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venerdì 3 luglio 2020

Prigionia austriaca in mano italiana. Assicurazioni contro gli infortuni e compensi

ALLEGATO 7

Roma, addì 27 marzo 1917
MINISTERO DELLA GUERRA
COMMISSIONE PER I
PRIGIONIERI DU GUERRA
CIRCOLARE
N. 9946 di protocollo
OGGETTO: Mercedi e assicurazione infortuni
AI COMANDI DI CORPO D'ARMATA TERRITORIALI

Ad evitare inesatte interpretazioni delle disposizioni in vigore si comunica:
1. Mercede di lavoro per i prigionieri lavoratori. La mercede da corrispondersi per i prigionieri lavoratori è la seguente (circolare n. 24112 del 14 novembre 1916):
per le amministrazioni pubbliche:
a) alloggio, paglia compresa, per i prigionieri e per la scorta;
b) mercede di picchetto ai prigionieri (centesimi 5 per ogni ora di lavoro, compreso il tempo per l'andata ed il ritorno all'alloggiamento);
c) indennità all'ufficiale ed alla scorta per i privati;
d) alloggio come semppre;
e) mercede oraria (determinata dalla Commissione Provinciale dell'Agricoltura o dalla altre autorità competenti a seconda del genere dei lavori) per le ore di lavoro effettivamente compiute dai prigionieri, compreso, s'intende, il tempo per l'andata ed il ritorno all'alloggiamento.
In questo caso perciò l'indennità alla scorta, ed eventualmente all'ufficiale, non fa carico al privato concessionario, ma deve essere pagata coll'importo delle mercedi di cui al comma e).
2. Assicurazioni contro gli infortuni. L'assicurazione contro gli infortuni deve essere fatta presso la Cassa nazionale per gli infortuni del lavoro, come tassativamente prescrive l'art. 1 del decreto luogotenenziale n. 1773 del 3 dicembre 1916, riportato di seguito alla circolare n. 1152 del 17 gennaio corrente anno.
Unica eccezione deve farsi per quei concessionari che avessero assicurato i prigionieri anteriormente al 18 gennaio 1917, giorno cui è entrato in vigore il decreto luogotenenziale di cui sopra, ed in tal caso con le norme del n. 2 della precitata circolare.
3. Versamento delle mercedi. Il versamento delle mercedi di cui al n. 8 della circolare n. 1152 sopra citata, deve essere eseguito, esclusivamente dai corpi che amministrano i reparti prigionieri di guerra, essendo loro stretto obbligo esercitate quell'oculato controllo di cui al penultimo comma del n. 5 della circolare n. 24112 del 14 novembre scorso anno.
A chiarimento di dubbi sollevati si comunica che dette mercedi devono essere così contabilizzate:
a) inoltrare al fondo scorta l'intero ammontare delle mercedi versate dai concessionari;
b) imputare al fondo scorta la parte dovuta alla mano dei prigionieri, nonchè l'ammontare delle indennità pagate alla scorta;
c) imputare allo stesso conto la parte eccedente che deve essere inviata a questa commissione.
Si rammenta infine che vaglia del tesoro o postali devono essere rilasciati a favore del "Tesoriere centrale del Regno, cassiere della Cassa depositi e prestiti".
Si prega di accusare ricevuta.

IL TENENTE GENERALE
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
P. Spingardi

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