MINISTERO
DELLA GUERRA
DIREZIONE
GENERALE DEI SERVIZI DI COMMISSARIATO
E
AMMINISTRATIVI
________________________________________
NORME
finanziarie e contabili per la liquidazione delle
competenze spettanti ai prigionieri di guerra del R. Esercito (CC.RR.compresi),
della R. Marina, della E.Aeronautica, delle Forze Terrestri dell'A.O.I. e delle
Truppe Libiche del disciolto Corpo di polizia dell'A.I., della RR. Guardia di
Finanza e della disciolta milizia
Norme finanziarie e contabili per la liquidazione
delle competenze spettanti ai prigionieri di guerra del R. Esercito
(CC.RR.compresi), della R. Marina, della E.Aeronautica, delle Forze Terrestri
dell'A.O.I. e delle Truppe Libiche del disciolto Corpo di polizia dell'A.I., della
RR. Guardia di Finanza e della disciolta milizia
La liquidazione delle competenze, a qualunque titolo
dovute ai prigionieri internati e dispersi o presunti tali perché sbandati, del
R. Esercito (RR. CC. Compresi) della R. Marina, della E.Aeronautica, delle
Forze Terrestri dell'A.O.I. e delle Truppe Libiche del disciolto Corpo di
polizia dell'A.I., della RR. Guardia di Finanza e della disciolta milizia, dal
momento del loro rientro in Patria, qualunque sia la data in cui questo sia
avvenuto verrà effettuata secondo i seguenti criteri di massima:
a) al momento del rientro in
Patria i reduci saranno affluire ad appositi centri fissati da ciascuna F.A.,
ovvero, se abbiano bisogno di cure, agli ospedali o convalescenziari che per
l'occasione funzionano come centri di alloggio;
b) la liquidazione degli
assegni maturati durante la prigionia è fatta direttamente da centro di
afflusso stabilito per ogni F.A.;
c) tutte le controversie in materia
di tali liquidazioni come tutte le questioni comunque attinenti al
trattamento economico del reduce sono di competenza di appositi enti fissati
per ciascuna F.A. ai quali pertanto gli interessati dovranno rivolgersi;
d) le rimesse di denaro
effettuate dai prigionieri delle diverse FF.AA. se provenienti dalla Gran
Bretagna e dipendenze, vengono
liquidate dall'Ufficio
amministrazione personali vari presso il Ministero della Guerra;
e) il controllo
pereventivo dei rilievi di conto viene
effettuato per i reduci di tutte le FF.AA. dall'ufficio amministrazione
personali vari: il pagamento dei rilievi stessi veine effettuato da appositi
enti di ciascuan F.A. Per le relative liquidazioni dovranno essere osservate le
norme di cui al successivo titolo III;
f) tutte le contestazioni
concernenti rilievi di conto nei confronti dei reduci di tutte le FF.AA. sono
di competenza del Ministero della Guerra
- Direzione generale dei servizi di commissariato ed amministrativi;
g) appositi enti designati da
ogni F.A. provvedono alla liquidazione delle competenze nei confronti di tutti
i prigionieri, dispersi e internati deceduti durante tale stato;
h) nessuna liquidazione deve
essere fatta per il momento a qualsiasi
titolo ai rimpatriati in provenienza dal territorio germanico o già sotto
controllo germanico, i quali alla dat del 16 aprile 1945 trovansi in territorio
nazionale al di là della linea Gotica.
Nessuna liquidazione inoltre spetta ai
rimpatriati che hanno fatto parte delle
formazioni militari nazi-fasciste o, volontariamente dei reparti lavoratori,
anche se rimpatriati dopo il 16 aprile
1945.
Tutte le domande che gli interessati ritenessero inoltrare per la liquidazione dei presunti crediti, dovranno venire inviate al Ministero della Guerra per i militari del R. Esercito (CC.RR.compresi), disciolta milizia e R. Guardia di Finanza, a quello dell'Africa Italiana per i Militari delle Forze terrestri A.O.I., truppe libiche e disciolta P:A.I e a quelli della Marina e dell'Aeronautica rispettivamente per i militari di tali FF:AA.
Tutte le domande che gli interessati ritenessero inoltrare per la liquidazione dei presunti crediti, dovranno venire inviate al Ministero della Guerra per i militari del R. Esercito (CC.RR.compresi), disciolta milizia e R. Guardia di Finanza, a quello dell'Africa Italiana per i Militari delle Forze terrestri A.O.I., truppe libiche e disciolta P:A.I e a quelli della Marina e dell'Aeronautica rispettivamente per i militari di tali FF:AA.
Per le disposizioni di massima i suddetti ministeri
prenderanno accordi con l'Alto Commissariato per i prigionieri di guerra.
TITOLO I
LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI
PRIGIONIA
All'atto del rientro in Patria i reduci saranno
fatti affluire rispettivamente:
-
R. Esercito, forze terrestri A.O.I., truppe libiche, disciolta P.A.I.,
e disciolta Milizia: ai centri alloggio;
-
R. Marina: ai comandi ed enti
della R. marina presenti o più vicini alla sede di sbarco o di arrivo
dei reduci stessi;
-
R. Aeronautica: ai centri alloggio.
Per i reduci
abbisognevoli di cure funzionano come centri alloggio gli ospedali ed i
convalescenziari cui essi vengono avviati.
Gli enti di cui sopra, provvederanno a:
1.- Fare compilare immediatamente al reduce, in
triplice originale, la parte A del questionario allegato 1: in un secondo tempo
provvederanno a completarlo nella parte
B dei dati relativi alle somme dovute e pagate come indicato nella
stessa parte del questionario stesso;
2. - Liquidare agli interessati gli assegni di grado
- assegni fissi e soprassoldo di operazioni intero - per la durata della
permanenza presso il centro o la degenza presso ospedali e convalescenziari.
3.- Concedere una licenza di due mesi con assegni -
assegni fissi, soprassoldo di operazioni intero e razione viveri in contanti -
liquidandone anticipatamente in unica soluzione il relativo ammontare;
4.- ritirare ai reduci gli estratti conto in loro possesso
liquidando immediatamente il 50% del
relativo ammontare secondo le norme indicate nel successivo titolo II: Tali originali completati
dell'annotazione concernente l'anticipo
del 50% corrisposto, dovranno essere immediatamente rimessi per tutti i reduci indistintamente
all'ufficio amministrazione e personali vari
presso il Ministero della Guerra. Copia conforme di tale documento dovrà
essere rilasciata all'interessato;
5.- Liquidare [1] sulla base dei dati
contenuti nella parte A del questionario, le competenze spettanti per il
periodo di prigionia ai sensi dell'art.
40 del R.D.L.19 maggio 1941, n. 583 e successive norme integratrici. Per i
militari del R. Marina in luogo di tali liquidazioni, dovranno essere
effettuate le anticipazioni di cui al
titolo VI n.3.
A tal fine dovrà tenersi conto che:
a)
il credito del reduce deve essere computato dal giorno di inizio della
prigionia, dispersione o internamento, a quello di arrivo al centro alloggio.
Gli assegni sono quelli iniziali del grado rivestito, a meno che il diritto ad
eventuali scatti di stipendio, trattamento
da 1° Capitano e 1° Tenente, o conseguente all'incarico del grado
superiore non risulti comprovato da
documenti attendibili ( libretto assegni, busta stipendio, documenti
matricolari, annuario ecc.);
b)
dal credito anzidetto deve detrarsi
l'ammontare complessivo:
aa) delle somme anticipate dalla Potenza detentrice dalla data della cattura a quello dell'imbarco per il rientro in
patria, a titolo di assegni dovuti durante la prigionia ai sensi dell'art.23
della convenzione di Ginevra. Per le Potenze che corrispondono tali
anticipazioni (V: all. ") il relativo ammontare mensile risulta indicato dall'unito allegato n.2: dato poi
che si presume che esse siano state sempre corrisposte , dovranno essere
integralmente dedotte
indipendentemente da eventuali
dichiarazioni in contrario dei reduci.
In ogni altro caso per le
Potenze non indicate dall'allegato n.2, tale detrazione dovrà esser
effettuata solo qualora dalla
dichiarazione del reduce, debitamente
controllata dalla commissione
interrogatrice, risulti che la Potenza detentrice gli abbia corrisposto
anticipazioni di assegni. Nessuna ritenuta a tale titolo deve invece esser effettuata
ai dispersi, ai presunti tali perché sbandati, ed ai militari sottrattisi dalla
prigionia (per questi ultimi beninteso
dal giorno della fuga dal campo di
concentramento). Tale posizione deve in ogni caso risultare dal nulla osta della commissione interrogatrice di cui al
successivo n. 6 del presente titolo;
bb)
delle somme anticipate, dal giorno della cattura o dispersione a due
mesi dopo il rimpatrio, alla famiglia - originaria o acquisita - ai sensi
dell'art. 41 del R.D.L. 19 maggio 1941, n.583 anche se la famiglia risieda in
territorio tuttora occupato, somme che si presumono sempre corrisposte
indipendentemente dalle dichiarazioni in contrario degli interessati.
Tali anticipazioni vanno
calcolate a debito del reduce per l'importo derivante dall'applicazione di
tutti i provvedimenti che hanno determinato variazioni nella misura delle
anticipazioni stesse;
c)
le quote cessioni stipendio, premi di assicurazione ritenute per conto
rimonta ed altre, rimaste soppresse durante la prigionia,
d)
gli eventuali anticipi fatti ai reduci in conto averi. In tali voci non
vanno comprese le somme liquidate ai sensi dei precedenti nn.2, 3 e 4.
6 - Deve in ogni caso ricordarsi che:
a)
per i militari - esclusi i graduati e militari di truppa - i pagamenti
di cui al precedente n. 5 dovranno essere effettuati previo rilascio del
"nulla osta" della commissione interrogatrice dei prigionieri di
guerra. Ai militari di qualunque grado nei cui confronti si debbono eseguire
inchieste o procedere ad un supplemento di istruttorio potrà essere anticipata
solo metà degli assegni spettanti: per l'altra metà: vedi Titolo II, n.4;
b)
l'indennità alloggio compete solo al personale che ne ha diritto per le
disposizione del tempo di pace (artt. 33 e 34 del t.u. sugli assegni),
circolare 219 G.M. 1929;
c)
al personale protetto si applicano le stesse detrazioni che, per il
titolo di cui al precedente n.5 sono fatte agli altri prigionieri di guerra. La
differenza tra la somma in tal modo ritenuta e quelle di fatto percepite dagli
interessati in Inghilterra - quali risultano dall'apposita colonna
dell'allegato n.2 - deve essere considerata dovuta a titolo di prestazione
d'opera.
7.- Trattenere una copia del questionario di cui
all'allegato n.1 all'ufficio amministrazione personali militari vari presso il
ministero della guerra e altra copia agli enti di cui al Titolo II. La terza
copia verrà allegata al titolo di pagamento. Per i prigionieri di guerra già
rimpatriati detto questionario dovrà essere compilato - ove possibile- sulla
base dei dati in possesso del centro
alloggio, in duplice esemplare da trasmettere all'Ufficio suddetto e agli enti
indicati al Titolo II;
8 - Versare al più presto in Tesoreria o agli aventi
diritto le somme trattenute ai sensi del precedente n.5 lettera c);
9 - Segnalare agli enti che per ogni Forza Armata
(v.all.n 3) al pagamento delle anticipazioni di cui all'art. 41 del R.D.L. 19
maggio 1941, n. 583 l'avvenuto rientro in Patria del militare indicando altresì
la decorrenza dalla quale le anticipazioni stesse dovranno essere fatte
cessare: tale decorrenza resta fissata a due mesi dopo il rientro in Patria del
reduce (v. n. 5 lett. bb)
Per i reduci le cui famiglie risiedono in territorio
tuttora non accessibile, le segnalazioni in questione saranno effettuate a suo
tempo non appena liberata la località nella quale, sulla base delle indicazioni
fornite dal reduce, si presume risieda, la di lui famiglia;
10 - Per i soli reduci appartenenti alle Forze
militari terrestri dell'A.O.I., vedi altresì Titolo VIII, n.4);
11 - Segnalare alla Croce Rossa italiana, Via
Puglie n.6, il recapito del reduce,
qualora questi dichiari che siano rimasti presso la potenza detentrice effetti
personali o valori di proprietà.
TITOLO II.
LIQUIDAZIONE DELLE EVENTUALI
RIMANENZE
Alla
definizione di tutte le questioni comunque connesse alla liquidazione delle
competenze ai reduci dalla prigionia e di tutte le pratiche indicate nel
presente titolo provvedono:
- R.Esercito, R. Guardia di
Finanza e disciolta Milizia: distretto militare
di residenza del reduce, o, in caso di reimpiego e previsto reimpiego,
il distretto militare nella cui giurisdizione trovasi il centro alloggio;
- R. Marina: enti indicati al
successivo Titolo VI;
- R. Aeronautica: ufficio
autonomo per l'amministrazione delle gestioni speciali - Roma;
- Forze Terrestri A.O.I.
truppe libiche e disciolto corpo di polizia A.I.: Ministero dell'Africa
Italiana.
1.- Gli Enti di cui sopra,
riceveranno [2] le istanze che i reduci possono presentare
entro un anno dalla cessazione della guerra o dal rimpatrio qualora lo sbarco
sia avvenuto dopo, per ottenere la liquidazione di eventuali rimanenze da essi
pretese e sempre quando sia comprovato che siano state corrisposte in tutto o
in parte, le somme trattenute in sede di liquidazione ai sensi del n.5 del
precedente Titolo I.
In conseguenza
di ciò gli enti in questione:
a)
per le somme anticipate dalla Potenza detentrice ai sensi dell'art. 23
della Convenzione di Ginevra, invieranno al Ministero della Guerra [3] - direzione Generale dei servizi di Commissariato ed amministrativi
- le domande stesse corredate di tutti i
documenti ufficiali eventualmente rilasciati dalla Potenza detentrice e che
saranno ritirati ai reduci previa sostituzione con una copia autentica. Il
Ministero della Guerra le trasmetterà
all'Ufficio dell'Alto Commissariato per i prigionieri di guerra per le
ulteriori necessarie notizie richieste alle Potenze detentrici:
b)
per le anticipazioni di cui all'art. 41 del R.D.L. 19 maggio 1941, n.
583, effettueranno direttamente i necessari accertamenti tenendo conto che per
tutta la durata della prigionia dovrà
essere cronologicamente comprovato con appositi documenti (certificati di
residenza, dichiarazioni di sfollamento, ecc) dove la famiglia ha risieduto di
volta in volta e se gli enti, cui ciò incombeva, hanno o meno concesso tali
anticipazioni.
Qualora risulti comprovato
che per taluni mesi le anticipazioni non furono corrisposte, dovranno
effettuare il rimborso di quanto indebitamente trattenuto, in base ai dati
contenuti nel questionario all.1, che il centro alloggio ha lo rimesso.
2.- Riceveranno entro gli stessi termini di cui al precedente n.1, le domande con le quali i
reduci reclamino somme od oggetti preziosi sequestrati all'atto della cattura,
o depositati volontariamente presso la Potenza detentrice e non più restituiti,
o retribuzioni per prestazioni di lavoro rimaste insolute . Tali domande, che
dovranno essere compilate con particolare diligenza in modo che risulti
specificata ogni circostanza di tempo e di luogo per facilitare i successivi controlli e accertamenti,
dovranno contenere tra l'altro: generalità del militare , grado, località e data di nascita, corpo presso cui
prestava servizio all'atto della
località presso cui prestava servizio all'atto della cattura, località della
cattura e data della medesima , località
ove trascorse la prigionia e numero del campo, il numero di matricola quale prigioniero di guerra , data del rimpatrio e domicilio eletto all'atto del
rimpatrio.
Le domande in questione con la relativa documentazione
dovranno essere inviate per tutti i reduci indistintamente al Ministero della
Guerra - Direzione Generale Servizi Commissariato ed Amministrativi [4] - che ne interesserà l'Alto
Commissario per i prigionieri di guerra per i necessari accertamenti presso la
Potenza detentrice.
3.- Corrisponderanno ai
reduci inviati dagli ospedali e convalescenziari in licenza di convalescenza,
gli assegni spettanti ai sensi del R.D.L. 19 maggio 1941, n,583, e relative
norme esecutive, per la durata della licenza stessa.
4.- Liquideranno ai reduci
di cui al n.6 - lett.a) - del titolo 1 ai quali
come è noto in dipendenza di eventuali inchieste o supplemento di
istruttoria disposti nei loro confronti,
fosse stato concesso il solo anticipo del 50%
sulla liquidazione, la rimanente metà a conguaglio, una volta beninteso
ultimati tali accertamenti e previa
esibizione del prescritto nulla osta della Commissione interrogatrice.
5.- Daranno comunicazione
all'Ufficio amministrazione personali militari vari presso il Ministero ella
Guerra , tutti i pagamenti effettuati in base ai precedenti nn. 1, 3 e 4.
TITOLO III
LIQUIDAZIONE DEI SALDI DI
CONTO DEI PRIGIONIERI DI GUERRA NOTIFICATI DALLE POTENZE DETENTRICI
L'ufficio amministrazioni
personali vari presso il Ministero della Guerra, appena in possesso degli
estratti di conto ritirati ai reduci di tutte le FF.AA. dal centro alloggio, e
accertato che la somma in esso indicata concordi con quella risultante dagli
elenchi dei prigionieri di guerra rimessi dalla Potenza detentrice, provvederà
a:
-
effettuare direttamente la liquidazione del residuo 50% o della minore
somma eventualmente dovuta, ove trattisi d militari del R.E., della R. Guardia
di Finanza e della disciolta Milizia;
-
inviare conferma dell'esistenza del credito segnalato, ai Ministeri
della Marina Aeronautica e Africa
Italiana per il conseguente pagamento ai militari da questi dipendenti.
A tal fine giova tenere
presente che:
1.
Il cambio da applicarsi per la sistemazione dei rapporti di credito con
la Potenza detentrice è quello in vigore al momento della liquidazione. Tale
cambio è, con carattere indicativo e fino a nuova contraria disposizione
fissato provvisoriamente nelle seguenti misure:
|
I
|
II
|
Dollaro S.U.A. ………………………………………………………….Lit.
|
18
|
100
|
Lira Sterlina………………………………………………………………."
|
72
|
400
|
Franco francese……………………………………………………………"
|
0,3788
|
-
|
Rupia indiana…………………………………………………………….."
|
5,40
|
30
|
Franco svizzero……………………………………………………………"
|
4,44
|
-
|
Lira egiziana………………………………………………………………."
|
73
|
410
|
Lira australiana……………………………………………………………."
|
57,60
|
320
|
Lira palestinese……………………………………………………………."
|
72
|
400
|
Fr albanese…………………………………………………………………"
|
6,25
|
-
|
100 dinari…………………………………………………………………."
|
44,40
|
-
|
100 lei……………………………………………………………………..."
|
13,9431
|
-
|
100 leva……………………………………………………………………"
|
23,58
|
-
|
100 pengos………………………………………………………….…….."
|
385,205
|
-
|
1 r
Mark……………………………………………………………………"
|
7,80
|
-
|
100
kuna………………………………………………………………...…"
|
44,40
|
-
|
100 drakme………………………………………………………………..."
|
14,31
|
-
|
1 lira siriana……………………………………………………………….."
|
8,06
|
-
|
2.
Qualora sul rilievo di conto siano distinte le somme provenienti da
anticipazioni di assegni da quelle provenienti da prestazioni di lavoro, si
applicherà per le prime provvisoriamente il cambio di cui alla prima colonna e
per le seconde quello di cui alla seconda colonna. Qualora tale distinzione non
risulti dal rilievo di conto, questo sarà pagato tutto al cambio di cui alla
seconda colonna nei casi in cui tale cambio è indicato.
3.
I cambi indicati alla colonna II non sono in alcun caso applicabili per
le liquidazioni già effettuate anteriormente al 27 marzo 1944.
4.
Nei casi in cui i rilievi di conto portati dai reduci non concordino
con dati contenuti negli elenchi della Potenza detentrice dovranno essere presi
come base delle liquidazioni i dati contenuti negli elenchi stessi, salvo per
la differenza a dare corso alla procedura di cui al successivo n.5: le somme
eventualmente corrisposte in più a titolo di anticipo del 50% a cura dei centri
alloggio (v. Titolo I, n.4) dovranno essere recuperate a cura degli enti incaricati
della liquidazione dei saldi d conto,
enti i quali ne informeranno quelli che amministrano i reduci.
5.
Quando sulla autenticità o regolarità dell'estratto di conto sorgano
fondati dubbi che non possano essere risolti con il confronto con gli elenchi
pervenuti dalla Polizia detentrice oppure quando il reduce per qualsiasi motivo
non sia in grado di produrre gli estratti di conto o si dichiari creditore di
importi che no risultino annotati nell'estratto conto stesso, per tutti i
reduci indistintamente dovrà essere
informato il Ministero della Guerra - Direzione Generale Servizi Commissariato
ed Amministrativi - il quale deciderà in proposito dopo aver interessato, se
sarà il caso l'Alto Commissario per i prigionieri di guerra per i necessari
accertamenti presso la Potenza detentrice. Nel frattempo nessuna somma o
acconto dovrà essere corrisposta all'interessato.
6.
Per i prigionieri rimpatriati clandestinamente, per i quali entro i sei
mesi dal rimpatrio non fosse pervenuto dalla potenza detentrice l'ammontare del
credito di conto a cura degli enti
indicati per ciascuna Forza Armata dal precedente Titolo II, sarà provveduto,
sentito l'Alto Commissariato per i prigionieri di guerra e sulla base delle
risultanze della Commissione interrogatrice dei prigionieri di guerra, alla
ricostruzione del credito stesso, mediante l'accreditamento delle anticipazioni
e delle paghe che avrebbero dovuto essere corrisposte dalla Potenza detentrice e l'addebitamento
delle anticipazioni effettivamente corrisposte e delle rimesse nelle valute in
cui sono state fatte.
7.
Gli enti della R. Marina, R. Aeronautica e Africa Italiana che effettuano la liquidazione dei saldi di conto, sono tenuti ad effettuare
le comunicazioni di cui al Titolo II, n.5
TITOLO IV
LIQUIDAZIONE ALE FAMIGLIE
DEI PRIGIONIERI, INTERNATI O DISPERSI DECEDUTI DURANTE TALE CONDIZIONI [5]
Gli eredi dei militari deceduti durante lo stato di
prigionia, internamento o dispersione, e che siano stati ufficialmente
informati della morte del proprio congiunto, interesseranno gli enti indicati
al titolo II, competenti per F.A. per circoscrizione territoriale, per la
liquidazione a loro cura delle competenze indicate ai titoli I, II, III.
In particolare si precisa che:
1)
In caso di concorso di più eredi residenti in località situate nella
circoscrizione di enti diversi, le singole domande dovranno essere presentate a
quello di residenza dell'erede avente ordine di precedenza nella successione o
al quale erano pagate le anticipazioni ai sensi dell'art. 41 del R.D.L. 19 maggio 1941, n. 583;
2)
In caso di concorso di più aventi diritto, la domanda può anche essere
unica ma deve essere sottoscritta da tutti gli interessati, e dai singoli
rappresentanti legali per coloro che comunque
non possiedano capacità d'agire;
3)
Dovrà essere compilato il questionario allegato n. 1 in duplice
esemplare (una copia da allegarsi al titolo di pagamento ed
una da rimettersi all'ufficio di
amministrazione personali militari vari);
4)
Qualora non potessero essere comprovate
le notizie relative alla data della cattura, internamento o dispersione,
dall'ente di appartenenza del militare
all'atto della cattura, internamento o dispersione , dovrà esserne chiesta
conferma al Ministero di pertinenza del
reduce (per i militari della R. Guardia di Finanza e della disciolta Milizia
provvederà il Ministero della Guerra - Direzione Generale leva sottufficiali e
truppa);
5)
Per comprovare la qualità di erede, gli aventi diritto dovranno
presentare:
A.
Eredi testamentari:
1) certificato di morte;
2) stato di famiglia;
3) atto notorio ricevuto dal
Sindaco, dal Pretore o dal notaio da cui risulti quale testamento sia ritenuto
valido e senza opposizione: di chi di conseguenza sia riconosciuto erede o se
vi siano erede i legittimi oltre quelli contemplati nel testamento;
4) copia autentica o estratto
autentico dell'atto di ultima volontà.
B.
Se eredi intestati:
1) certificato di morte;
2) situazione di famiglia;
3) atto notorio ricevuto dal
Sindaco, dal Pretore o dal notaio da cui risulti la non esistenza di
disposizioni di ultima volontà e al indicazione di tutti coloro cui è devoluta
per legge di successione.
TITOLO V
RIMESSE IN DENARO ALLE
FAMIGLIE
Conformemente all Convenzione di Ginevra i prigionieri di guerra possono effettuare rimesse alle famiglie di
parte dei propri crediti sulle anticipazioni, sui frutti di lavoro, su
eventuali rimesse della famiglia o altri beneficiari, su proventi di assistenza
speciale alla C.R.I.) senza effettuare il materiale trasferimento della valuta.
Gli elenchi delle rimesse saranno trasmessi
direttamente al Ministero della guerra -
Direzione Generale Servizi di
Commissariato e Amministrativi - per il successivo inoltro all'ufficio
amministrazione personali militari vari, il quale presane apposita nota
provvederà:
a)
al pagamento delle rimesse per conto dei militari del R.E., dei RR.
CC., della R. Guardia di finanza e della disciolta Milizia, nonché di militari
di altre FF.AA. per i quali nei relativi elenchi non risultasse la F.A. di
appartenenza;
b)
a darne comunicazione ai ministeri della Marina, dell'Aeronautica e dell'Africa Italiana per il pagamento per conto dei
militari da questi dipendenti.
I ministeri di cui
alla precedente lettera b) sono tenuti a dare comunicazione al predetto
ufficio personali militari vari di tutti
i pagamenti da essi i tal senso effettuati.
Ai fini del cambio trovano applicazione le
norme contenute nel titolo III n. 2 e 3 in realizzazione alle
eventuali provenienze delle rimesse.
Per i prigionieri
in mano statunitense le rimesse affluiranno e saranno pagate
direttamente dalla Banca d'Italia, la
quale, fra l'altro fornirà al Ministero del Tesoro, all'Ufficio amministrazione
personali militari vari presso il Ministero della Guerra e all'Alto Commissario
per i prigionieri di guerra, i dati relativi ai pagamenti e alla rimesse
eseguite.
TITOLO VI
MILITARI DELLA R. MARINA
1.
I reduci dalla prigionia appartenenti alla R. Marina vanno avviati ,
all'atto del rimpatrio , al comando od ente
della R. Marina presente o più vicino alla sede di sbarco e di arrivo
dei reduci stessi.
2.
Per il personale della R. Marina le attribuzioni di carattere
amministrativo stabilite ai precedenti
Titoli I, II e III sono devolute ai seguenti enti o comandi secondo la
competenza a fianco di ciascuno indicata:
-
Direzione di Commissariato M.M. di Messina - per i reduci che hanno
famiglia residente in Sicilia,
-
Direzione di commissariato M.M. e deposito C.R.E.M. di Taranto - per i
reduci come sopra residenti in Puglia, Lucania e Calabria e zone non liberate
all'atto del rimpatrio dei reduci e in cui non sia consentito libero accesso;
-
Sezione di Commissariato M.M. e distaccamento C.R.E.M. di Napoli - per
i reduci come sopra residenti in Campania compresi i comuni di detta regione
appartenenti alla provincia di Latina;
-
Sezione di Commissariato M.M. e
comando deposito C.R.E.M. di La Maddalena - per i reduci come sopra residenti
in Sardegna;
-
Ufficio assistenze famiglie presso centro R. Marina di Roma - per i
reduci come sopra residenti nel Lazio;
-
Ufficio di Commissariato M.M. di
Livorno - per i reduci come sopra residenti in Toscana ed Umbria;
-
Ufficio di Commissariato M.M. di Ancona
- per i reduci come sopra
residenti nella Marche , Abruzzi
ed Emilia.
3.
I comandi ed enti della R. Marina presso i quali i reduci dalla
prigionia affluiscono all'atto del
rimpatrio provvedono:
a) a corrispondere congrua
anticipazione in relazione alla durata della prigionia (da tre a sei mensilità di assegni di pace) chiedendo
in rimborso all'ente competente a norma
del precedente comma;
b) a segnalare al Ministero
della Marina l'arrivo dei reduci
(Maripers ufficiali - Maerinequip
Sottufficiali, sottocapi e comuni - Marigregge per U.P.G. tutti i gradi:
c) far compilare agli ufficiali
la prescritta relazione sulla prigionia e procedere all'interrogatorio dei
sottufficiali, sottocapi e comuni, valendosi di una commissione appositamente
nominata e presieduta da un ufficiale superiore. La relazioni degli ufficiali
vanno compilate in quattro copie da
trasmettere: due a Maripers, una a Marigregge per U.P.G. e una alla commissione
per i prigionieri di guerra presso
Maririnoccad Brindisi: I verbali di interrogatorio vano trasmessi in un unico
esemplare a: Marinequip, Marigregge per U.P.G. e alla predetta commissione per
i prigionieri di guerra:
d) avviare e dare i forza i
reduci con la stessa data del rimpatrio all'ente liquidatore, tenendo presente
che i reduci aventi famiglia nel territorio in cui uno sia stato consentito il
libero accesso vanno avviati a Marina Taranto. Segnalare a Maripers (Ufficiali)
a Marinequip (sottufficiali, sottocapi e comuni) e Marisgrege per U.P.G. l'ente
al quale il reduce è stato avviato;
4.
Per i militari della R. Marina
che dovessero eventualmente affluire ai centri alloggio, alle formazioni
ospedaliere del R. Esercito e che per qualsiasi ragione non possonoessere
subito consegnati alla più vicina autorità della R. Marina, debbono essere
compiute da parte dei centri alloggio e degli ospedali, le medesime operazioni
indicate al precedente n.3;
5.
Nei centri alloggio del R. Esercito istituiti per accogliere i reduci
che rimpatriano per via terrestre sarà inviato apposito personale della R.
Marina che provvederà direttamente e in accordo col comando del centro
all'espletamento delle pratiche riguardanti i reduci della R. Marina;
6.
Le comunicazioni che a norma delle presenti disposizioni debbono essere
dirette al Ministero della Marina, dovranno essere indirizzate alla Direzione
Generale M.M.
TITOLO VII
MILITARI DELLA R.
AERONAUTICA
1.
Alla liquidazione provvisoria degli assegni spettanti ai reduci della
R..aeronautica provvedono:
a)
per i reduci di grado non superiore
a quello di capitano, i Centri affluenza prigionieri e in mancanza le
Sezioni di Commissariato per territorio;
b)
per i reduci di grado superiore a quello di capitano provvedono
L'Ufficio autonomo per l'amministrazione di gestioni speciali della R.
Aeronautica Roma.
2.
A liquidazione provvisoria effettuata gli enti incaricati della
medesima trasmetteranno immediatamente all'Ufficio autonomo per
l'amministrazione di gestioni speciali della R. Aeronautica in Roma l'allegato
n.1 in cui alle presenti norme, completato in ogni parte.
3.
I compiti che nelle presenti norme sono affidati ai distretti, per
quanto ha attinenza ai reduci appartenenti alla R.A. saranno disimpegnati
dall'Ufficio Autonomo per l'Amministrazione di Gestioni Speciali della R.A. in
Roma.
4.
La dichiarazione di cui all’allegato n.2 alla circolare n.9/C/5057 in data 12 dicembre 19944 del
Ministero dell’Aeronautica Direzione del Personale militare e delle scuole –
Sezione 9^ - avente per oggetto: “ Funzionamento Commissione Centrale Prigionieri
di Guerra e Sottocommissioni dipendenti”, sarà sostituita dall’All. n.1 alle
presenti norme.
5.
Resta fermo in quanto non contrasti con le presenti norme quanto è
stabilito dalla R. Aeronautica circa il funzionamento e i compiti della
Commissione centrale dei prigionieri di guerra, delle sottocommissioni e dei
centri di affluenza prigionieri.
6.
Le comunicazioni che a norma delle presenti disposizioni debbono essere
dirette al Ministero dell’Aeronautica
dovranno essere indirizzate alla Direzione del personale militare e delle
scuole.
TITOLO VIII
MILITARI ALLE DIPENDENZE DEL
MINISTERO DELL’AFRICA ITALIANA
In tutti i casi nei quali non sia diversamente disposto dal regolamento finanziario e
contabile dei prigionieri di guerra appartenenti alle Forze militari terrestri
dell’A.O.I, delle truppe libiche e del disciolto corpo di polizia dell’A.I.
sarà provveduto con le stesse norme riguardanti i militari del R. Esercito.
Sono devolute alla competenza del Ministero
dell’Africa Italiana l’esame e le decisioni in merito alle domande e
liquidazioni di cui al Titolo II nn. 1 e 4 e IV per i detti prigionieri di
guerra rimpatriati e per le famiglie di quelli deceduti in prigionia.
1.
Conseguentemente:
a)
i centri alloggio trasmetteranno al Ministero
dell’A.I., per i prigionieri di cui trattasi, la seconda copia del questionario
allegato 1);
b) i distretti militari di cui
ai Titoli II e IV – comma 1 – si limiteranno a ricevere le domande degli
interessati, ed assicurarsi che – ove richiesto – siano corredate della
documentazione prescritta dalle presenti norme e, dopo aver compiuto in merito
quegli atti istruttori preliminari, che fossero ritenuti necessari per meglio
completare ed illustrare le richieste degli istanti ed inoltrare le domande
stesse al ministero dell’africa italiana, il quale disporrà per la
partecipazione delle decisioni agli interessati e per i conseguenti pagamenti a
mezzo dei distretti medesimi;
2 Sono pure
devolute alla competenza del Ministero dell’Africa Italiana le decisioni in
merito ai periodi di licenza ordinaria coloniale maturati prima della cattura e
da concedersi ai soli effetti economici ai reduci dalla prigionia appartenenti
alle forze militari terrestri dell’A.O.I. alle truppe libiche ed al disciolto
corpo di polizia dell’A.I., nonché ai congiunti degli appartenenti medesimi
deceduti in prigionia.
Le relative domande presentate dagli interessati
dovranno, dai centri alloggio e dai distretti, essere trasmesse al Ministero
dell’Africa Italiana, che disporrà, in caso di accoglimento, per i conseguenti
pagamenti a mezzo dei distretti di cui ai Titoli II e IV.
3 Nessuna aliquota di licenza ordinaria coloniale compete ai militari i quali non avessero compiuto, all’atto della cattura dodici mesi di effettivo servizio nell’Africa Italiana;
4
Per i reduci appartenenti alle forze militari terrestri dell’A.O.I., i
centri alloggio sono autorizzati a liquidare l’indennità perdita bagaglio agli
ufficiali e marescialli, che facciano domanda, indicando la specie, la quantità
ed il prezzo degli effetti costituenti il loro bagaglio personale e militare
perduto nella circostanza od in dipendenza della loro cattura;
5
Le comunicazioni che a tenore delle presenti norme debbono essere
dirette al Ministero dell’Africa Italiana, dovranno essere indirizzate al
servizio liquidazioni militari reduci dalla prigionia.
TITOLO IX
NORME CONTABILI
Tutti i pagamenti effettuai ai reduci ed alle loro
famiglie (anche a titolo di anticipazioni ai sensi dell’art, 41 del R.D.L. 19
maggio1941, n.583) graveranno sul capitolo spese di guerra fino al 31 dicembre
1944. Dal 1° gennaio 1945 invece faranno carico sull’apposito capitolo
“prigionieri” inscritto a bilancio.
I rendiconti relativi alle liquidazioni alle
liquidazioni effettuate ai reduci saranno inviati mensilment dai centri
alloggio (o enti che funzionano come tali) alle ragionerie centrali dei
rispettivi ministeri da cui dipendono.
TITOLO X
PARTICOLARI COMPITI DELL’UFFICIO AMMINISTRAZIONE
PERSONALI MILITARI VARI
In aggiunta alle incombenze attribuite dai titoli
procedenti, l’ufficio amministrazione personali militari veri, nella sua
qualità di ente al quale debbono convergere tutti i dati relativi ai pagamenti
effettuati a qualunque titolo ai prigionieri e alle famiglie dei militari del
R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica, dei RR. Carabinieri, della
R. Guardia di Finanza, delle Forze terrestri A.O.I., delle truppe libiche, del
disciolto corpo di polizia dell’A.I. e della disciolta milizia e quelli
riguardanti le rimesse di crediti alle famiglie e i rilievi di conto qualunque
sia la F.A. di appartenenza dei militari interessati, provvederà a:
1.
Compilare apposita scheda individuale nella quale annotare tutti i dati
relativi al pagamento a qualunque titolo effettuati ai prigionieri e alle
famiglie;
2.
Segnalare ai Ministeri di pertinenza dei reduci le eventuali differenze
fra le indicazioni fornite da queste e i dati in suo possesso;
3.
provvedere in base agli elenchi compilati dalla Potenza detentrice e
rimessi dal Ministero della Guerra- direzione generale dei servizi di commissariato
amministrativi – al controllo, per tutti i militari delle FF.AA. delle rimesse
alle famiglie dei prigionieri di guerra e dei rilievi di conto reduci, tenendo
distinte:
a) le somme relative alle
rimesse;
b) le somme relative ai crediti
dei prigionieri di guerra;
4.
Tener conto con appositi sviluppi delle somme pagate distintamente per
ciascuno Stato interessato;
5.
Compilare e trasmettere al Ministero del Tesoro – Ragioneria generale
dello Stato – tramite la Ragioneria centrale del Ministero della Guerra- la situazione
mensile delle somme pagate a titolo di rimesse e dei rilievi di conto dei
prigionieri di guerra conforme all’allegato n.4.
6.
Segnalare bimestralmente al Ministero della Guerra – Direzione generale
dei servizi di commissariato amministrativi che ne informerà l’Alto Commissario
per i prigionieri di guerra, le somme non potute pagare per irreperibilità
degli interessati o per altre cause, distinte per rimesse o rilievi di conto.
TITOLO XI
DISPOSIZIONI FINALI E
TRANSITORIE
1
Dalla data di ricezione delle presenti norme tutti gli
enti non più contemplati dalle disposizioni in esse contenute, fra quelli
incaricati provvedere alla liquidazione delle competenze a qualunque titolo
dovute ai reduci, trasmetteranno all’ente cui tale incombenza è devoluta tutti i
dati concernenti il reduce con l’indicazione dei pagamenti effettuati.
In
particolare:
a) gli enti non contemplati dal
precedente Titolo I i quali abbiano effettuato in tutto o in parte liquidazione
di assegni ai reduci, dopo aver fatto compilare o redatto direttamente sulla
base degli elementi dichiarati dai reduci stessi, in duplice copia il
questionario di cui al n.1 del Titolo I, trasmetteranno tutto il fascicolo
amministrativo all’ente incaricato della liquidazione delle eventuali rimanenze
(v. Titolo II) per la definizione di quanto ancora dovuto al reduce. Cureranno
altresì la trasmissione delle due copie del questionario nei modi indicati dal
n.7 suddetto;
b) gli enti di tutte le F.A.
che in passato hanno effettuato le liquidazioni (totali o parziali) di estratti
di conto si atterranno alle disposizioni del titolo I, n.4, trasmettendo
all’ufficio amministrazione personale militari vari presso il ministero della
Guerra, gli estratti dei quali sono in possesso con l’indicazione delle somme
pagate.
2. Le presenti norme per la parte
riguardante i prigionieri nazionali abrogano ogni altra disposizione contraria
o incompatibile.
[1] Per la R. Marina
provvederanno gli enti indicati al titolo VI e per la R. Aeronautica quelli indicati al titolo
VII.
[2] Per i militari dipendenti
dal Ministero A.1 vedi norme contenute nel titolo VIII.
[3] Per la R. Marina
Aeronautica e militari dipendenti dal Ministero dell' A.I., v. disposizioni
particolari contenute ai titoli VI, VII e VIII.
[4] Per i militari dipendenti
da Ministeri della Marina, Aeronautica e
Africa Italiana, dovrà darsi comunicazione per conoscenza, di tali trasmissioni
ai rispettivi Ministeri
[5] Per il personale
dipendente dal Ministero dell'A.I., vedi norme contenute nel titolo VIII