ALLEGATO
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Roma, addì
14 novembre 1916
MINISTERO DELLA
GUERRA
COMMISSIONE PER I
PRIGIONIERI DI
GUERRA
CIRCOLARE
N. 24112 di
protocollo
OGGETTO: Norma
sull'impiego della mano d'opera dei prigionieri di guerra
AI COMANDI DI CORPO
D'ARMATA TERRITORIALI
AI COMANDI DEI
REPARTI PRIGIONIERI DI GUERRA
Questa Commissione
stima opportuno di riassumere nella presente circolare, di chiarire e
completare tutte le norme intese a disciplinare l'impiego della mano d'opera
dei prigionieri di guerra sin qui emanate con le circolari nn. 6583, 9442 e
14746, le quali s'intendono pertanto abrogate.
1. Forze dei
drappelli di prigionieri lavoratori. Di massima e preferibilmente i
prigionieri non dovranno essere impiegati in gruppi di forza inferiore a 50
uomini, per evitare un soverchio frazionamento dei drappelli di sorveglianza.
Potranno tuttavia ed eccezionalmente essere impiegati, a seconda delle
circostanze e per accertate necessità, anche in gruppi di forza varia,
inferiore alla predetta, specie quando il luogo del lavoro trovasi nelle
immediate vicinanze di un campo di concentramento di prigionieri, dal quale
sarebbero giornalmente distaccati, e al quale farebbero ritorno a lavoro
ultimato; oppure quando trattisi di pochi operai specializzati per riattivare
piccole industrie sofferenti per mancanza di mano d'opera, o di promuoverne
altre, per le quali non sia possibile trovare operai specializzati nel nostro
paese.
2. Trattamento
dei prigionieri lavoratori. Tutte le norme relative al trattamento dei
prigionieri di guerra contenute nel capo VII della Raccolta, sono, di massima,
ed in quanto possibile, applicabili ai prigionieri lavoratori, colle seguenti
avvertenze:
a) Disciplina e
sorveglianza. La disciplina dei prigionieri addetti ai lavori e la loro
sorveglianza, intesa ad evitare eventuali evasioni, sono esclusivamente e
rigorosamente affidate, sotto la loro responsabilità, alle autorità militari
territoriali da cui essi dipendono. Le dette autorità provvederanno quindi a
costituire i reparti o gruppi concessi, riunendo assieme, possibilmente, i
prigionieri della stessa nazionalità, e li avvieranno al luogo del lavoro,
sotto conveniente scorta, strettamente non inferiore ad 1/10 e non superiore ad
1/5 dela forza dei prigionieri.
Le autorità preposte
alla disciplina dovranno avere presente che la facoltà di servirsi della mano
d'opera dei prigionieri è da parte dello Stato un diritto riconosciuto dalla
Convenzione IV dell'Aia.
Soltanto gli
ufficiali, gli alfieri, i cadetti e gli aspiranti cadetti sono dispensati dal
lavoro, mentre i graduati tutti, senza eccezioni, vi sono obbligati, e ciò in
conformità del trattamento fatto ai nostri sottufficiali, caporali maggiori e
caporali, prigionieri in Austria Ungheria. Potranno però, compatibilmente con
le esigenze del lavoro, essere impiegati, di preferenza, come sorveglianti.
Ogni atteggiamento
di resistenza agli ordini del lavoro dovrà considerarsi come un atto di
insubordinazione che, come tale, autorizza i mezzi coercitivi per la sua
repressione.
Le misure da
adottare varieranno a seconda della gravità dei casi, e provvederanno,
naturalmente, a graduarle i comandanti dei reparti, a cui ne sarà devoluta
l'immediata applicazione.
A tal uopo essi sono
autorizzati a sopprimere innanzi tutto, per quel periodo di tempo, che sembrerà
opportuno, la corresponsione della mercede di picchetto ai prigionieri
riluttanti al lavoro, e a ricorrere inoltre, quando ciò non bastasse, a tutte
le punizioni previste dal vigente regolamento di disciplina.
In circostanze
speciali di resistenza collettiva, che minacciasse il buon andamento dei
lavori, dovranno riferire, per la via gerarchica, al comando di corpo d'armata
da cui dipendono, affinchè ravvisi quali provvedimenti siano più opportuni ad
ottenere l'obbedienza.
b) Alloggiamento
e vitto. L'alloggiamento sul luogo del lavoro potrà essere fatto per
accantonamento, con pagliericcio o paglia a terra, o anche per attendamento e,
quando la distanza del reparto al quale i prigionieri appartengono.
All'alloggiamento
provvederà l'amministrazione militare, quando potrà fruire di locali demaniali
e quando, per la stagione, per la non elevata altitudine dei luoghi, per la
salubrità del clima, sia possibile l'attendamento.
Negli altri casi
dovrà sempre provvedere l'amministrazione pubblica o il privato concessionario.
Il vitto sarà
provveduto dall'amministrazione militare, e sarà uguale a quello della truppa
italiana. La confezione del rancio sarà fatta dagli stessi prigionieri.
3. Durata del lavoro
giornaliero. L'orario di lavoro non dovrà di massima oltrepassare le 10 ore
di lavoro. È computato come lavorativo il tempo di andata al lavoro e di
ritorno agli alloggiamenti; non è invece computato il tempo occorrente alla
consumazione del rancio sul posto.
È vietato il lavoro
dei prigionieri nei giorni festivi
4. Indennità alla
scorta. Al personale costituente il drappello di sorveglianza spetta
un'indennità giornaliera nella misura sotto indicata, da corrispondersi nel
modo indicato al seguente numero:
Ufficiali
superiori
7.00 lire
Capitani
6.00 lire
Ufficiali
subalterni
5.00 lire
Sottufficiali 1.50
lire
Caporali maggiori,
caporali e soldati 0.50 lire
L'indennità è dovuta
per tutto il tempo della durata del servizio, compresi i giorni di viaggio dal
campo di concentramento al luogo dei lavori e di ritorno, anche se, nel
frattempo, per qualsiasi ragione, il lavoro sia stato sospeso, ed è cumulabile
solo con l'indennità di fuori residenza, stabilita dalla circolare n. 520 del Giornale
militare del 1915, per gli ufficiali richiamati in servizio.
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