Roma, addì
25 maggio 1916
MINISTERO
DI
AGRICOLTURA,
INDUSTRIA E COMMERCIO
GABINETTO
N. 75
OGGETTO: Norme
per l'impiego dei prigionieri in lavori agricoli ed industriali
Ai Signori Prefetti
del Regno
Comunico ai Signori
Prefetti le norme concordate con la Commissione Prigionieri di guerra per
l'impiego di questi in lavori agricoli o industriale da eseguire per conto di
privati o di enti locali.
Premesso che l'opera
dei prigionieri di guerra deve essere considerata soltanto quale espediente di
carattere eccezionale per bisogni ai quali non sia possibile altrimenti
provvedere, è principio stabilito ed inderogabile che il lavoro dei prigionieri
non deve fare concorrenza sotto nessun aspetto al lavoro libero, ma di regola
essere avviato là dove per la natura stessa dell'opera tale impiego sia
incontrastato. Può pertanto essere impiegato il lavoro dei prigionieri per
supplire alla deficienza assoluta di mano d'opera debitamente constatata dalle
autorità di P.S. o anche per sostituirla, d'ordine del Ministro dell'Interno,
nei casi rarissimi, nei quali non sia possibile evitare altrimenti la perdita
di ricchezza e a parità di costo per chi lo impiega.
Le domande di
impiego devono, caso per caso, essere inviate a questo Ministero col parere
dell'autorità politica locale e con l'indicazione del numero di lavoratori
ritenuto necessario per quel dato lavoro. Prevengo che di regola questi saranno
inviati in gruppi non inferiori a 100 con la scorta di un ufficiale e 24 uomini
di truppa, ma eccezionalmente potranno formarsi gruppi minori o anche minimi di
lavoratori specializzati come meccanici, conduttori, fuochisti, ecc. con scorta
proporzionale.
Il richiedente dovrà
provvedere l'acqua e la legna e nelle zone anche lievemente malariche, locali
per l'accantonamento da riconoscersi idonei dalla competente autorità
sanitaria.
Accolta la domanda,
lo Stato, e per lui la Commissione per i prigionieri, assume il lavoro ed il
richiedente dovrà corrispondere ad operai liberi per la stessa quantità e
qualità di lavoro eseguito negli stessi limiti di tempo; e ciò tanto nel caso
in cui la mercede sia concordata sul luogo fra datore di lavoro e operai
liberi, quanto nel caso in cui la tariffa sia stata fissata dalla competente
Commissione arbitrale.
Resta facoltà del
Ministro della Guerra impiegare in un dato lavoro prigionieri o militari di
classi anziane di M. T. ferme restando tutte le altre condizioni.
Prego mi sia
accusata ricevuta di queste istruzioni per la esatta applicazione della quale
confido nella sperimentata oculatezza dei Signori Prefetti.
IL
MINISTRO
Cavasola