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lunedì 21 settembre 2020

Risposta Italiana alle accuse austriache in tema di prigionia di guerra 1.




Roma, 15 luglio 1918
MINISTERO DELLA GUERRA
Commissione per i Prigionieri di guerra
n. 18852 di protocollo
OGGETTO: Informazioni
AL COMANDO SUPREMO – UFFICIO INFORMAZIONI

Mentre ringrazia della comunicazione di cui nel foglio sopradescritto questa Commissione si fa premura prospettare quanto segue nei riguardi dei singoli punti d'accusa contenuti nell'articolo della "NEUE FREIE PRESSE" del 20 giugno u.s.

1) Condanna di ufficiali prigionieri dl Reparto Cortemaggiore
I nove ufficiali prigionieri (Malanotti, Bachich, etc.) che evasero nella notte dal 22 al 23 maggio 1917 dal Reparto di Cortemaggiore e vennero poi ripresi furono processati per danneggiamento di edifici militari, perchè per evadere ruppero un pavimento di cemento armato, abbatterono un tratto di muro che chiudeva una scaletta fuori di uso e demolirono un altro tratto di muro nella cantina della caserma adibita a luogo di internamento (ex convento dei Francescani).
Il Tribunale Militare di Cremona, con sentenza 23 agosto 1917, li condannò a sei mesi di carcere, computato il sofferto: ma il Tribunale Supremo di Guerra e Marina, accogliendo il ricorso dei condannati annullò la sentenza senza rinvio, sicchè essi vennero senz'altro scarcerati (5 ottobre 1917).
Nello stesso processo furono coinvolti il Ten. prigioniero a.u. Grunberger Carlo ed i soldati prigionieri Prunner Alois e Muller Miklos, per avere indotto con artifizi, doni e promesse, il soldato italiano Riva Tancredi di servizio al reparto, a procurare ai suddetti 9 prigionieri lampadine e pile elettriche e carte topografiche, che servirono per l'evasione. Anche il Riva naturalmente fu processato.
Il Tribunale militare di Cremona, con la citata sentenza, condannò il Grunberger ad anni tre di reclusione militare ed i due soldati prigionieri ciascuno ad anni due della stessa pena: per questa parte la sentenza venne confermata dal Tribunale Supremo di Guerra e Marina; giacchè altro è l'evasione in sè stessa (che non costituisce reato ed altro è istigare ed indurre un militare di servizio a tradire il proprio dovere ed a commettere un reato; tale istigazione è prevista dagli articoli 163 e 164 del Codice penale per l'esercito).

Condanna dell'ufficiale medico a.u. alfiere Bienenstock Moritz
Il giorno 25 aprile 1917, al Campo di concentramento dei prigionieri di guerra di Fonte d'Amore (Sulmona), l'assistente medico prigioniero dott. BIENENSTOCK MORITZ, che secondo la Convenzione di Ginevra era colà adibito a mansioni sanitarie, avendo notato che due prigionieri evasi e pooi ripresi per il loro deplorevoli contegno dopo l'arresto erano stati messi ai ferri – punizione autorizzata dal regolamento di disciplina vigente nel nostro Esercito – si diede arbitrariamente a cercare del Comandante del Campo per fargli presente le condizioni di sofferenza nelle quali, secondo lui, versavano detti prigionieri.
Imbattutosi in un ufficiale italiano addetto al reparto, gli disse che non era da cittadini italiani legare due prigionieri in modo da farli soffrire tanto, e sebbene avesse avuto ordine da detto ufficiale di ritirarsi in camera, si andò invece a fermare presso i prigionieri circondato da circa 300 altri prigionieri che man mano eransi riuniti sul posto attratti dal clamore delle sue proteste.
Sopraggiunto, il Comandante del Campo, Tenente Colonn. COLALE', egli intimò al BIENENSTOCK di allontanarsi subito, ma costui dapprima rimase, poi si allontanò di pochi passi fermandosi di nuovo e continuando a protestare mentre alcuni suoi connazionali gridavano "urrà" a lui ed "abbasso" al Comandante predetto.
Con la sua energia il COLALE' riuscì ad evitare che le cose volgessero al peggio, ed il BIENENSTOCK, infine si ritirò dopo ripetute intimazioni.
Rinviato al giudizio del Tribunake Militare di Ancona per incitamento all'ammutinamento e rifiuto di obbedienza in presenza di truppa riunita, questi si dichiarò incompetente, non riconoscendo nel BIENENSTOCK perchè medico, la qualità di prigioniero di guerra. Sul ricorso del Pubblico Ministero il Tribunale Suprem di Guerra e Marina annullò la relativa sentenza, rinviando gli atti del Tribunale Militare di Bari, per un nuovo giudizio.
Questo è stato definito con sentenza 22 dicembre u.s. In virtù della quale il BIENENSTOCK ha riportato condanna ad un anno di carcere militare.
Egli non produsse ricorso e sta ora scontando la pena nel carcere militare di Napoli.

..... omissis

IL TENENTE GENERALE PRESIDENTE
Il Contrammiraglio
Filipperi

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