio provvedono:
a)     a corrispondere  congrua  anticipazione in relazione alla durata della prigionia (da tre  a sei mensilità di assegni di pace) chiedendo in rimborso all'ente competente  a norma del precedente comma;
b)     a segnalare al Ministero della Marina  l'arrivo dei reduci (Maripers ufficiali - Maerinequip  Sottufficiali, sottocapi e comuni - Marigregge per U.P.G. tutti i gradi:
c)     far compilare agli ufficiali la prescritta relazione sulla prigionia e procedere all'interrogatorio dei sottufficiali, sottocapi e comuni, valendosi di una commissione appositamente nominata e presieduta da un ufficiale superiore. La relazioni degli ufficiali vanno compilate  in quattro copie da trasmettere: due a Maripers, una a Marigregge per U.P.G. e una alla commissione per i prigionieri di guerra  presso Maririnoccad Brindisi: I verbali di interrogatorio vano trasmessi in un unico esemplare a: Marinequip, Marigregge per U.P.G. e alla predetta commissione per i prigionieri di guerra:
d)     avviare e dare i forza i reduci con la stessa data del rimpatrio all'ente liquidatore, tenendo presente che i reduci aventi famiglia nel territorio in cui uno sia stato consentito il libero accesso vanno avviati a Marina Taranto. Segnalare a Maripers (Ufficiali) a Marinequip (sottufficiali, sottocapi e comuni) e Marisgrege per U.P.G. l'ente al quale il reduce è stato avviato;
4.               Per  i militari della R. Marina che dovessero eventualmente affluire ai centri alloggio, alle formazioni ospedaliere del R. Esercito e che per qualsiasi ragione non possonoessere subito consegnati alla più vicina autorità della R. Marina, debbono essere compiute da parte dei centri alloggio e degli ospedali, le medesime operazioni indicate al precedente n.3;
5.               Nei centri alloggio del R. Esercito istituiti per accogliere i reduci che rimpatriano per via terrestre sarà inviato apposito personale della R. Marina che provvederà direttamente e in accordo col comando del centro all'espletamento delle pratiche riguardanti i reduci della R. Marina;
6.               Le comunicazioni che a norma delle presenti disposizioni debbono essere dirette al Ministero della Marina, dovranno essere indirizzate alla Direzione Generale M.M.

TITOLO VII
MILITARI DELLA R. AERONAUTICA
1.               Alla liquidazione provvisoria degli assegni spettanti ai reduci della R..aeronautica provvedono:
a)               per i reduci di grado non superiore  a quello di capitano, i Centri affluenza prigionieri e in mancanza le Sezioni di Commissariato per territorio;
b)              per i reduci di grado superiore a quello di capitano provvedono L'Ufficio autonomo per l'amministrazione di gestioni speciali della R. Aeronautica Roma.
2.               A liquidazione provvisoria effettuata gli enti incaricati della medesima trasmetteranno immediatamente all'Ufficio autonomo per l'amministrazione di gestioni speciali della R. Aeronautica in Roma l'allegato n.1 in cui alle presenti norme, completato in ogni parte.
3.               I compiti che nelle presenti norme sono affidati ai distretti, per quanto ha attinenza ai reduci appartenenti alla R.A. saranno disimpegnati dall'Ufficio Autonomo per l'Amministrazione di Gestioni Speciali della R.A. in Roma.
4.               La dichiarazione di cui all’allegato n.2 alla circolare  n.9/C/5057 in data 12 dicembre 19944 del Ministero dell’Aeronautica Direzione del Personale militare e delle scuole – Sezione 9^ - avente per oggetto: “ Funzionamento Commissione Centrale Prigionieri di Guerra e Sottocommissioni dipendenti”, sarà sostituita dall’All. n.1 alle presenti norme.
5.               Resta fermo in quanto non contrasti con le presenti norme quanto è stabilito dalla R. Aeronautica circa il funzionamento e i compiti della Commissione centrale dei prigionieri di guerra, delle sottocommissioni e dei centri di affluenza prigionieri.
6.               Le comunicazioni che a norma delle presenti disposizioni debbono essere dirette al Ministero  dell’Aeronautica dovranno essere indirizzate alla Direzione del personale militare e delle scuole.

TITOLO VIII
MILITARI ALLE DIPENDENZE DEL MINISTERO DELL’AFRICA ITALIANA

In tutti i casi nei quali non sia diversamente  disposto dal regolamento finanziario e contabile dei prigionieri di guerra appartenenti alle Forze militari terrestri dell’A.O.I, delle truppe libiche e del disciolto corpo di polizia dell’A.I. sarà provveduto con le stesse norme riguardanti i militari del R. Esercito.
Sono devolute alla competenza del Ministero dell’Africa Italiana l’esame e le decisioni in merito alle domande e liquidazioni di cui al Titolo II nn. 1 e 4 e IV per i detti prigionieri di guerra rimpatriati e per le famiglie di quelli deceduti in prigionia.
1.           Conseguentemente:
a)       i centri alloggio trasmetteranno al Ministero dell’A.I., per i prigionieri di cui trattasi, la seconda copia del questionario allegato 1);
b)       i distretti militari di cui ai Titoli II e IV – comma 1 – si limiteranno a ricevere le domande degli interessati, ed assicurarsi che – ove richiesto – siano corredate della documentazione prescritta dalle presenti norme e, dopo aver compiuto in merito quegli atti istruttori preliminari, che fossero ritenuti necessari per meglio completare ed illustrare le richieste degli istanti ed inoltrare le domande stesse al ministero dell’africa italiana, il quale disporrà per la partecipazione delle decisioni agli interessati e per i conseguenti pagamenti a mezzo dei distretti medesimi;
2            Sono pure devolute alla competenza del Ministero dell’Africa Italiana le decisioni in merito ai periodi di licenza ordinaria coloniale maturati prima della cattura e da concedersi ai soli effetti economici ai reduci dalla prigionia appartenenti alle forze militari terrestri dell’A.O.I. alle truppe libiche ed al disciolto corpo di polizia dell’A.I., nonché ai congiunti degli appartenenti medesimi deceduti in prigionia.
Le relative domande presentate dagli interessati dovranno, dai centri alloggio e dai distretti, essere trasmesse al Ministero dell’Africa Italiana, che disporrà, in caso di accoglimento, per i conseguenti pagamenti a mezzo dei distretti di cui ai Titoli II e IV.

3                     Nessuna aliquota di licenza ordinaria coloniale compete ai militari i quali non avessero compiuto, all’atto della cattura dodici mesi di effettivo servizio nell’Africa Italiana;


4                     Per i reduci appartenenti alle forze militari terrestri dell’A.O.I., i centri alloggio sono autorizzati a liquidare l’indennità perdita bagaglio agli ufficiali e marescialli, che facciano domanda, indicando la specie, la quantità ed il prezzo degli effetti costituenti il loro bagaglio personale e militare perduto nella circostanza od in dipendenza della loro cattura;

5                     Le comunicazioni che a tenore delle presenti norme debbono essere dirette al Ministero dell’Africa Italiana, dovranno essere indirizzate al servizio liquidazioni militari reduci dalla prigionia.

TITOLO IX

NORME CONTABILI


Tutti i pagamenti effettuai ai reduci ed alle loro famiglie (anche a titolo di anticipazioni ai sensi dell’art, 41 del R.D.L. 19 maggio1941, n.583) graveranno sul capitolo spese di guerra fino al 31 dicembre 1944. Dal 1° gennaio 1945 invece faranno carico sull’apposito capitolo “prigionieri” inscritto a bilancio.
I rendiconti relativi alle liquidazioni alle liquidazioni effettuate ai reduci saranno inviati mensilment dai centri alloggio (o enti che funzionano come tali) alle ragionerie centrali dei rispettivi ministeri da cui dipendono.

TITOLO X

PARTICOLARI COMPITI DELL’UFFICIO AMMINISTRAZIONE

PERSONALI MILITARI VARI

In aggiunta alle incombenze attribuite dai titoli procedenti, l’ufficio amministrazione personali militari veri, nella sua qualità di ente al quale debbono convergere tutti i dati relativi ai pagamenti effettuati a qualunque titolo ai prigionieri e alle famiglie dei militari del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica, dei RR. Carabinieri, della R. Guardia di Finanza, delle Forze terrestri A.O.I., delle truppe libiche, del disciolto corpo di polizia dell’A.I. e della disciolta milizia e quelli riguardanti le rimesse di crediti alle famiglie e i rilievi di conto qualunque sia la F.A. di appartenenza dei militari interessati, provvederà a:

1.               Compilare apposita scheda individuale nella quale annotare tutti i dati relativi al pagamento a qualunque titolo effettuati ai prigionieri e alle famiglie;
2.               Segnalare ai Ministeri di pertinenza dei reduci le eventuali differenze fra le indicazioni fornite da queste e i dati in suo possesso;
3.               provvedere in base agli elenchi compilati dalla Potenza detentrice e rimessi dal Ministero della Guerra- direzione generale dei servizi di commissariato amministrativi – al controllo, per tutti i militari delle FF.AA. delle rimesse alle famiglie dei prigionieri di guerra e dei rilievi di conto reduci, tenendo distinte:
a)       le somme relative alle rimesse;
b)       le somme relative ai crediti dei prigionieri di guerra;

4.               Tener conto con appositi sviluppi delle somme pagate distintamente per ciascuno Stato interessato;
5.               Compilare e trasmettere al Ministero del Tesoro – Ragioneria generale dello Stato – tramite la Ragioneria centrale del Ministero della Guerra- la situazione mensile delle somme pagate a titolo di rimesse e dei rilievi di conto dei prigionieri di guerra conforme all’allegato n.4.
6.               Segnalare bimestralmente al Ministero della Guerra – Direzione generale dei servizi di commissariato amministrativi che ne informerà l’Alto Commissario per i prigionieri di guerra, le somme non potute pagare per irreperibilità degli interessati o per altre cause, distinte per rimesse o rilievi di conto.


TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1                 Dalla data di ricezione delle presenti norme tutti gli enti non più contemplati dalle disposizioni in esse contenute, fra quelli incaricati provvedere alla liquidazione delle competenze a qualunque titolo dovute ai reduci, trasmetteranno all’ente cui tale incombenza è devoluta tutti i dati concernenti il reduce con l’indicazione dei pagamenti effettuati.
In particolare:
a)     gli enti non contemplati dal precedente Titolo I i quali abbiano effettuato in tutto o in parte liquidazione di assegni ai reduci, dopo aver fatto compilare o redatto direttamente sulla base degli elementi dichiarati dai reduci stessi, in duplice copia il questionario di cui al n.1 del Titolo I, trasmetteranno tutto il fascicolo amministrativo all’ente incaricato della liquidazione delle eventuali rimanenze (v. Titolo II) per la definizione di quanto ancora dovuto al reduce. Cureranno altresì la trasmissione delle due copie del questionario nei modi indicati dal n.7 suddetto;
b)     gli enti di tutte le F.A. che in passato hanno effettuato le liquidazioni (totali o parziali) di estratti di conto si atterranno alle disposizioni del titolo I, n.4, trasmettendo all’ufficio amministrazione personale militari vari presso il ministero della Guerra, gli estratti dei quali sono in possesso con l’indicazione delle somme pagate.

2.        Le presenti norme per la parte riguardante i prigionieri nazionali abrogano ogni altra disposizione contraria o incompatibile.



[1] Per la R. Marina provvederanno gli enti indicati al titolo VI e per  la R. Aeronautica quelli indicati al titolo VII.
[2] Per i militari dipendenti dal Ministero A.1 vedi norme contenute nel titolo VIII.
[3] Per la R. Marina Aeronautica e militari dipendenti dal Ministero dell' A.I., v. disposizioni particolari contenute ai titoli VI, VII e VIII.
[4] Per i militari dipendenti da Ministeri della Marina, Aeronautica  e Africa Italiana, dovrà darsi comunicazione per conoscenza, di tali trasmissioni ai rispettivi Ministeri
[5] Per il personale dipendente dal Ministero dell'A.I., vedi norme contenute nel titolo VIII