TITOLO VIII
MILITARI ALLE DIPENDENZE DEL
MINISTERO DELL’AFRICA ITALIANA
In tutti i casi nei quali non sia diversamente disposto dal regolamento finanziario e
contabile dei prigionieri di guerra appartenenti alle Forze militari terrestri
dell’A.O.I, delle truppe libiche e del disciolto corpo di polizia dell’A.I.
sarà provveduto con le stesse norme riguardanti i militari del R. Esercito.
Sono devolute alla competenza del Ministero
dell’Africa Italiana l’esame e le decisioni in merito alle domande e
liquidazioni di cui al Titolo II nn. 1 e 4 e IV per i detti prigionieri di
guerra rimpatriati e per le famiglie di quelli deceduti in prigionia.
1.
Conseguentemente:
a)
i centri alloggio trasmetteranno al Ministero
dell’A.I., per i prigionieri di cui trattasi, la seconda copia del questionario
allegato 1);
b) i distretti militari di cui
ai Titoli II e IV – comma 1 – si limiteranno a ricevere le domande degli
interessati, ed assicurarsi che – ove richiesto – siano corredate della
documentazione prescritta dalle presenti norme e, dopo aver compiuto in merito
quegli atti istruttori preliminari, che fossero ritenuti necessari per meglio
completare ed illustrare le richieste degli istanti ed inoltrare le domande
stesse al ministero dell’africa italiana, il quale disporrà per la
partecipazione delle decisioni agli interessati e per i conseguenti pagamenti a
mezzo dei distretti medesimi;
2 Sono pure
devolute alla competenza del Ministero dell’Africa Italiana le decisioni in
merito ai periodi di licenza ordinaria coloniale maturati prima della cattura e
da concedersi ai soli effetti economici ai reduci dalla prigionia appartenenti
alle forze militari terrestri dell’A.O.I. alle truppe libiche ed al disciolto
corpo di polizia dell’A.I., nonché ai congiunti degli appartenenti medesimi
deceduti in prigionia.
Le relative domande presentate dagli interessati
dovranno, dai centri alloggio e dai distretti, essere trasmesse al Ministero
dell’Africa Italiana, che disporrà, in caso di accoglimento, per i conseguenti
pagamenti a mezzo dei distretti di cui ai Titoli II e IV.
3
Nessuna aliquota di licenza ordinaria coloniale compete
ai militari i quali non avessero compiuto, all’atto della cattura dodici mesi
di effettivo servizio nell’Africa Italiana;
4
Per i reduci appartenenti alle forze militari terrestri dell’A.O.I., i
centri alloggio sono autorizzati a liquidare l’indennità perdita bagaglio agli
ufficiali e marescialli, che facciano domanda, indicando la specie, la quantità
ed il prezzo degli effetti costituenti il loro bagaglio personale e militare
perduto nella circostanza od in dipendenza della loro cattura;
5
Le comunicazioni che a tenore delle presenti norme debbono essere
dirette al Ministero dell’Africa Italiana, dovranno essere indirizzate al
servizio liquidazioni militari reduci dalla prigionia.
TITOLO IX
NORME CONTABILI
Tutti i pagamenti effettuai ai reduci ed alle loro
famiglie (anche a titolo di anticipazioni ai sensi dell’art, 41 del R.D.L. 19
maggio1941, n.583) graveranno sul capitolo spese di guerra fino al 31 dicembre
1944. Dal 1° gennaio 1945 invece faranno carico sull’apposito capitolo
“prigionieri” inscritto a bilancio.
I rendiconti relativi alle liquidazioni alle
liquidazioni effettuate ai reduci saranno inviati mensilment dai centri
alloggio (o enti che funzionano come tali) alle ragionerie centrali dei
rispettivi ministeri da cui dipendono.
TITOLO X
PARTICOLARI COMPITI DELL’UFFICIO AMMINISTRAZIONE
PERSONALI MILITARI VARI
In aggiunta alle incombenze attribuite dai titoli
procedenti, l’ufficio amministrazione personali militari veri, nella sua
qualità di ente al quale debbono convergere tutti i dati relativi ai pagamenti
effettuati a qualunque titolo ai prigionieri e alle famiglie dei militari del
R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica, dei RR. Carabinieri, della
R. Guardia di Finanza, delle Forze terrestri A.O.I., delle truppe libiche, del
disciolto corpo di polizia dell’A.I. e della disciolta milizia e quelli
riguardanti le rimesse di crediti alle famiglie e i rilievi di conto qualunque
sia la F.A. di appartenenza dei militari interessati, provvederà a:
1.
Compilare apposita scheda individuale nella quale annotare tutti i dati
relativi al pagamento a qualunque titolo effettuati ai prigionieri e alle
famiglie;
2.
Segnalare ai Ministeri di pertinenza dei reduci le eventuali differenze
fra le indicazioni fornite da queste e i dati in suo possesso;
3.
provvedere in base agli elenchi compilati dalla Potenza detentrice e
rimessi dal Ministero della Guerra- direzione generale dei servizi di commissariato
amministrativi – al controllo, per tutti i militari delle FF.AA. delle rimesse
alle famiglie dei prigionieri di guerra e dei rilievi di conto reduci, tenendo
distinte:
a) le somme relative alle
rimesse;
b) le somme relative ai crediti
dei prigionieri di guerra;
4.
Tener conto con appositi sviluppi delle somme pagate distintamente per
ciascuno Stato interessato;
5.
Compilare e trasmettere al Ministero del Tesoro – Ragioneria generale
dello Stato – tramite la Ragioneria centrale del Ministero della Guerra- la situazione
mensile delle somme pagate a titolo di rimesse e dei rilievi di conto dei
prigionieri di guerra conforme all’allegato n.4.
6.
Segnalare bimestralmente al Ministero della Guerra – Direzione generale
dei servizi di commissariato amministrativi che ne informerà l’Alto Commissario
per i prigionieri di guerra, le somme non potute pagare per irreperibilità
degli interessati o per altre cause, distinte per rimesse o rilievi di conto.
TITOLO XI
DISPOSIZIONI FINALI E
TRANSITORIE
1
Dalla data di ricezione delle presenti norme tutti gli
enti non più contemplati dalle disposizioni in esse contenute, fra quelli
incaricati provvedere alla liquidazione delle competenze a qualunque titolo
dovute ai reduci, trasmetteranno all’ente cui tale incombenza è devoluta tutti i
dati concernenti il reduce con l’indicazione dei pagamenti effettuati.
In
particolare:
a) gli enti non contemplati dal
precedente Titolo I i quali abbiano effettuato in tutto o in parte liquidazione
di assegni ai reduci, dopo aver fatto compilare o redatto direttamente sulla
base degli elementi dichiarati dai reduci stessi, in duplice copia il
questionario di cui al n.1 del Titolo I, trasmetteranno tutto il fascicolo
amministrativo all’ente incaricato della liquidazione delle eventuali rimanenze
(v. Titolo II) per la definizione di quanto ancora dovuto al reduce. Cureranno
altresì la trasmissione delle due copie del questionario nei modi indicati dal
n.7 suddetto;
b) gli enti di tutte le F.A.
che in passato hanno effettuato le liquidazioni (totali o parziali) di estratti
di conto si atterranno alle disposizioni del titolo I, n.4, trasmettendo
all’ufficio amministrazione personale militari vari presso il ministero della
Guerra, gli estratti dei quali sono in possesso con l’indicazione delle somme
pagate.
2. Le presenti norme per la parte
riguardante i prigionieri nazionali abrogano ogni altra disposizione contraria
o incompatibile.
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