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domenica 24 marzo 2019

Norme Amministrative riguardanti i Prigionieri di Guerra II Guerra Mondiale


 Parte IV
TITOLO VIII
MILITARI ALLE DIPENDENZE DEL MINISTERO DELL’AFRICA ITALIANA

In tutti i casi nei quali non sia diversamente  disposto dal regolamento finanziario e contabile dei prigionieri di guerra appartenenti alle Forze militari terrestri dell’A.O.I, delle truppe libiche e del disciolto corpo di polizia dell’A.I. sarà provveduto con le stesse norme riguardanti i militari del R. Esercito.
Sono devolute alla competenza del Ministero dell’Africa Italiana l’esame e le decisioni in merito alle domande e liquidazioni di cui al Titolo II nn. 1 e 4 e IV per i detti prigionieri di guerra rimpatriati e per le famiglie di quelli deceduti in prigionia.
1.           Conseguentemente:
a)       i centri alloggio trasmetteranno al Ministero dell’A.I., per i prigionieri di cui trattasi, la seconda copia del questionario allegato 1);
b)       i distretti militari di cui ai Titoli II e IV – comma 1 – si limiteranno a ricevere le domande degli interessati, ed assicurarsi che – ove richiesto – siano corredate della documentazione prescritta dalle presenti norme e, dopo aver compiuto in merito quegli atti istruttori preliminari, che fossero ritenuti necessari per meglio completare ed illustrare le richieste degli istanti ed inoltrare le domande stesse al ministero dell’africa italiana, il quale disporrà per la partecipazione delle decisioni agli interessati e per i conseguenti pagamenti a mezzo dei distretti medesimi;
2            Sono pure devolute alla competenza del Ministero dell’Africa Italiana le decisioni in merito ai periodi di licenza ordinaria coloniale maturati prima della cattura e da concedersi ai soli effetti economici ai reduci dalla prigionia appartenenti alle forze militari terrestri dell’A.O.I. alle truppe libiche ed al disciolto corpo di polizia dell’A.I., nonché ai congiunti degli appartenenti medesimi deceduti in prigionia.
Le relative domande presentate dagli interessati dovranno, dai centri alloggio e dai distretti, essere trasmesse al Ministero dell’Africa Italiana, che disporrà, in caso di accoglimento, per i conseguenti pagamenti a mezzo dei distretti di cui ai Titoli II e IV.

3                     Nessuna aliquota di licenza ordinaria coloniale compete ai militari i quali non avessero compiuto, all’atto della cattura dodici mesi di effettivo servizio nell’Africa Italiana;


4                     Per i reduci appartenenti alle forze militari terrestri dell’A.O.I., i centri alloggio sono autorizzati a liquidare l’indennità perdita bagaglio agli ufficiali e marescialli, che facciano domanda, indicando la specie, la quantità ed il prezzo degli effetti costituenti il loro bagaglio personale e militare perduto nella circostanza od in dipendenza della loro cattura;

5                     Le comunicazioni che a tenore delle presenti norme debbono essere dirette al Ministero dell’Africa Italiana, dovranno essere indirizzate al servizio liquidazioni militari reduci dalla prigionia.

TITOLO IX

NORME CONTABILI


Tutti i pagamenti effettuai ai reduci ed alle loro famiglie (anche a titolo di anticipazioni ai sensi dell’art, 41 del R.D.L. 19 maggio1941, n.583) graveranno sul capitolo spese di guerra fino al 31 dicembre 1944. Dal 1° gennaio 1945 invece faranno carico sull’apposito capitolo “prigionieri” inscritto a bilancio.
I rendiconti relativi alle liquidazioni alle liquidazioni effettuate ai reduci saranno inviati mensilment dai centri alloggio (o enti che funzionano come tali) alle ragionerie centrali dei rispettivi ministeri da cui dipendono.

TITOLO X

PARTICOLARI COMPITI DELL’UFFICIO AMMINISTRAZIONE

PERSONALI MILITARI VARI

In aggiunta alle incombenze attribuite dai titoli procedenti, l’ufficio amministrazione personali militari veri, nella sua qualità di ente al quale debbono convergere tutti i dati relativi ai pagamenti effettuati a qualunque titolo ai prigionieri e alle famiglie dei militari del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica, dei RR. Carabinieri, della R. Guardia di Finanza, delle Forze terrestri A.O.I., delle truppe libiche, del disciolto corpo di polizia dell’A.I. e della disciolta milizia e quelli riguardanti le rimesse di crediti alle famiglie e i rilievi di conto qualunque sia la F.A. di appartenenza dei militari interessati, provvederà a:

1.               Compilare apposita scheda individuale nella quale annotare tutti i dati relativi al pagamento a qualunque titolo effettuati ai prigionieri e alle famiglie;
2.               Segnalare ai Ministeri di pertinenza dei reduci le eventuali differenze fra le indicazioni fornite da queste e i dati in suo possesso;
3.               provvedere in base agli elenchi compilati dalla Potenza detentrice e rimessi dal Ministero della Guerra- direzione generale dei servizi di commissariato amministrativi – al controllo, per tutti i militari delle FF.AA. delle rimesse alle famiglie dei prigionieri di guerra e dei rilievi di conto reduci, tenendo distinte:
a)       le somme relative alle rimesse;
b)       le somme relative ai crediti dei prigionieri di guerra;

4.               Tener conto con appositi sviluppi delle somme pagate distintamente per ciascuno Stato interessato;
5.               Compilare e trasmettere al Ministero del Tesoro – Ragioneria generale dello Stato – tramite la Ragioneria centrale del Ministero della Guerra- la situazione mensile delle somme pagate a titolo di rimesse e dei rilievi di conto dei prigionieri di guerra conforme all’allegato n.4.
6.               Segnalare bimestralmente al Ministero della Guerra – Direzione generale dei servizi di commissariato amministrativi che ne informerà l’Alto Commissario per i prigionieri di guerra, le somme non potute pagare per irreperibilità degli interessati o per altre cause, distinte per rimesse o rilievi di conto.


TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1                 Dalla data di ricezione delle presenti norme tutti gli enti non più contemplati dalle disposizioni in esse contenute, fra quelli incaricati provvedere alla liquidazione delle competenze a qualunque titolo dovute ai reduci, trasmetteranno all’ente cui tale incombenza è devoluta tutti i dati concernenti il reduce con l’indicazione dei pagamenti effettuati.
In particolare:
a)     gli enti non contemplati dal precedente Titolo I i quali abbiano effettuato in tutto o in parte liquidazione di assegni ai reduci, dopo aver fatto compilare o redatto direttamente sulla base degli elementi dichiarati dai reduci stessi, in duplice copia il questionario di cui al n.1 del Titolo I, trasmetteranno tutto il fascicolo amministrativo all’ente incaricato della liquidazione delle eventuali rimanenze (v. Titolo II) per la definizione di quanto ancora dovuto al reduce. Cureranno altresì la trasmissione delle due copie del questionario nei modi indicati dal n.7 suddetto;
b)     gli enti di tutte le F.A. che in passato hanno effettuato le liquidazioni (totali o parziali) di estratti di conto si atterranno alle disposizioni del titolo I, n.4, trasmettendo all’ufficio amministrazione personale militari vari presso il ministero della Guerra, gli estratti dei quali sono in possesso con l’indicazione delle somme pagate.

2.        Le presenti norme per la parte riguardante i prigionieri nazionali abrogano ogni altra disposizione contraria o incompatibile.

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