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martedì 28 luglio 2020

Prima Guerra Mondiale. Norme sull'impiego dei prigionieri nei lavori agricoli

Accordo tra il Ministero della Guerra ed il Ministero dell'Agricoltura

Con circolare n. 137 del 19 febbraio 1917, pubblicata nella dispensa 13° del Giornale militare di pari data, il Ministero della guerra d'accordo con quello dell'agricoltura ha stabilito quanto segue circa l'impiego di prigionieri di guerra in lavori agricoli:
Su domanda di associazioni di agricoltori o privati conduttori di fondi rustici, le Commissioni provinciali di agricoltura potranno chiedere alla Commissione per i prigionieri di guerra in Roma l'opera di detti prigionieri.

La sorveglianza, la disciplina o l'amministrazione di essi continuerà ad essere affidata all'amministrazione militare. Di regola i distaccamenti di prigionieri saranno della forza di 100 uomini ma questa potrà essere diminuita fino ad un minimo di 30 quando le condizioni dell'agricoltura locale lo esigano.
Il concesionario dovrà corrispondere allo Stato per ogni ora di lavoro compiuto da ciascun prigioniero (compreso il tempo necessario per recarsi dall'alloggiamento notturno al luogo del lavoro, e ritorno) la mercede che verrà fissata dalla Commissione provinciale di agricoltura.

Dovrà inoltre il concessionario provvedere all'alloggiamento tanto per i prigionieri quanto per l'ufficiale e la truppa di scorta. I concessionari dovranno contribuire alla sorveglianza dei prigionieri lavoratori, per evitare durante il lavoro ogni tentativo di evasione, sotto pena di ritiro della concessione.
La suprema direzione tecnica dei lavori di rimboschimento è affidata al tenente senatore Eugenio FAINA, nominato, con decreto luogotenenziale 8 agosto scorso, regio commissario ai rimboschimenti.

Da lui dipendono quindi direttamente gli ufficiali e il personale di truppa che, per la loro competenza tecnica in materia, sono incaricati appunto dalla direzione dei lavori nelle singole località, ove sono

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