ALLEGATO
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Roma, addì
14 novembre 1916
MINISTERO DELLA
GUERRA
COMMISSIONE PER I
PRIGIONIERI DI
GUERRA
CIRCOLARE
N. 24112 di
protocollo
OGGETTO: Norma
sull'impiego della mano d'opera dei prigionieri di guerra
AI COMANDI DI CORPO
D'ARMATA TERRITORIALI
AI COMANDI DEI
REPARTI PRIGIONIERI DI GUERRA
Questa Commissione
stima opportuno di riassumere nella presente circolare, di chiarire e
completare tutte le norme intese a disciplinare l'impiego della mano d'opera
dei prigionieri di guerra sin qui emanate con le circolari nn. 6583, 9442 e
14746, le quali s'intendono pertanto abrogate.
1. Forze dei
drappelli di prigionieri lavoratori. Di massima e preferibilmente i
prigionieri non dovranno essere impiegati in gruppi di forza inferiore a 50
uomini, per evitare un soverchio frazionamento dei drappelli di sorveglianza.
Potranno tuttavia ed eccezionalmente essere impiegati, a seconda delle
circostanze e per accertate necessità, anche in gruppi di forza varia,
inferiore alla predetta, specie quando il luogo del lavoro trovasi nelle
immediate vicinanze di un campo di concentramento di prigionieri, dal quale
sarebbero giornalmente distaccati, e al quale farebbero ritorno a lavoro
ultimato; oppure quando trattisi di pochi operai specializzati per riattivare
piccole industrie sofferenti per mancanza di mano d'opera, o di promuoverne
altre, per le quali non sia possibile trovare operai specializzati nel nostro
paese.
2. Trattamento
dei prigionieri lavoratori. Tutte le norme relative al trattamento dei
prigionieri di guerra contenute nel capo VII della Raccolta, sono, di massima,
ed in quanto possibile, applicabili ai prigionieri lavoratori, colle seguenti
avvertenze:
a) Disciplina e
sorveglianza. La disciplina dei prigionieri addetti ai lavori e la loro
sorveglianza, intesa ad evitare eventuali evasioni, sono esclusivamente e
rigorosamente affidate, sotto la loro responsabilità, alle autorità militari
territoriali da cui essi dipendono. Le dette autorità provvederanno quindi a
costituire i reparti o gruppi concessi, riunendo assieme, possibilmente, i
prigionieri della stessa nazionalità, e li avvieranno al luogo del lavoro,
sotto conveniente scorta, strettamente non inferiore ad 1/10 e non superiore ad
1/5 dela forza dei prigionieri.
Le autorità preposte
alla disciplina dovranno avere presente che la facoltà di servirsi della mano
d'opera dei prigionieri è da parte dello Stato un diritto riconosciuto dalla
Convenzione IV dell'Aia.
Soltanto gli
ufficiali, gli alfieri, i cadetti e gli aspiranti cadetti sono dispensati dal
lavoro, mentre i graduati tutti, senza eccezioni, vi sono obbligati, e ciò in
conformità del trattamento fatto ai nostri sottufficiali, caporali maggiori e
caporali, prigionieri in Austria Ungheria. Potranno però, compatibilmente con
le esigenze del lavoro, essere impiegati, di preferenza, come sorveglianti.
Ogni atteggiamento
di resistenza agli ordini del lavoro dovrà considerarsi come un atto di
insubordinazione che, come tale, autorizza i mezzi coercitivi per la sua
repressione.
Le misure da
adottare varieranno a seconda della gravità dei casi, e provvederanno,
naturalmente, a graduarle i comandanti dei reparti, a cui ne sarà devoluta
l'immediata applicazione.
A tal uopo essi sono
autorizzati a sopprimere innanzi tutto, per quel periodo di tempo, che sembrerà
opportuno, la corresponsione della mercede di picchetto ai prigionieri
riluttanti al lavoro, e a ricorrere inoltre, quando ciò non bastasse, a tutte
le punizioni previste dal vigente regolamento di disciplina.
In circostanze
speciali di resistenza collettiva, che minacciasse il buon andamento dei
lavori, dovranno riferire, per la via gerarchica, al comando di corpo d'armata
da cui dipendono, affinchè ravvisi quali provvedimenti siano più opportuni ad
ottenere l'obbedienza.
b) Alloggiamento
e vitto. L'alloggiamento sul luogo del lavoro potrà essere fatto per
accantonamento, con pagliericcio o paglia a terra, o anche per attendamento e,
quando la distanza del reparto al quale i prigionieri appartengono.
All'alloggiamento
provvederà l'amministrazione militare, quando potrà fruire di locali demaniali
e quando, per la stagione, per la non elevata altitudine dei luoghi, per la
salubrità del clima, sia possibile l'attendamento.
Negli altri casi
dovrà sempre provvedere l'amministrazione pubblica o il privato concessionario.
Il vitto sarà
provveduto dall'amministrazione militare, e sarà uguale a quello della truppa
italiana. La confezione del rancio sarà fatta dagli stessi prigionieri.
3. Durata del lavoro
giornaliero. L'orario di lavoro non dovrà di massima oltrepassare le 10 ore
di lavoro. È computato come lavorativo il tempo di andata al lavoro e di
ritorno agli alloggiamenti; non è invece computato il tempo occorrente alla
consumazione del rancio sul posto.
È vietato il lavoro
dei prigionieri nei giorni festivi
4. Indennità alla
scorta. Al personale costituente il drappello di sorveglianza spetta
un'indennità giornaliera nella misura sotto indicata, da corrispondersi nel
modo indicato al seguente numero:
Ufficiali
superiori
7.00 lire
Capitani
6.00 lire
Ufficiali
subalterni
5.00 lire
Sottufficiali 1.50
lire
Caporali maggiori,
caporali e soldati 0.50 lire
L'indennità è dovuta
per tutto il tempo della durata del servizio, compresi i giorni di viaggio dal
campo di concentramento al luogo dei lavori e di ritorno, anche se, nel
frattempo, per qualsiasi ragione, il lavoro sia stato sospeso, ed è cumulabile
solo con l'indennità di fuori residenza, stabilita dalla circolare n. 520 del Giornale
militare del 1915, per gli ufficiali richiamati in servizio.
5. Mercede ai
prigionieri lavoratori. Quando trattisi di lavoro per conto di
Amministrazioni pubbliche (Stato, provincie e comuni), eseguiti in economia, la
mercede viene stabilita in ragione di 5 centesimi per ogni ora di lavoro,
compreso, come sopra è detto. Il tempo occorrente per recarsi al lavoro e per
ritornarne.
Oltre al pagamento
della mercede ora detta le Amministrazioni pubbliche sono tenute al pagamento
delle indennità di scorta, di cui al precedente numero 4.
Quando invece
trattisi di lavoro per conto dio privati, la mercede per ogni ora di lavoro
dovrà essere stabilita in misura corrispondente a quella degli operai liberi,
per le stesse quantità e qualità di lavoro, tenendo però debito conto dei
diversi elementi negativi che tendono a diminuire l'effettivo rendimento
dell'opera dei prigionieri, quali sarebbero le limitazioni dipendenti dalla
necessità della sorveglianza, il minore spirito di collaborazione e,
soprattutto, la mancanza nei prigionieri dello stimolo dell'interesse, atto ad
eccitare la produzione.
Qualunque sia la
mercede ormai pattuita, i prigionieri non potranno tuttavia ricevere alla mano
che la mercede di picchetto, in ragione di 5 centesimi all'ora di lavoro.
Tanto le
Amministrazioni pubbliche quanto i privati impenditori dei lavori potranno, a
titolo di incoraggiamento o di premio, per la qualità o quantità di lavoro
prodotto, corrispondere, in più della mercede convenuta, ai prigionieri che
ritengono esserne meritevoli, un compenso in tabacco, in viveri o in danaro,
avvertendo però che il compenso in danaro non dovrà essere consegnato ai
prigionieri ma all'ufficiale comandante la scorta, che lo accrediterà a ciascun
interessato in apposito libretto di risparmio. Quando si debbano impiegare
pochi prigionieri in lavori per i quali l'importanza o la difficoltà o
l'accuratezza voluta nell'esecuzione, richieda speciale abilità e per i quali
gli imprenditori abbiano offerto allo Stato mercedi elevate, denotanti il buon
rendimento che si propongono di trarre dal lavoro, questa Commissione potrà
cincedere ai prigionieri lavoratori una quota maggiore della mercede comune di
picchetto (parte alla mano e parte accreditandola in un libretto di risparmio),
e dare norme particolari sia per la custodia, sia per l'alloggiamento, sia per
il vitto dei pochi prigionieri distaccati nel lavoro.
Le somme di cui
sopra saranno, tanto nelle Amministrazioni pubbliche, quanto dai privati,
versate all'ufficiale comandante la scorta, il quale ne rilascerà regolare
quietanza, le introdurrà in cassa e le registrerà in entrata sul giornale di
cassa, che terrà esclusivamente per lo scopo.
Con le dette somme
l'ufficiale comandante la scorta provvederà ai pagamenti della mercede di
picchetto ai prigionieri lavoratori, all'investimento in libretti di risparmio
dei compensi che ai prigionieri non debbono essere consegnati alla mano ed al
pagamento dell'indennità giornaliera al personale di scorta, registrando tutto
in uscita nel giornale di cassa.
I corpi dai quali i
reparti prigionieri dipendono come distaccamenti, a senso del disposto dal n.
87 della Raccolta, avranno la vigilanza sulla gestione, e si accerteranno che
le somme pagate, tanto dalle Amministrazioni pubbliche che dai privati, siano
regolarmente contabilizzate, che l'impiego della parte di esse devolute ai
prigionieri e alla scorta sia fatto a norma delle disposizioni precedenti, e
raccoglieranno, mensilmente, nelle proprie casse le eccedenze rimaste nelle
casse degli ufficiali comandanti le scorte, in attesa di ordini per il
versamento, ordini che saranno dati prossimamente da questa Commissione (vedi
circolare 1152 del 17 gennaio 1917).
Il controllo di cui
al Comma precedente sarà esercitato con retroattività sulle gestioni passate,
così la raccolta dei fondi, rimasti eccedenti.
6. Direzione
tecnica dei lavori. Alla direzione tecnica dei lavori provvedono le
Amministrazioni pubbliche interessate ed i privati assuntori. Spetta loro
altresì la fornitura degli attrezzi e
degli arnesi necessari, ed ove occorra, anche del relativo vestiario speciale
(giacche di tela o di fustagno, cappelli di paglia, ecc.).
In alcuni casi,
della direzione tecnica dei lavori possono anche essere incaricati ufficiali e
militari di truppa di speciale competenza in materia, all'uopo designati,
specie quando trattisi di lavori rimboschimento. Valgono per questi lavori le
norme dettate con la circolare n. 19887, che qui appresso si riproducono.
7. Ispezioni ai
lavori. Per vegliare sull'uniforme e regolare applicazione delle norme date
con la presente circolare, si pregano i comandi di corpo d'armata, nel cui
territorio abbiano luogo lavori con prigionieri di guerra, di incaricare uno
degli uffciali di grado più elevato addetti ai reparti prigionieri a recarsi
saltuariamente e improvvisamente sul luogo dei lavori, per accertarsi delle
condizioni igieniche, di alloggiamento, di vitto dei prigionieri, della regolare
gestione delle mercedi, della esistenza di una direzione tecnica ai lavori,
della disciplina dei gruppi di lavoratori, dell'osservanza rigorosa, in una
parola, delle norme sancite con la presente circolare, allo scopo di prevenire
debolezze od abusi nel trattamento dei prigionieri stessi.
Il Tenente
generale presidente della Commissione: P. SPINGARDI