REGNO
D'ITALIA
MINISTERO
DELL'INTERNO
DISPACCIO
TELEGRAFICO
Roma,
addì 14 novembre 1918
S.E.
Generale Diaz
Comando
Supremo
A suo telegramma N.
202.
Sono sostanzialmente d'accordo. Io ritengo che il primo atto che
formalmente si deve compiere è la dichiarazione di prigionieri di guerra di
tutti i militari che già appartennero all'esercito austro-ungarico, salvo a
consentire la liberazione ed il ritorno al domicilio di coloro che appartengono
alle terre da noi occupate.
Tale liberazione deve avvenire sotto due
condizioni:
primo, che sia opportunamente verificata l'appartenenza
territoriale suddetta;
secondo, che l'individuo non risulti per se stesso
temibile. Tali norme io dichiarai ai deputati del trentino che si sarebbero
dovute applicare agli italiani redenti e non vi sarà quindi nessuna ragione per
non applicarli ugualmente a quelli di nazionalità slava. Resta bene inteso che
nella esecuzione di tali criteri gioverà evitare ogni forma di inutile durezza
che inasprisce gli animi senza risultato pratico.
PRESIDENTE
CONSIGLIO MINISTRI
Orlando
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