5. Mercede ai prigionieri lavoratori. Quando trattisi di lavoro per conto di Amministrazioni pubbliche (Stato, provincie e comuni), eseguiti in economia, la mercede viene stabilita in ragione di 5 centesimi per ogni ora di lavoro, compreso, come sopra è detto. Il tempo occorrente per recarsi al lavoro e per ritornarne.
Oltre al pagamento della mercede ora detta le Amministrazioni pubbliche sono tenute al pagamento delle indennità di scorta, di cui al precedente numero 4.
Quando invece trattisi di lavoro per conto dio privati, la mercede per ogni ora di lavoro dovrà essere stabilita in misura corrispondente a quella degli operai liberi, per le stesse quantità e qualità di lavoro, tenendo però debito conto dei diversi elementi negativi che tendono a diminuire l'effettivo rendimento dell'opera dei prigionieri, quali sarebbero le limitazioni dipendenti dalla necessità della sorveglianza, il minore spirito di collaborazione e, soprattutto, la mancanza nei prigionieri dello stimolo dell'interesse, atto ad eccitare la produzione.
Qualunque sia la mercede ormai pattuita, i prigionieri non potranno tuttavia ricevere alla mano che la mercede di picchetto, in ragione di 5 centesimi all'ora di lavoro.
Tanto le Amministrazioni pubbliche quanto i privati impenditori dei lavori potranno, a titolo di incoraggiamento o di premio, per la qualità o quantità di lavoro prodotto, corrispondere, in più della mercede convenuta, ai prigionieri che ritengono esserne meritevoli, un compenso in tabacco, in viveri o in danaro, avvertendo però che il compenso in danaro non dovrà essere consegnato ai prigionieri ma all'ufficiale comandante la scorta, che lo accrediterà a ciascun interessato in apposito libretto di risparmio. Quando si debbano impiegare pochi prigionieri in lavori per i quali l'importanza o la difficoltà o l'accuratezza voluta nell'esecuzione, richieda speciale abilità e per i quali gli imprenditori abbiano offerto allo Stato mercedi elevate, denotanti il buon rendimento che si propongono di trarre dal lavoro, questa Commissione potrà cincedere ai prigionieri lavoratori una quota maggiore della mercede comune di picchetto (parte alla mano e parte accreditandola in un libretto di risparmio), e dare norme particolari sia per la custodia, sia per l'alloggiamento, sia per il vitto dei pochi prigionieri distaccati nel lavoro.
Le somme di cui sopra saranno, tanto nelle Amministrazioni pubbliche, quanto dai privati, versate all'ufficiale comandante la scorta, il quale ne rilascerà regolare quietanza, le introdurrà in cassa e le registrerà in entrata sul giornale di cassa, che terrà esclusivamente per lo scopo.
Con le dette somme l'ufficiale comandante la scorta provvederà ai pagamenti della mercede di picchetto ai prigionieri lavoratori, all'investimento in libretti di risparmio dei compensi che ai prigionieri non debbono essere consegnati alla mano ed al pagamento dell'indennità giornaliera al personale di scorta, registrando tutto in uscita nel giornale di cassa.
I corpi dai quali i reparti prigionieri dipendono come distaccamenti, a senso del disposto dal n. 87 della Raccolta, avranno la vigilanza sulla gestione, e si accerteranno che le somme pagate, tanto dalle Amministrazioni pubbliche che dai privati, siano regolarmente contabilizzate, che l'impiego della parte di esse devolute ai prigionieri e alla scorta sia fatto a norma delle disposizioni precedenti, e raccoglieranno, mensilmente, nelle proprie casse le eccedenze rimaste nelle casse degli ufficiali comandanti le scorte, in attesa di ordini per il versamento, ordini che saranno dati prossimamente da questa Commissione (vedi circolare 1152 del 17 gennaio 1917).
Il controllo di cui al Comma precedente sarà esercitato con retroattività sulle gestioni passate, così la raccolta dei fondi, rimasti eccedenti.
6. Direzione tecnica dei lavori. Alla direzione tecnica dei lavori provvedono le Amministrazioni pubbliche interessate ed i privati assuntori. Spetta loro altresì la fornitura degli attrezzi e degli arnesi necessari, ed ove occorra, anche del relativo vestiario speciale (giacche di tela o di fustagno, cappelli di paglia, ecc.).
In alcuni casi, della direzione tecnica dei lavori possono anche essere incaricati ufficiali e militari di truppa di speciale competenza in materia, all'uopo designati, specie quando trattisi di lavori rimboschimento. Valgono per questi lavori le norme dettate con la circolare n. 19887, che qui appresso si riproducono.
7. Ispezioni ai lavori. Per vegliare sull'uniforme e regolare applicazione delle norme date con la presente circolare, si pregano i comandi di corpo d'armata, nel cui territorio abbiano luogo lavori con prigionieri di guerra, di incaricare uno degli uffciali di grado più elevato addetti ai reparti prigionieri a recarsi saltuariamente e improvvisamente sul luogo dei lavori, per accertarsi delle condizioni igieniche, di alloggiamento, di vitto dei prigionieri, della regolare gestione delle mercedi, della esistenza di una direzione tecnica ai lavori, della disciplina dei gruppi di lavoratori, dell'osservanza rigorosa, in una parola, delle norme sancite con la presente circolare, allo scopo di prevenire debolezze od abusi nel trattamento dei prigionieri stessi.
Il Tenente generale presidente della Commissione: P. SPINGARDI
Con circolare n. 137 del 19 febbraio 1917, pubblicata nella dispensa 13° del Giornale militare di pari data, il Ministero della guerra d'accordo con quello dell'agricoltura ha stabilito quanto segue circa l'impiego di prigionieri di guerra in lavori agricoli:
Su domanda di associazioni di agricoltori o privati conduttori di fondi rustici, le Commissioni provinciali di agricoltura potranno chiedere alla Commissione per i prigionieri di guerra in Roma l'opera di detti prigionieri.
La sorveglianza, la disciplina o l'amministrazione di essi continuerà ad essere affidata all'amministrazione militare. Di regola i distaccamenti di prigionieri saranno della forza di 100 uomini ma questa potrà essere diminuita fino ad un minimo di 30 quando le condizioni dell'agricoltura locale lo esigano.
Il concesionario dovrà corrispondere allo Stato per ogni ora di lavoro compiuto da ciascun prigioniero (compreso il tempo necessario per recarsi dall'alloggiamento notturno al luogo del lavoro, e ritorno) la mercede che verrà fissata dalla Commissione provinciale di agricoltura.
Dovrà inoltre il concessionario provvedere all'alloggiamento tanto per i prigionieri quanto per l'ufficiale e la truppa di scorta. I concessionari dovranno contribuire alla sorveglianza dei prigionieri lavoratori, per evitare durante il lavoro ogni tentativo di evasione, sotto pena di ritiro della concessione.
La suprema direzione tecnica dei lavori di rimboschimento è affidata al tenente senatore Eugenio FAINA, nominato, con decreto luogotenenziale 8 agosto scorso, regio commissario ai rimboschimenti.
Da lui dipendono quindi direttamente gli ufficiali e il personale di truppa che, per la loro competenza tecnica in materia, sono incaricati appunto dalla direzione dei lavori nelle singole loalità, ove sono all'uopo distaccati i nuclei di prigionieri lavoratori.
I prigionieri lavoratori sono normalmente agli ordini e alla diretta dipendenza disciplinare amministrativa degli ufficiali comandanti i reparti prigionieri o i distaccamenti, a seconda che i prigionieri si recano giornalmente al alvoro dalla sede del reparto cui appartengono per farvi ritorno giornalmente a pernottare o che sono distaccati permanentemente nella zona del lavoro.
Invece durante le ore del lavoro i prigionieri passano alla dipendenza degli ufficiali tecnici i quali sono in questo caso incaricati della loro disciplina e dell'impiego degli uomini di truppa di scorta nella sorveglianza, assumendo così anche l'intera responsabilità della custodia dei prigionieri.
L'orario (10 ore, esluso il tempo occorrente per la consumazione dei ranci sul posto, e compreso quello di andata al lavoro e di ritorno agli alloggiamenti) sarà stabilito dall'ufficiale tecnico direttore dei lavori, d'accordo col comandante il distaccamento o della scorta, specie per quanto ha tratto alla consumazione del rancio.
Gli ufficiali e militari di truppa tecnici non potranno essere comandati ed altri servizi, all'infuori di quello tecnico, cui sono dall'autorità tecnica preposti.
La sospensione come la cessazione del lavoro e lo spostamento dei distaccamenti da un luogo ad un altro sono di competenza del regio commissario, che dovrà darne preventivo avviso al comandante del reparto.
Quando sorgessero divergenze, l'ufficiale tecnico ne informerà il regio commissario ai rimboschimenti per le decisioni del caso, se di sua competenza e quando trattisi di questioni che interessino anche l'autorità militare, il regio commissario stesso ne riferirà alla Commissione dei prigionieri di guerra.