R.
Esercito Italiano
COMANDO
SUPREMO
Ufficio
ordinamento e Mobilitazione
N. 23900 di
protocollo R.S.
22 settembre 1918
OGGETTO: Impiego
prigionieri in zona di guerra
Allegati 4.
Ai Comandi
delle armate e G. U. autonome;
intendenza
generale intend. Armate,
e per
conoscenza:
comandi
piazze marittime;
comandi
generali cavalleria, artiglieria e genio;
Ministero
della Guerra-Div. S.M.
Ministero
della Guerra-Commissione prigionieri di guerra;
ufficio
affari generali Comando Supremo;
servizio
informazioni Comando Supremo;
delegazione
della commissione prigionieri di guerra-Padova;
a tutti
gli edifici del Comando Supremo
In seguito a
speciali accordi presi col Ministero della Guerra, allo scopo di assicurare per
l'avvenire l'immediata utilizzazione della maggior parte di prigionieri di
guerra, si dispone che d'ora innanzi tutti i prigionieri di guerra, all'atto
della loro cattura, vengano subito avviati ai campi di concentramento di armata
che si indicano in appresso, ove rimarranno a disposizione di questo comando
per il loro ulteriore impiego.
In conseguenza
sentito il parere della competente commissione per i prigionieri di guerra
presso il Ministero della Guerra e dell'Intendenza generale dell'Esercito si
dispone quanto segue:
1° - Le singole
armate provvederanno alla immediata riorganizzazione dei seguenti campi di
concentramento prigionieri, già in parte esistenti, in modo da renderli atti a
ben rispondere allo scopo, facendo all'uopo a questo comando (Ufficio
Ordinamento e Mobilitazione) tutte le proposte che riterranno nel caso per
assicurare il loro migliore funzionamento ed avvertendo che tutti gli altri
campi eventualmente esistenti nel territorio delle armate dovranno essere
sciolti non appena i corrispondenti campi in via di formazione saranno in grado
di funzionare;
1° Armata 1° campo concentramento prigionieri-Verona
3° Armata 3° campo concentramento prigionieri-Ferrara
4° Armata 4° campo concentramento prigionieri-Cittadella
6° Armata 6° campo concentramento
prigionieri-Mirabelli
7° Armata 7° campo concentramento-Castenedolo
8° Armata 8° campo concentramento prigionieri-Resana
9° Armata 9° campo concentramento prigionieri-(di
riserva) da stabilirsi a suo tempo.
2° - Comandi dei
campi suddetti dovranno assumere gradualmente un organico ed un funzionamento
analogo a quello di un comando di reggimento di fanteria, avvertendo che ogni
campo deve essere sicuramente in grado di ricoverare temporaneamente fino a
4.000 prigionieri, pur prevedendo la possibilità di doverne ricoverare un
numero anche assai maggiore in caso di vaste operazioni. La truppa
possibilmente verrà alloggiata in baracche od altrimenti attendata; gli
ufficiali invece dovranno essre ricoverati in fabbricati o baracche con tutti i
locali di servizio generale (ufficio comando, infermeria, padiglioni di
isolamento, vivanderia, cucina, bagni, ecc.).
3° - I campi di
concentramento dovranno considerarsi a tutti gli efetti disciplinati e amministrati
come enti mobilitati alla diretta dipendenza dei rispettivi comandi di armata
nel cui territorio risiedono. Ciascun campo assumerà perciò numerazione
corrispondente a quella del comando di armata da cui dipende ed avrà un centro
di mobilitazione il "Deposito Prigionieri di Guerra di Mantova"il
quale dipenderà dalla Delegazione della Commissione prigionieri di guerra
(presso il Ministro della Guerra di padova).
4° - Il
funzionamento di ciascun campo sarà regolato dai singoli comandi di armata sulle
seguenti basi:
all'atto dell'arrivo
dei prigionieri ai campi di concentramento i singoli comandi dei campi dovranno
subito provvedere:
Prigionieri
Ufficiali
Dovranno essere
subito suddivisi per nazionalità ed alloggiati in locali separati dalla rispettiva
truppa. Tutti poi senza eccezione di sorta, appena ultimato il periodo
contumaciale imposto dalle autorità sanitarie, dovranno a seconda della
nazionalità essere sgomberati sui seguenti campi di concentramento del Paese:
Ufficiali, alfieri,
apsiranti cadetti: prigionieri e disertori di nazionalità czeco-slovacca: Badia
di Sulmona;
Ufficiali, alfieri,
aspiranti cadetti: prigionieri e disertori di nazionalità polacca: Casagiove
(Caserta);
Ufficiali, alfieri,
aspiranti cadetti: prigionieri e disertori di nazionalità rumena: Cittaducale
(Aquila);
Ufficiali, alfieri,
aspiranti cadetti: prigionieri e disertori di nazionalià jugo-slava: Nocera
Umbra;
Ufficiali, alfieri,
aspiranti cadetti: prigionieri e disertori di nazionalità italiana: Luserna S.
Giovanni;
Ufficiali, alfieri,
aspiranti cadetti: prigionieri e disertori di altre nazionalità: Cassino;
Ufficiali, alfieri,
aspiranti cadetti: prigionieri e disertori di altre nazionalità: Polla
(Salerno).
Prigionieri di
truppa
Dovranno essere
subito suddivisi a seconda dellamloro nazionalità e con le prescritte modalità
in centurie, utilizzando per tal inquadramento nell'interno di ciascun campo i
graduati esistenti fra i prigionieri stessi. Tre o quattro centurie formeranno
una compagnia agli ordini di un ufficiale inferiore italiano, designato dal
comando di ciascun campo.
Per ogni prigioniero
dovrà pure essere subito compilata la cedola di cui alla lettera e).
I prigionieri di
truppa di nazionalità czecoslovacca ed italiana, appena espletate le prescritte
politiche contumaciali e amtricolari (e per quelli di nazionalità
czeco-slovacca anche quelle di accertamento da parte di competenti commissari)
dovranno per accertamento da parte di competenti commissari) dovranno per cura
del comando di ciascun campo essere sgomberati rispettivamente sul campo di
Avezzano (czeco-slovacchi) e su quello di Isernia (italiani).
Così pure qualora i
prigionieri di truppa per una ragione qualsiasi dovessero essere internati nel
territorio, dovranno con le prescritte modalità a seconda della nazionalità
essere sgomberati sui seguenti campi di concentramento del Paese:
Disertori,
prigionieri di truppa nazionalità polacca: S. Maria Capua Vetere;
Disertori,
prigionieri di truppa nazionalità rumena: Urbania;
Disertori,
prigionieri di truppa nazionalità jugo-slava: Casale D'Altamura;
Disertori,
prigionieri di truppa nazionalità czeco-slovacca: Avezzano;
Disertori,
prigionieri di truppa nazionalità italiana: Isernia;
Disertori,
prigionieri di truppa nazionalità italiana: Luserna S. Giovanni (Torino);
Disertori,
prigionieri di altre nazionalità: Servigliano.
È fatta facoltà agli
uffici informazioni delle singole armate di prelevare dai contingenti
prigionieri comunque affluiti ai rispettivi campi di concentramento tutti quei
prigionieri che, per la loro nazionalità, essi ritengano poter utilmente
impiegare nel servizio di informazioni e propaganda, prendendo all'uopo
preventivi accordi coll'ufficio ordinamento e mobilitazione di questo comando.
Anche per costoro
però prima che abbandonino il campo dovrà essere compilata la cedola di cui
sopra, da trasmettersi alla commissione di guera in Roma.
Contemporaneamente
alle operazioni di cui alla lettera a) le compagnie prigionieri dovranno
gradatamente ricevere l'inquadramento necessario per essere impiegate quali
riparti lavoratori. I comandi di armata interessati provvederanno a fornire il
personale di inquadramento e scorta scegliendolo sul complesso dei dipendenti
riparti fra gli ufficiali e militari di truppa di M. T. (classi 1876-77-78)
ovvero di calsse più anziana del 1890 se trattasi di presunti permanentemente
inabili alle fatiche di guerra, ovvero esonerati dal prestare servizio in prima
linea ( a mente delle circolari ministeriali 271 G. M. 1918 e 542 G. M. 1916 ).
Di massima si tenga
presente per tal inquadramento che per ogni compagnia formata con prigionieri
di nazionalità avversa alla causa degli alleati (tedesco-ungheresi) sono
sufficienti 7-8 ufficiali inferiori di cui un capitano e 10-12 milioni di
truppa (di cui almeno 5 ottimi graduati) mentre per le compagnie costituite con
elementi di nazionalità non contraria
alla causa degli alleati (jugoslavi, romeni, polacchi, ecc.) bastano 5-6
ufficiali inferiori e 8-10 militari di truppa. La scorta di massima deve
calcolarsi in base al 5-10% della forza.
Salvo eccezioni di
carattere sanitario entro 20 giorni dall'arrivo dei prigionieri ai campi di
concentramento le compagnie prigionieri lavoratori dovranno esser pronte a
muovere e come tali segnalate a questo comando (Ufficio Ordinamento e Mobilitazione)
dai comandi di armata.
a) Ai prigionieri di
guerra spetta il trattamento disciplinare di cui al paragrafo 373 del Servizio
in guerra-parte II.
b) Agli effetti del
servizio matricolare dovranno essere compilati per cura del comando di ciascun
campo e sotto perosnale responsabilità del suo comandante appositi elenchi dei
prigionieri e per ciascuno apposte cedole come già praticasi presso i campi di
concentramento del Paese, colle norme e modalità cui all'allegato n. 1.
c) Il servizio sanitario
(periodo contumaciale-misure profilattiche del caso, ecc.) verrà regolato dalle
singole intendenze di armata secondo le norme già all'uopo impartite
dall'intendenza generale, in accordo con l'Ispettore Sanitario Militare.
Altrettanto dicasi per il servizio viveri, vestiario, ecc.
d) Per il
trattamento economico sia del personale d'inquadramento e scorta sia dei
prigionieri di guerra vedi allegato n. 2.
e) Per quanto
riflette l'inoltro ed il ricevimento della corrispondenza dei prigionieri di
guerra vedi allegato n. 3.
f) I comandi di
armata entro il giorno 1° e 16 di ogni mese trasmetteranno uno specchio della
forza dei prigionieri di guerra presenti nei rispettivi campi alla data stessa,
conforme al modello annesso (vedi allegato n. 4).
Per il necessario
collegamento dei singoli campi di concentramento colla commissione prigionieri
di guerra presso il Ministero della Guerra si stabilirà in padova (presso il
comando della divisione territoriale di Padova) una delegazione della
commissione stessa composta di un ufficiale superiore delegato dalla medesima
(maggiore commissario CHIELI Federico). Di un ufficiale superiore delegato di
questo comando (maggiore M. T. PALIOTTI Gaetano) e di un ufficiale subalterno
segretario (tenente RIGHO Giovanni del comando di tappa di Padova). Detta
Delegazione dipenderà direttamente da questo comando (Ufficio Ordinamento e
Mobilitazione) per quanto riflette l'organizzazione e l'impiego delle compagnie
prigionieri sui lavori.
Perciò sotto la data
di pubblicazione della presente circolare la commissione prigionieri della zona
di guerra nominata provvisoriamente per l'immediata utilizzazione dei
prigionieri di guerra recentemente catturati deve considerarsi sciolta ed il
personale a disposizione di questo comando.
Si gradirà ricevere
entro il 15 del mese di ottobre p.v. assicurazione circa la compiuta
sistemazione dei suddetti campi di concentramento prigionieri avvertendo che
sarà quanto prima diramata per cura dell'Intendenza Generale la nuova raccolta
delle disposizioni di carattere permanente relative ai prigionieri di guerra ed
ai disertori del nemico con tutte le norme particolareggiate per la
sistemazione stessa.
IL
SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
Badoglio