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domenica 24 marzo 2019

Norme Amministrative riguardanti i Prigionieri di Guerra. II Guerra Mondiale

Parte II


 Parte II


TITOLO I
LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI PRIGIONIA

All'atto del rientro in Patria i reduci saranno fatti affluire rispettivamente:
-                  R. Esercito, forze terrestri A.O.I., truppe libiche, disciolta P.A.I., e disciolta Milizia: ai centri alloggio;
-                  R. Marina: ai comandi ed enti  della R. marina presenti o più vicini alla sede di sbarco o di arrivo dei reduci stessi;
-                  R. Aeronautica: ai centri alloggio.
Per i reduci  abbisognevoli di cure funzionano come centri alloggio gli ospedali ed i convalescenziari cui essi vengono avviati.
Gli enti di cui sopra, provvederanno a:
1.- Fare compilare immediatamente al reduce, in triplice originale, la parte A del questionario allegato 1: in un secondo tempo provvederanno a completarlo nella parte  B dei dati relativi alle somme dovute e pagate come indicato nella stessa parte  del questionario stesso;
2. - Liquidare agli interessati gli assegni di grado - assegni fissi e soprassoldo di operazioni intero - per la durata della permanenza presso il centro o la degenza presso ospedali e convalescenziari.
3.- Concedere una licenza di due mesi con assegni - assegni fissi, soprassoldo di operazioni intero e razione viveri in contanti - liquidandone anticipatamente in unica soluzione il relativo ammontare;
4.- ritirare ai reduci  gli estratti conto in loro possesso liquidando immediatamente il 50%  del relativo ammontare secondo le norme indicate nel successivo  titolo II: Tali originali completati dell'annotazione concernente  l'anticipo del 50% corrisposto, dovranno essere immediatamente  rimessi per tutti i reduci indistintamente all'ufficio amministrazione e personali vari  presso il Ministero della Guerra. Copia conforme di tale documento dovrà essere rilasciata all'interessato;
5.- Liquidare [1] sulla base dei dati contenuti nella parte A del questionario, le competenze spettanti per il periodo di prigionia ai sensi  dell'art. 40 del R.D.L.19 maggio 1941, n. 583 e successive norme integratrici. Per i militari del R. Marina in luogo di tali liquidazioni, dovranno essere effettuate  le anticipazioni di cui al titolo VI n.3.
A tal fine dovrà tenersi conto che:
a)               il credito del reduce deve essere computato dal giorno di inizio della prigionia, dispersione o internamento, a quello di arrivo al centro alloggio. Gli assegni sono quelli iniziali del grado rivestito, a meno che il diritto ad eventuali scatti di stipendio, trattamento  da 1° Capitano e 1° Tenente, o conseguente all'incarico del grado superiore  non risulti comprovato da documenti attendibili ( libretto assegni, busta stipendio, documenti matricolari, annuario ecc.);
b)              dal credito anzidetto deve detrarsi  l'ammontare complessivo:
aa)       delle somme anticipate dalla Potenza detentrice  dalla data della cattura  a quello dell'imbarco per il rientro in patria, a titolo di assegni dovuti durante la prigionia ai sensi dell'art.23 della convenzione di Ginevra. Per le Potenze che corrispondono tali anticipazioni (V: all. ") il relativo ammontare mensile risulta  indicato dall'unito allegato n.2: dato poi che si presume che esse siano state sempre corrisposte , dovranno essere integralmente  dedotte indipendentemente  da eventuali dichiarazioni in contrario dei reduci.
In ogni altro caso per le Potenze non indicate dall'allegato n.2, tale detrazione dovrà esser effettuata  solo qualora dalla dichiarazione del reduce, debitamente  controllata  dalla commissione interrogatrice, risulti che la Potenza detentrice gli abbia corrisposto anticipazioni di assegni. Nessuna ritenuta a tale titolo deve invece esser effettuata ai dispersi, ai presunti tali perché sbandati, ed ai militari sottrattisi dalla prigionia  (per questi ultimi beninteso dal giorno della fuga  dal campo di concentramento). Tale posizione deve in ogni caso risultare dal nulla osta  della commissione interrogatrice di cui al successivo n. 6 del presente titolo;
bb)           delle somme anticipate, dal giorno della cattura o dispersione a due mesi dopo il rimpatrio, alla famiglia - originaria o acquisita - ai sensi dell'art. 41 del R.D.L. 19 maggio 1941, n.583 anche se la famiglia risieda in territorio tuttora occupato, somme che si presumono sempre corrisposte indipendentemente dalle dichiarazioni in contrario degli interessati.
Tali anticipazioni vanno calcolate a debito del reduce per l'importo derivante dall'applicazione di tutti i provvedimenti che hanno determinato variazioni nella misura delle anticipazioni stesse;
c)               le quote cessioni stipendio, premi di assicurazione ritenute per conto rimonta ed altre, rimaste soppresse durante la prigionia,
d)              gli eventuali anticipi fatti ai reduci in conto averi. In tali voci non vanno comprese le somme liquidate ai sensi dei precedenti nn.2, 3 e 4.
6 - Deve in ogni caso ricordarsi che:
a)               per i militari - esclusi i graduati e militari di truppa - i pagamenti di cui al precedente n. 5 dovranno essere effettuati previo rilascio del "nulla osta" della commissione interrogatrice dei prigionieri di guerra. Ai militari di qualunque grado nei cui confronti si debbono eseguire inchieste o procedere ad un supplemento di istruttorio potrà essere anticipata solo metà degli assegni spettanti: per l'altra metà: vedi Titolo II, n.4;
b)              l'indennità alloggio compete solo al personale che ne ha diritto per le disposizione del tempo di pace (artt. 33 e 34 del t.u. sugli assegni), circolare 219 G.M. 1929;
c)               al personale protetto si applicano le stesse detrazioni che, per il titolo di cui al precedente n.5 sono fatte agli altri prigionieri di guerra. La differenza tra la somma in tal modo ritenuta e quelle di fatto percepite dagli interessati in Inghilterra - quali risultano dall'apposita colonna dell'allegato n.2 - deve essere considerata dovuta a titolo di prestazione d'opera.
7.- Trattenere una copia del questionario di cui all'allegato n.1 all'ufficio amministrazione personali militari vari presso il ministero della guerra e altra copia agli enti di cui al Titolo II. La terza copia verrà allegata al titolo di pagamento. Per i prigionieri di guerra già rimpatriati detto questionario dovrà essere compilato - ove possibile- sulla base  dei dati in possesso del centro alloggio, in duplice esemplare da trasmettere all'Ufficio suddetto e agli enti indicati al Titolo II;
8 - Versare al più presto in Tesoreria o agli aventi diritto le somme trattenute ai sensi del precedente n.5 lettera c);
9 - Segnalare agli enti che per ogni Forza Armata (v.all.n 3) al pagamento delle anticipazioni di cui all'art. 41 del R.D.L. 19 maggio 1941, n. 583 l'avvenuto rientro in Patria del militare indicando altresì la decorrenza dalla quale le anticipazioni stesse dovranno essere fatte cessare: tale decorrenza resta fissata a due mesi dopo il rientro in Patria del reduce (v. n. 5 lett. bb)
Per i reduci le cui famiglie risiedono in territorio tuttora non accessibile, le segnalazioni in questione saranno effettuate a suo tempo non appena liberata la località nella quale, sulla base delle indicazioni fornite dal reduce, si presume risieda, la di lui famiglia;
10 - Per i soli reduci appartenenti alle Forze militari terrestri dell'A.O.I., vedi altresì Titolo VIII, n.4);
11 - Segnalare alla Croce Rossa italiana, Via Puglie  n.6, il recapito del reduce, qualora questi dichiari che siano rimasti presso la potenza detentrice effetti personali o valori di proprietà.

TITOLO II.
LIQUIDAZIONE DELLE EVENTUALI RIMANENZE

Alla definizione di tutte le questioni comunque connesse alla liquidazione delle competenze ai reduci dalla prigionia e di tutte le pratiche indicate nel presente titolo provvedono:
-   R.Esercito, R. Guardia di Finanza e disciolta Milizia: distretto militare  di residenza del reduce, o, in caso di reimpiego e previsto reimpiego, il distretto militare nella cui giurisdizione trovasi il centro alloggio;
-   R. Marina: enti indicati al successivo Titolo VI;
-   R. Aeronautica: ufficio autonomo per l'amministrazione delle gestioni speciali - Roma;
-   Forze Terrestri A.O.I. truppe libiche e disciolto corpo di polizia A.I.: Ministero dell'Africa Italiana.

1.- Gli Enti di cui sopra, riceveranno [2] le istanze che i reduci possono presentare entro un anno dalla cessazione della guerra o dal rimpatrio qualora lo sbarco sia avvenuto dopo, per ottenere la liquidazione di eventuali rimanenze da essi pretese e sempre quando sia comprovato che siano state corrisposte in tutto o in parte, le somme trattenute in sede di liquidazione ai sensi del n.5 del precedente Titolo I.
In conseguenza di ciò gli enti in questione:
a)          per le somme anticipate dalla Potenza detentrice ai sensi dell'art. 23 della Convenzione di Ginevra, invieranno al Ministero della Guerra [3] - direzione Generale  dei servizi di Commissariato ed amministrativi - le domande  stesse corredate di tutti i documenti ufficiali eventualmente rilasciati dalla Potenza detentrice e che saranno ritirati ai reduci previa sostituzione con una copia autentica. Il Ministero della Guerra  le trasmetterà all'Ufficio dell'Alto Commissariato per i prigionieri di guerra per le ulteriori necessarie notizie richieste alle Potenze detentrici:
b)         per le anticipazioni di cui all'art. 41 del R.D.L. 19 maggio 1941, n. 583, effettueranno direttamente i necessari accertamenti tenendo conto che per tutta la durata della prigionia  dovrà essere cronologicamente comprovato con appositi documenti (certificati di residenza, dichiarazioni di sfollamento, ecc) dove la famiglia ha risieduto di volta in volta e se gli enti, cui ciò incombeva, hanno o meno concesso tali anticipazioni.
Qualora risulti comprovato che per taluni mesi le anticipazioni non furono corrisposte, dovranno effettuare il rimborso di quanto indebitamente trattenuto, in base ai dati contenuti nel questionario all.1, che il centro alloggio ha lo rimesso.
         2.- Riceveranno entro gli stessi termini di cui  al precedente n.1, le domande con le quali i reduci reclamino somme od oggetti preziosi sequestrati all'atto della cattura, o depositati volontariamente presso la Potenza detentrice e non più restituiti, o retribuzioni per prestazioni di lavoro rimaste insolute . Tali domande, che dovranno essere compilate con particolare diligenza in modo che risulti specificata ogni circostanza di tempo e di luogo per facilitare  i successivi controlli e accertamenti, dovranno contenere tra l'altro: generalità del militare , grado, località  e data di nascita, corpo presso cui prestava  servizio all'atto della località presso cui prestava servizio all'atto della cattura, località della cattura  e data della medesima , località ove trascorse la prigionia e numero del campo, il numero di matricola  quale prigioniero di guerra , data  del rimpatrio e domicilio eletto all'atto del rimpatrio.
         Le domande in questione con la relativa documentazione dovranno essere inviate per tutti i reduci indistintamente al Ministero della Guerra - Direzione Generale Servizi Commissariato ed Amministrativi [4] - che ne interesserà l'Alto Commissario per i prigionieri di guerra per i necessari accertamenti presso la Potenza detentrice.
3.- Corrisponderanno ai reduci inviati dagli ospedali e convalescenziari in licenza di convalescenza, gli assegni spettanti ai sensi del R.D.L. 19 maggio 1941, n,583, e relative norme esecutive, per la durata della licenza stessa.
4.- Liquideranno ai reduci di cui al n.6 - lett.a) - del titolo 1 ai quali  come è noto in dipendenza di eventuali inchieste o supplemento di istruttoria  disposti nei loro confronti, fosse stato concesso il solo anticipo del 50%  sulla liquidazione, la rimanente metà a conguaglio, una volta beninteso ultimati tali accertamenti e previa  esibizione del prescritto nulla osta della Commissione interrogatrice.
5.- Daranno comunicazione all'Ufficio amministrazione personali militari vari presso il Ministero ella Guerra , tutti i pagamenti effettuati in base ai precedenti nn. 1, 3 e 4.

TITOLO III
LIQUIDAZIONE DEI SALDI DI CONTO DEI PRIGIONIERI DI GUERRA NOTIFICATI DALLE POTENZE DETENTRICI

L'ufficio amministrazioni personali vari presso il Ministero della Guerra, appena in possesso degli estratti di conto ritirati ai reduci di tutte le FF.AA. dal centro alloggio, e accertato che la somma in esso indicata concordi con quella risultante dagli elenchi dei prigionieri di guerra rimessi dalla Potenza detentrice, provvederà a:
-                  effettuare direttamente la liquidazione del residuo 50% o della minore somma eventualmente dovuta, ove trattisi d militari del R.E., della R. Guardia di Finanza e della disciolta Milizia;
-                  inviare conferma dell'esistenza del credito segnalato, ai Ministeri della Marina Aeronautica e Africa  Italiana per il conseguente pagamento ai militari da questi dipendenti.
A tal fine giova tenere presente che:
1.               Il cambio da applicarsi per la sistemazione dei rapporti di credito con la Potenza detentrice è quello in vigore al momento della liquidazione. Tale cambio è, con carattere indicativo e fino a nuova contraria disposizione fissato provvisoriamente nelle seguenti misure:




I


II
Dollaro S.U.A. ………………………………………………………….Lit.
 18
100
Lira Sterlina………………………………………………………………."
 72
400
Franco francese……………………………………………………………"
   0,3788
-
Rupia indiana…………………………………………………………….."
   5,40
30
Franco svizzero……………………………………………………………"
   4,44
-
Lira egiziana………………………………………………………………."
 73
410
Lira australiana……………………………………………………………."
 57,60
320
Lira palestinese……………………………………………………………."
 72
400
Fr albanese…………………………………………………………………"
   6,25
-
100 dinari…………………………………………………………………."
 44,40
-
100 lei……………………………………………………………………..."
 13,9431
-
100 leva……………………………………………………………………"
 23,58
-
100 pengos………………………………………………………….…….."
385,205
-
1 r Mark……………………………………………………………………"
   7,80
-
100 kuna………………………………………………………………...…"
  44,40
-
100 drakme………………………………………………………………..."
 14,31
-
1 lira siriana……………………………………………………………….."
   8,06
-

2.               Qualora sul rilievo di conto siano distinte le somme provenienti da anticipazioni di assegni da quelle provenienti da prestazioni di lavoro, si applicherà per le prime provvisoriamente il cambio di cui alla prima colonna e per le seconde quello di cui alla seconda colonna. Qualora tale distinzione non risulti dal rilievo di conto, questo sarà pagato tutto al cambio di cui alla seconda colonna nei casi in cui tale cambio è indicato.
3.               I cambi indicati alla colonna II non sono in alcun caso applicabili per le liquidazioni già effettuate anteriormente al 27 marzo 1944.
4.               Nei casi in cui i rilievi di conto portati dai reduci non concordino con dati contenuti negli elenchi della Potenza detentrice dovranno essere presi come base delle liquidazioni i dati contenuti negli elenchi stessi, salvo per la differenza a dare corso alla procedura di cui al successivo n.5: le somme eventualmente corrisposte in più a titolo di anticipo del 50% a cura dei centri alloggio (v. Titolo I, n.4) dovranno essere recuperate a cura degli enti incaricati della liquidazione  dei saldi d conto, enti i quali ne informeranno quelli che amministrano i reduci.
5.               Quando sulla autenticità o regolarità dell'estratto di conto sorgano fondati dubbi che non possano essere risolti con il confronto con gli elenchi pervenuti dalla Polizia detentrice oppure quando il reduce per qualsiasi motivo non sia in grado di produrre gli estratti di conto o si dichiari creditore di importi che no risultino annotati nell'estratto conto stesso, per tutti i reduci indistintamente dovrà  essere informato il Ministero della Guerra - Direzione Generale Servizi Commissariato ed Amministrativi - il quale deciderà in proposito dopo aver interessato, se sarà il caso l'Alto Commissario per i prigionieri di guerra per i necessari accertamenti presso la Potenza detentrice. Nel frattempo nessuna somma o acconto dovrà essere corrisposta all'interessato.
6.               Per i prigionieri rimpatriati clandestinamente, per i quali entro i sei mesi dal rimpatrio non fosse pervenuto dalla potenza detentrice l'ammontare del credito di conto a cura  degli enti indicati per ciascuna Forza Armata dal precedente Titolo II, sarà provveduto, sentito l'Alto Commissariato per i prigionieri di guerra e sulla base delle risultanze della Commissione interrogatrice dei prigionieri di guerra, alla ricostruzione del credito stesso, mediante l'accreditamento delle anticipazioni e delle paghe che avrebbero dovuto essere corrisposte  dalla Potenza detentrice e l'addebitamento delle anticipazioni effettivamente corrisposte e delle rimesse nelle valute in cui  sono state fatte.
7.               Gli enti della R. Marina, R. Aeronautica e Africa Italiana  che effettuano la liquidazione  dei saldi di conto, sono tenuti ad effettuare le comunicazioni di cui al Titolo II, n.5


[1] Per la R. Marina provvederanno gli enti indicati al titolo VI e per  la R. Aeronautica quelli indicati al titolo VII.
[2] Per i militari dipendenti dal Ministero A.1 vedi norme contenute nel titolo VIII.
[3] Per la R. Marina Aeronautica e militari dipendenti dal Ministero dell' A.I., v. disposizioni particolari contenute ai titoli VI, VII e VIII.
[4] Per i militari dipendenti da Ministeri della Marina, Aeronautica  e Africa Italiana, dovrà darsi comunicazione per conoscenza, di tali trasmissioni ai rispettivi Ministeri

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