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giovedì 12 settembre 2019

Impiego Prigionieri di Guerra 1


ALLEGATO 6

Roma, addì 14 novembre 1916
MINISTERO DELLA GUERRA
COMMISSIONE PER I
PRIGIONIERI DI GUERRA
CIRCOLARE
N. 24112 di protocollo
OGGETTO: Norma sull'impiego della mano d'opera dei prigionieri di guerra
AI COMANDI DI CORPO D'ARMATA TERRITORIALI
AI COMANDI DEI REPARTI PRIGIONIERI DI GUERRA

Questa Commissione stima opportuno di riassumere nella presente circolare, di chiarire e completare tutte le norme intese a disciplinare l'impiego della mano d'opera dei prigionieri di guerra sin qui emanate con le circolari nn. 6583, 9442 e 14746, le quali s'intendono pertanto abrogate.
1. Forze dei drappelli di prigionieri lavoratori. Di massima e preferibilmente i prigionieri non dovranno essere impiegati in gruppi di forza inferiore a 50 uomini, per evitare un soverchio frazionamento dei drappelli di sorveglianza. Potranno tuttavia ed eccezionalmente essere impiegati, a seconda delle circostanze e per accertate necessità, anche in gruppi di forza varia, inferiore alla predetta, specie quando il luogo del lavoro trovasi nelle immediate vicinanze di un campo di concentramento di prigionieri, dal quale sarebbero giornalmente distaccati, e al quale farebbero ritorno a lavoro ultimato; oppure quando trattisi di pochi operai specializzati per riattivare piccole industrie sofferenti per mancanza di mano d'opera, o di promuoverne altre, per le quali non sia possibile trovare operai specializzati nel nostro paese.
2. Trattamento dei prigionieri lavoratori. Tutte le norme relative al trattamento dei prigionieri di guerra contenute nel capo VII della Raccolta, sono, di massima, ed in quanto possibile, applicabili ai prigionieri lavoratori, colle seguenti avvertenze:
a) Disciplina e sorveglianza. La disciplina dei prigionieri addetti ai lavori e la loro sorveglianza, intesa ad evitare eventuali evasioni, sono esclusivamente e rigorosamente affidate, sotto la loro responsabilità, alle autorità militari territoriali da cui essi dipendono. Le dette autorità provvederanno quindi a costituire i reparti o gruppi concessi, riunendo assieme, possibilmente, i prigionieri della stessa nazionalità, e li avvieranno al luogo del lavoro, sotto conveniente scorta, strettamente non inferiore ad 1/10 e non superiore ad 1/5 dela forza dei prigionieri.
Le autorità preposte alla disciplina dovranno avere presente che la facoltà di servirsi della mano d'opera dei prigionieri è da parte dello Stato un diritto riconosciuto dalla Convenzione IV dell'Aia.
Soltanto gli ufficiali, gli alfieri, i cadetti e gli aspiranti cadetti sono dispensati dal lavoro, mentre i graduati tutti, senza eccezioni, vi sono obbligati, e ciò in conformità del trattamento fatto ai nostri sottufficiali, caporali maggiori e caporali, prigionieri in Austria Ungheria. Potranno però, compatibilmente con le esigenze del lavoro, essere impiegati, di preferenza, come sorveglianti.
Ogni atteggiamento di resistenza agli ordini del lavoro dovrà considerarsi come un atto di insubordinazione che, come tale, autorizza i mezzi coercitivi per la sua repressione.
Le misure da adottare varieranno a seconda della gravità dei casi, e provvederanno, naturalmente, a graduarle i comandanti dei reparti, a cui ne sarà devoluta l'immediata applicazione.
A tal uopo essi sono autorizzati a sopprimere innanzi tutto, per quel periodo di tempo, che sembrerà opportuno, la corresponsione della mercede di picchetto ai prigionieri riluttanti al lavoro, e a ricorrere inoltre, quando ciò non bastasse, a tutte le punizioni previste dal vigente regolamento di disciplina.
In circostanze speciali di resistenza collettiva, che minacciasse il buon andamento dei lavori, dovranno riferire, per la via gerarchica, al comando di corpo d'armata da cui dipendono, affinchè ravvisi quali provvedimenti siano più opportuni ad ottenere l'obbedienza.
b) Alloggiamento e vitto. L'alloggiamento sul luogo del lavoro potrà essere fatto per accantonamento, con pagliericcio o paglia a terra, o anche per attendamento e, quando la distanza del reparto al quale i prigionieri appartengono.
All'alloggiamento provvederà l'amministrazione militare, quando potrà fruire di locali demaniali e quando, per la stagione, per la non elevata altitudine dei luoghi, per la salubrità del clima, sia possibile l'attendamento.
Negli altri casi dovrà sempre provvedere l'amministrazione pubblica o il privato concessionario.
Il vitto sarà provveduto dall'amministrazione militare, e sarà uguale a quello della truppa italiana. La confezione del rancio sarà fatta dagli stessi prigionieri.
3. Durata del lavoro giornaliero. L'orario di lavoro non dovrà di massima oltrepassare le 10 ore di lavoro. È computato come lavorativo il tempo di andata al lavoro e di ritorno agli alloggiamenti; non è invece computato il tempo occorrente alla consumazione del rancio sul posto.
È vietato il lavoro dei prigionieri nei giorni festivi
4. Indennità alla scorta. Al personale costituente il drappello di sorveglianza spetta un'indennità giornaliera nella misura sotto indicata, da corrispondersi nel modo indicato al seguente numero:
Ufficiali superiori                             7.00 lire
Capitani                                             6.00 lire
Ufficiali subalterni                             5.00 lire
Sottufficiali                                        1.50 lire
Caporali maggiori, caporali e soldati 0.50 lire
L'indennità è dovuta per tutto il tempo della durata del servizio, compresi i giorni di viaggio dal campo di concentramento al luogo dei lavori e di ritorno, anche se, nel frattempo, per qualsiasi ragione, il lavoro sia stato sospeso, ed è cumulabile solo con l'indennità di fuori residenza, stabilita dalla circolare n. 520 del Giornale militare del 1915, per gli ufficiali richiamati in servizio.

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