Roma, 15
luglio 1918
MINISTERO DELLA
GUERRA
Commissione per i
Prigionieri di guerra
n. 18852 di
protocollo
OGGETTO: Informazioni
AL COMANDO SUPREMO –
UFFICIO INFORMAZIONI
Mentre ringrazia
della comunicazione di cui nel foglio sopradescritto questa Commissione si fa
premura prospettare quanto segue nei riguardi dei singoli punti d'accusa
contenuti nell'articolo della "NEUE FREIE PRESSE" del 20 giugno u.s.
1) Condanna di
ufficiali prigionieri dl Reparto Cortemaggiore
I nove ufficiali
prigionieri (Malanotti, Bachich, etc.) che evasero nella notte dal 22 al 23
maggio 1917 dal Reparto di Cortemaggiore e vennero poi ripresi furono
processati per danneggiamento di edifici militari, perchè per evadere ruppero
un pavimento di cemento armato, abbatterono un tratto di muro che chiudeva una
scaletta fuori di uso e demolirono un altro tratto di muro nella cantina della
caserma adibita a luogo di internamento (ex convento dei Francescani).
Il Tribunale
Militare di Cremona, con sentenza 23 agosto 1917, li condannò a sei mesi di
carcere, computato il sofferto: ma il Tribunale Supremo di Guerra e Marina,
accogliendo il ricorso dei condannati annullò la sentenza senza rinvio, sicchè
essi vennero senz'altro scarcerati (5 ottobre 1917).
Nello stesso
processo furono coinvolti il Ten. prigioniero a.u. Grunberger Carlo ed i
soldati prigionieri Prunner Alois e Muller Miklos, per avere indotto con
artifizi, doni e promesse, il soldato italiano Riva Tancredi di servizio al
reparto, a procurare ai suddetti 9 prigionieri lampadine e pile elettriche e
carte topografiche, che servirono per l'evasione. Anche il Riva naturalmente fu
processato.
Il Tribunale
militare di Cremona, con la citata sentenza, condannò il Grunberger ad anni tre
di reclusione militare ed i due soldati prigionieri ciascuno ad anni due della
stessa pena: per questa parte la sentenza venne confermata dal Tribunale
Supremo di Guerra e Marina; giacchè altro è l'evasione in sè stessa (che non
costituisce reato ed altro è istigare ed indurre un militare di servizio a
tradire il proprio dovere ed a commettere un reato; tale istigazione è prevista
dagli articoli 163 e 164 del Codice penale per l'esercito).
2° Condanna
dell'ufficiale medico a.u. alfiere Bienenstock Moritz
Il giorno 25 aprile
1917, al Campo di concentramento dei prigionieri di guerra di Fonte d'Amore
(Sulmona), l'assistente medico prigioniero dott. BIENENSTOCK MORITZ, che
secondo la Convenzione di Ginevra era colà adibito a mansioni sanitarie, avendo
notato che due prigionieri evasi e pooi ripresi per il loro deplorevoli
contegno dopo l'arresto erano stati messi ai ferri – punizione autorizzata dal
regolamento di disciplina vigente nel nostro Esercito – si diede
arbitrariamente a cercare del Comandante del Campo per fargli presente le
condizioni di sofferenza nelle quali, secondo lui, versavano detti prigionieri.
Imbattutosi in un
ufficiale italiano addetto al reparto, gli disse che non era da cittadini
italiani legare due prigionieri in modo da farli soffrire tanto, e sebbene
avesse avuto ordine da detto ufficiale di ritirarsi in camera, si andò invece a
fermare presso i prigionieri circondato da circa 300 altri prigionieri che man
mano eransi riuniti sul posto attratti dal clamore delle sue proteste.
Sopraggiunto, il
Comandante del Campo, Tenente Colonn. COLALE', egli intimò al BIENENSTOCK di
allontanarsi subito, ma costui dapprima rimase, poi si allontanò di pochi passi
fermandosi di nuovo e continuando a protestare mentre alcuni suoi connazionali
gridavano "urrà" a lui ed "abbasso" al Comandante predetto.
Con la sua energia
il COLALE' riuscì ad evitare che le cose volgessero al peggio, ed il
BIENENSTOCK, infine si ritirò dopo ripetute intimazioni.
Rinviato al giudizio
del Tribunake Militare di Ancona per incitamento all'ammutinamento e rifiuto di
obbedienza in presenza di truppa riunita, questi si dichiarò incompetente, non
riconoscendo nel BIENENSTOCK perchè medico, la qualità di prigioniero di
guerra. Sul ricorso del Pubblico Ministero il Tribunale Suprem di Guerra e
Marina annullò la relativa sentenza, rinviando gli atti del Tribunale Militare
di Bari, per un nuovo giudizio.
Questo è stato
definito con sentenza 22 dicembre u.s. In virtù della quale il BIENENSTOCK ha
riportato condanna ad un anno di carcere militare.
Egli non produsse
ricorso e sta ora scontando la pena nel carcere militare di Napoli.
..... omissis
IL TENENTE
GENERALE PRESIDENTE
Il
Contrammiraglio
Filipperi
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