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martedì 28 luglio 2020

Prima Guerra Mondiale. Norme sull'impiego dei prigionieri nei lavori agricoli

Accordo tra il Ministero della Guerra ed il Ministero dell'Agricoltura

Con circolare n. 137 del 19 febbraio 1917, pubblicata nella dispensa 13° del Giornale militare di pari data, il Ministero della guerra d'accordo con quello dell'agricoltura ha stabilito quanto segue circa l'impiego di prigionieri di guerra in lavori agricoli:
Su domanda di associazioni di agricoltori o privati conduttori di fondi rustici, le Commissioni provinciali di agricoltura potranno chiedere alla Commissione per i prigionieri di guerra in Roma l'opera di detti prigionieri.

La sorveglianza, la disciplina o l'amministrazione di essi continuerà ad essere affidata all'amministrazione militare. Di regola i distaccamenti di prigionieri saranno della forza di 100 uomini ma questa potrà essere diminuita fino ad un minimo di 30 quando le condizioni dell'agricoltura locale lo esigano.
Il concesionario dovrà corrispondere allo Stato per ogni ora di lavoro compiuto da ciascun prigioniero (compreso il tempo necessario per recarsi dall'alloggiamento notturno al luogo del lavoro, e ritorno) la mercede che verrà fissata dalla Commissione provinciale di agricoltura.

Dovrà inoltre il concessionario provvedere all'alloggiamento tanto per i prigionieri quanto per l'ufficiale e la truppa di scorta. I concessionari dovranno contribuire alla sorveglianza dei prigionieri lavoratori, per evitare durante il lavoro ogni tentativo di evasione, sotto pena di ritiro della concessione.
La suprema direzione tecnica dei lavori di rimboschimento è affidata al tenente senatore Eugenio FAINA, nominato, con decreto luogotenenziale 8 agosto scorso, regio commissario ai rimboschimenti.

Da lui dipendono quindi direttamente gli ufficiali e il personale di truppa che, per la loro competenza tecnica in materia, sono incaricati appunto dalla direzione dei lavori nelle singole località, ove sono

martedì 14 luglio 2020

Prima Guerra Mondiale. Norme per l'impiego dei prigionieri

ALLEGATO 6

Roma, addì 14 novembre 1916
MINISTERO DELLA GUERRA
COMMISSIONE PER I
PRIGIONIERI DI GUERRA
CIRCOLARE
N. 24112 di protocollo
OGGETTO: Norma sull'impiego della mano d'opera dei prigionieri di guerra
AI COMANDI DI CORPO D'ARMATA TERRITORIALI
AI COMANDI DEI REPARTI PRIGIONIERI DI GUERRA

Questa Commissione stima opportuno di riassumere nella presente circolare, di chiarire e completare tutte le norme intese a disciplinare l'impiego della mano d'opera dei prigionieri di guerra sin qui emanate con le circolari nn. 6583, 9442 e 14746, le quali s'intendono pertanto abrogate.
1. Forze dei drappelli di prigionieri lavoratori. Di massima e preferibilmente i prigionieri non dovranno essere impiegati in gruppi di forza inferiore a 50 uomini, per evitare un soverchio frazionamento dei drappelli di sorveglianza. Potranno tuttavia ed eccezionalmente essere impiegati, a seconda delle circostanze e per accertate necessità, anche in gruppi di forza varia, inferiore alla predetta, specie quando il luogo del lavoro trovasi nelle immediate vicinanze di un campo di concentramento di prigionieri, dal quale sarebbero giornalmente distaccati, e al quale farebbero ritorno a lavoro ultimato; oppure quando trattisi di pochi operai specializzati per riattivare piccole industrie sofferenti per mancanza di mano d'opera, o di promuoverne altre, per le quali non sia possibile trovare operai specializzati nel nostro paese.
2. Trattamento dei prigionieri lavoratori. Tutte le norme relative al trattamento dei prigionieri di guerra contenute nel capo VII della Raccolta, sono, di massima, ed in quanto possibile, applicabili ai prigionieri lavoratori, colle seguenti avvertenze:
a) Disciplina e sorveglianza. La disciplina dei prigionieri addetti ai lavori e la loro sorveglianza, intesa ad evitare eventuali evasioni, sono esclusivamente e rigorosamente affidate, sotto la loro responsabilità, alle autorità militari territoriali da cui essi dipendono. Le dette autorità provvederanno quindi a costituire i reparti o gruppi concessi, riunendo assieme, possibilmente, i prigionieri della stessa nazionalità, e li avvieranno al luogo del lavoro, sotto conveniente scorta, strettamente non inferiore ad 1/10 e non superiore ad 1/5 dela forza dei prigionieri.
Le autorità preposte alla disciplina dovranno avere presente che la facoltà di servirsi della mano d'opera dei prigionieri è da parte dello Stato un diritto riconosciuto dalla Convenzione IV dell'Aia.
Soltanto gli ufficiali, gli alfieri, i cadetti e gli aspiranti cadetti sono dispensati dal lavoro, mentre i graduati tutti, senza eccezioni, vi sono obbligati, e ciò in conformità del trattamento fatto ai nostri sottufficiali, caporali maggiori e caporali, prigionieri in Austria Ungheria. Potranno però, compatibilmente con le esigenze del lavoro, essere impiegati, di preferenza, come sorveglianti.
Ogni atteggiamento di resistenza agli ordini del lavoro dovrà considerarsi come un atto di insubordinazione che, come tale, autorizza i mezzi coercitivi per la sua repressione.
Le misure da adottare varieranno a seconda della gravità dei casi, e provvederanno, naturalmente, a graduarle i comandanti dei reparti, a cui ne sarà devoluta l'immediata applicazione.
A tal uopo essi sono autorizzati a sopprimere innanzi tutto, per quel periodo di tempo, che sembrerà opportuno, la corresponsione della mercede di picchetto ai prigionieri riluttanti al lavoro, e a ricorrere inoltre, quando ciò non bastasse, a tutte le punizioni previste dal vigente regolamento di disciplina.
In circostanze speciali di resistenza collettiva, che minacciasse il buon andamento dei lavori, dovranno riferire, per la via gerarchica, al comando di corpo d'armata da cui dipendono, affinchè ravvisi quali provvedimenti siano più opportuni ad ottenere l'obbedienza.
b) Alloggiamento e vitto. L'alloggiamento sul luogo del lavoro potrà essere fatto per accantonamento, con pagliericcio o paglia a terra, o anche per attendamento e, quando la distanza del reparto al quale i prigionieri appartengono.
All'alloggiamento provvederà l'amministrazione militare, quando potrà fruire di locali demaniali e quando, per la stagione, per la non elevata altitudine dei luoghi, per la salubrità del clima, sia possibile l'attendamento.
Negli altri casi dovrà sempre provvedere l'amministrazione pubblica o il privato concessionario.
Il vitto sarà provveduto dall'amministrazione militare, e sarà uguale a quello della truppa italiana. La confezione del rancio sarà fatta dagli stessi prigionieri.
3. Durata del lavoro giornaliero. L'orario di lavoro non dovrà di massima oltrepassare le 10 ore di lavoro. È computato come lavorativo il tempo di andata al lavoro e di ritorno agli alloggiamenti; non è invece computato il tempo occorrente alla consumazione del rancio sul posto.
È vietato il lavoro dei prigionieri nei giorni festivi
4. Indennità alla scorta. Al personale costituente il drappello di sorveglianza spetta un'indennità giornaliera nella misura sotto indicata, da corrispondersi nel modo indicato al seguente numero:
Ufficiali superiori                             7.00 lire
Capitani                                             6.00 lire
Ufficiali subalterni                             5.00 lire
Sottufficiali                                        1.50 lire
Caporali maggiori, caporali e soldati 0.50 lire
L'indennità è dovuta per tutto il tempo della durata del servizio, compresi i giorni di viaggio dal campo di concentramento al luogo dei lavori e di ritorno, anche se, nel frattempo, per qualsiasi ragione, il lavoro sia stato sospeso, ed è cumulabile solo con l'indennità di fuori residenza, stabilita dalla circolare n. 520 del Giornale militare del 1915, per gli ufficiali richiamati in servizio.
5. Mercede ai prigionieri lavoratori. Quando trattisi di lavoro per conto di Amministrazioni pubbliche (Stato, provincie e comuni), eseguiti in economia, la mercede viene stabilita in ragione di 5 centesimi per ogni ora di lavoro, compreso, come sopra è detto. Il tempo occorrente per recarsi al lavoro e per ritornarne.
Oltre al pagamento della mercede ora detta le Amministrazioni pubbliche sono tenute al pagamento delle indennità di scorta, di cui al precedente numero 4.
Quando invece trattisi di lavoro per conto dio privati, la mercede per ogni ora di lavoro dovrà essere stabilita in misura corrispondente a quella degli operai liberi, per le stesse quantità e qualità di lavoro, tenendo però debito conto dei diversi elementi negativi che tendono a diminuire l'effettivo rendimento dell'opera dei prigionieri, quali sarebbero le limitazioni dipendenti dalla necessità della sorveglianza, il minore spirito di collaborazione e, soprattutto, la mancanza nei prigionieri dello stimolo dell'interesse, atto ad eccitare la produzione.
Qualunque sia la mercede ormai pattuita, i prigionieri non potranno tuttavia ricevere alla mano che la mercede di picchetto, in ragione di 5 centesimi all'ora di lavoro.
Tanto le Amministrazioni pubbliche quanto i privati impenditori dei lavori potranno, a titolo di incoraggiamento o di premio, per la qualità o quantità di lavoro prodotto, corrispondere, in più della mercede convenuta, ai prigionieri che ritengono esserne meritevoli, un compenso in tabacco, in viveri o in danaro, avvertendo però che il compenso in danaro non dovrà essere consegnato ai prigionieri ma all'ufficiale comandante la scorta, che lo accrediterà a ciascun interessato in apposito libretto di risparmio. Quando si debbano impiegare pochi prigionieri in lavori per i quali l'importanza o la difficoltà o l'accuratezza voluta nell'esecuzione, richieda speciale abilità e per i quali gli imprenditori abbiano offerto allo Stato mercedi elevate, denotanti il buon rendimento che si propongono di trarre dal lavoro, questa Commissione potrà cincedere ai prigionieri lavoratori una quota maggiore della mercede comune di picchetto (parte alla mano e parte accreditandola in un libretto di risparmio), e dare norme particolari sia per la custodia, sia per l'alloggiamento, sia per il vitto dei pochi prigionieri distaccati nel lavoro.
Le somme di cui sopra saranno, tanto nelle Amministrazioni pubbliche, quanto dai privati, versate all'ufficiale comandante la scorta, il quale ne rilascerà regolare quietanza, le introdurrà in cassa e le registrerà in entrata sul giornale di cassa, che terrà esclusivamente per lo scopo.
Con le dette somme l'ufficiale comandante la scorta provvederà ai pagamenti della mercede di picchetto ai prigionieri lavoratori, all'investimento in libretti di risparmio dei compensi che ai prigionieri non debbono essere consegnati alla mano ed al pagamento dell'indennità giornaliera al personale di scorta, registrando tutto in uscita nel giornale di cassa.
I corpi dai quali i reparti prigionieri dipendono come distaccamenti, a senso del disposto dal n. 87 della Raccolta, avranno la vigilanza sulla gestione, e si accerteranno che le somme pagate, tanto dalle Amministrazioni pubbliche che dai privati, siano regolarmente contabilizzate, che l'impiego della parte di esse devolute ai prigionieri e alla scorta sia fatto a norma delle disposizioni precedenti, e raccoglieranno, mensilmente, nelle proprie casse le eccedenze rimaste nelle casse degli ufficiali comandanti le scorte, in attesa di ordini per il versamento, ordini che saranno dati prossimamente da questa Commissione (vedi circolare 1152 del 17 gennaio 1917).
Il controllo di cui al Comma precedente sarà esercitato con retroattività sulle gestioni passate, così la raccolta dei fondi, rimasti eccedenti.
6. Direzione tecnica dei lavori. Alla direzione tecnica dei lavori provvedono le Amministrazioni pubbliche interessate ed i privati assuntori. Spetta loro altresì la fornitura degli attrezzi  e degli arnesi necessari, ed ove occorra, anche del relativo vestiario speciale (giacche di tela o di fustagno, cappelli di paglia, ecc.).
In alcuni casi, della direzione tecnica dei lavori possono anche essere incaricati ufficiali e militari di truppa di speciale competenza in materia, all'uopo designati, specie quando trattisi di lavori rimboschimento. Valgono per questi lavori le norme dettate con la circolare n. 19887, che qui appresso si riproducono.
7. Ispezioni ai lavori. Per vegliare sull'uniforme e regolare applicazione delle norme date con la presente circolare, si pregano i comandi di corpo d'armata, nel cui territorio abbiano luogo lavori con prigionieri di guerra, di incaricare uno degli uffciali di grado più elevato addetti ai reparti prigionieri a recarsi saltuariamente e improvvisamente sul luogo dei lavori, per accertarsi delle condizioni igieniche, di alloggiamento, di vitto dei prigionieri, della regolare gestione delle mercedi, della esistenza di una direzione tecnica ai lavori, della disciplina dei gruppi di lavoratori, dell'osservanza rigorosa, in una parola, delle norme sancite con la presente circolare, allo scopo di prevenire debolezze od abusi nel trattamento dei prigionieri stessi.

Il Tenente generale presidente della Commissione: P. SPINGARDI


martedì 7 luglio 2020

Prigionia. Iconografia dell'800


 Bersaglieri Italiani accompagnano feriti e prigionieri austriaci verso le retrovie.
 Cartolina di propaganda

venerdì 3 luglio 2020

Prigionia austriaca in mano italiana. Assicurazioni contro gli infortuni e compensi

ALLEGATO 7

Roma, addì 27 marzo 1917
MINISTERO DELLA GUERRA
COMMISSIONE PER I
PRIGIONIERI DU GUERRA
CIRCOLARE
N. 9946 di protocollo
OGGETTO: Mercedi e assicurazione infortuni
AI COMANDI DI CORPO D'ARMATA TERRITORIALI

Ad evitare inesatte interpretazioni delle disposizioni in vigore si comunica:
1. Mercede di lavoro per i prigionieri lavoratori. La mercede da corrispondersi per i prigionieri lavoratori è la seguente (circolare n. 24112 del 14 novembre 1916):
per le amministrazioni pubbliche:
a) alloggio, paglia compresa, per i prigionieri e per la scorta;
b) mercede di picchetto ai prigionieri (centesimi 5 per ogni ora di lavoro, compreso il tempo per l'andata ed il ritorno all'alloggiamento);
c) indennità all'ufficiale ed alla scorta per i privati;
d) alloggio come semppre;
e) mercede oraria (determinata dalla Commissione Provinciale dell'Agricoltura o dalla altre autorità competenti a seconda del genere dei lavori) per le ore di lavoro effettivamente compiute dai prigionieri, compreso, s'intende, il tempo per l'andata ed il ritorno all'alloggiamento.
In questo caso perciò l'indennità alla scorta, ed eventualmente all'ufficiale, non fa carico al privato concessionario, ma deve essere pagata coll'importo delle mercedi di cui al comma e).
2. Assicurazioni contro gli infortuni. L'assicurazione contro gli infortuni deve essere fatta presso la Cassa nazionale per gli infortuni del lavoro, come tassativamente prescrive l'art. 1 del decreto luogotenenziale n. 1773 del 3 dicembre 1916, riportato di seguito alla circolare n. 1152 del 17 gennaio corrente anno.
Unica eccezione deve farsi per quei concessionari che avessero assicurato i prigionieri anteriormente al 18 gennaio 1917, giorno cui è entrato in vigore il decreto luogotenenziale di cui sopra, ed in tal caso con le norme del n. 2 della precitata circolare.
3. Versamento delle mercedi. Il versamento delle mercedi di cui al n. 8 della circolare n. 1152 sopra citata, deve essere eseguito, esclusivamente dai corpi che amministrano i reparti prigionieri di guerra, essendo loro stretto obbligo esercitate quell'oculato controllo di cui al penultimo comma del n. 5 della circolare n. 24112 del 14 novembre scorso anno.
A chiarimento di dubbi sollevati si comunica che dette mercedi devono essere così contabilizzate:
a) inoltrare al fondo scorta l'intero ammontare delle mercedi versate dai concessionari;
b) imputare al fondo scorta la parte dovuta alla mano dei prigionieri, nonchè l'ammontare delle indennità pagate alla scorta;
c) imputare allo stesso conto la parte eccedente che deve essere inviata a questa commissione.
Si rammenta infine che vaglia del tesoro o postali devono essere rilasciati a favore del "Tesoriere centrale del Regno, cassiere della Cassa depositi e prestiti".
Si prega di accusare ricevuta.

IL TENENTE GENERALE
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
P. Spingardi