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giovedì 12 settembre 2019

Grande Guerra. Norme per l'impiego dei lavori agricoli ed industriali


ALLEGATO 4

Roma, addì 25 maggio 1916

MINISTERO DI
AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO
GABINETTO

N. 75
OGGETTO: Norme per l'impiego dei prigionieri in lavori agricoli ed industriali
Ai Signori Prefetti del Regno

Comunico ai Signori Prefetti le norme concordate con la Commissione Prigionieri di guerra per l'impiego di questi in lavori agricoli o industriale da eseguire per conto di privati o di enti locali.
Premesso che l'opera dei prigionieri di guerra deve essere considerata soltanto quale espediente di carattere eccezionale per bisogni ai quali non sia possibile altrimenti provvedere, è principio stabilito ed inderogabile che il lavoro dei prigionieri non deve fare concorrenza sotto nessun aspetto al lavoro libero, ma di regola essere avviato là dove per la natura stessa dell'opera tale impiego sia incontrastato. Può pertanto essere impiegato il lavoro dei prigionieri per supplire alla deficienza assoluta di mano d'opera debitamente constatata dalle autorità di P.S. o anche per sostituirla, d'ordine del Ministro dell'Interno, nei casi rarissimi, nei quali non sia possibile evitare altrimenti la perdita di ricchezza e a parità di costo per chi lo impiega.
Le domande di impiego devono, caso per caso, essere inviate a questo Ministero col parere dell'autorità politica locale e con l'indicazione del numero di lavoratori ritenuto necessario per quel dato lavoro. Prevengo che di regola questi saranno inviati in gruppi non inferiori a 100 con la scorta di un ufficiale e 24 uomini di truppa, ma eccezionalmente potranno formarsi gruppi minori o anche minimi di lavoratori specializzati come meccanici, conduttori, fuochisti, ecc. con scorta proporzionale.
Il richiedente dovrà provvedere l'acqua e la legna e nelle zone anche lievemente malariche, locali per l'accantonamento da riconoscersi idonei dalla competente autorità sanitaria.
Accolta la domanda, lo Stato, e per lui la Commissione per i prigionieri, assume il lavoro ed il richiedente dovrà corrispondere ad operai liberi per la stessa quantità e qualità di lavoro eseguito negli stessi limiti di tempo; e ciò tanto nel caso in cui la mercede sia concordata sul luogo fra datore di lavoro e operai liberi, quanto nel caso in cui la tariffa sia stata fissata dalla competente Commissione arbitrale.
Resta facoltà del Ministro della Guerra impiegare in un dato lavoro prigionieri o militari di classi anziane di M. T. ferme restando tutte le altre condizioni.
Prego mi sia accusata ricevuta di queste istruzioni per la esatta applicazione della quale confido nella sperimentata oculatezza dei Signori Prefetti.

IL MINISTRO
Cavasola

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