ALLEGATO
7
Roma, addì
27 marzo 1917
MINISTERO DELLA
GUERRA
COMMISSIONE PER I
PRIGIONIERI DU
GUERRA
CIRCOLARE
N. 9946 di
protocollo
OGGETTO: Mercedi
e assicurazione infortuni
AI COMANDI DI CORPO
D'ARMATA TERRITORIALI
Ad evitare inesatte
interpretazioni delle disposizioni in vigore si comunica:
1. Mercede di
lavoro per i prigionieri lavoratori. La mercede da corrispondersi per i
prigionieri lavoratori è la seguente (circolare n. 24112 del 14 novembre 1916):
per le
amministrazioni pubbliche:
a) alloggio, paglia
compresa, per i prigionieri e per la scorta;
b) mercede di
picchetto ai prigionieri (centesimi 5 per ogni ora di lavoro, compreso il tempo
per l'andata ed il ritorno all'alloggiamento);
c) indennità
all'ufficiale ed alla scorta per i privati;
d) alloggio come
semppre;
e) mercede oraria
(determinata dalla Commissione Provinciale dell'Agricoltura o dalla altre
autorità competenti a seconda del genere dei lavori) per le ore di lavoro
effettivamente compiute dai prigionieri, compreso, s'intende, il tempo per
l'andata ed il ritorno all'alloggiamento.
In questo caso
perciò l'indennità alla scorta, ed eventualmente all'ufficiale, non fa carico
al privato concessionario, ma deve essere pagata coll'importo delle mercedi di
cui al comma e).
2. Assicurazioni
contro gli infortuni. L'assicurazione contro gli infortuni deve essere
fatta presso la Cassa nazionale per gli infortuni del lavoro, come
tassativamente prescrive l'art. 1 del decreto luogotenenziale n. 1773 del 3
dicembre 1916, riportato di seguito alla circolare n. 1152 del 17 gennaio
corrente anno.
Unica eccezione deve
farsi per quei concessionari che avessero assicurato i prigionieri
anteriormente al 18 gennaio 1917, giorno cui è entrato in vigore il decreto
luogotenenziale di cui sopra, ed in tal caso con le norme del n. 2 della
precitata circolare.
3. Versamento
delle mercedi. Il versamento delle mercedi di cui al n. 8 della circolare
n. 1152 sopra citata, deve essere eseguito, esclusivamente dai corpi che
amministrano i reparti prigionieri di guerra, essendo loro stretto obbligo
esercitate quell'oculato controllo di cui al penultimo comma del n. 5 della
circolare n. 24112 del 14 novembre scorso anno.
A chiarimento di
dubbi sollevati si comunica che dette mercedi devono essere così
contabilizzate:
a) inoltrare al
fondo scorta l'intero ammontare delle mercedi versate dai concessionari;
b) imputare al fondo
scorta la parte dovuta alla mano dei prigionieri, nonchè l'ammontare delle indennità
pagate alla scorta;
c) imputare allo
stesso conto la parte eccedente che deve essere inviata a questa commissione.
Si rammenta infine
che vaglia del tesoro o postali devono essere rilasciati a favore del
"Tesoriere centrale del Regno, cassiere della Cassa depositi e
prestiti".
Si prega di accusare
ricevuta.
IL TENENTE
GENERALE
PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE
P. Spingardi
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