Parte II
Parte II
TITOLO I
LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI
PRIGIONIA
All'atto del rientro in Patria i reduci saranno
fatti affluire rispettivamente:
-
R. Esercito, forze terrestri A.O.I., truppe libiche, disciolta P.A.I.,
e disciolta Milizia: ai centri alloggio;
-
R. Marina: ai comandi ed enti
della R. marina presenti o più vicini alla sede di sbarco o di arrivo
dei reduci stessi;
-
R. Aeronautica: ai centri alloggio.
Per i reduci
abbisognevoli di cure funzionano come centri alloggio gli ospedali ed i
convalescenziari cui essi vengono avviati.
Gli enti di cui sopra, provvederanno a:
1.- Fare compilare immediatamente al reduce, in
triplice originale, la parte A del questionario allegato 1: in un secondo tempo
provvederanno a completarlo nella parte
B dei dati relativi alle somme dovute e pagate come indicato nella
stessa parte del questionario stesso;
2. - Liquidare agli interessati gli assegni di grado
- assegni fissi e soprassoldo di operazioni intero - per la durata della
permanenza presso il centro o la degenza presso ospedali e convalescenziari.
3.- Concedere una licenza di due mesi con assegni -
assegni fissi, soprassoldo di operazioni intero e razione viveri in contanti -
liquidandone anticipatamente in unica soluzione il relativo ammontare;
4.- ritirare ai reduci gli estratti conto in loro possesso
liquidando immediatamente il 50% del
relativo ammontare secondo le norme indicate nel successivo titolo II: Tali originali completati
dell'annotazione concernente l'anticipo
del 50% corrisposto, dovranno essere immediatamente rimessi per tutti i reduci indistintamente
all'ufficio amministrazione e personali vari
presso il Ministero della Guerra. Copia conforme di tale documento dovrà
essere rilasciata all'interessato;
5.- Liquidare [1]
sulla base dei dati contenuti nella parte A del questionario, le competenze
spettanti per il periodo di prigionia ai sensi
dell'art. 40 del R.D.L.19 maggio 1941, n. 583 e successive norme
integratrici. Per i militari del R. Marina in luogo di tali liquidazioni,
dovranno essere effettuate le
anticipazioni di cui al titolo VI n.3.
A tal fine dovrà tenersi conto che:
a)
il credito del reduce deve essere computato dal giorno di inizio della
prigionia, dispersione o internamento, a quello di arrivo al centro alloggio.
Gli assegni sono quelli iniziali del grado rivestito, a meno che il diritto ad
eventuali scatti di stipendio, trattamento
da 1° Capitano e 1° Tenente, o conseguente all'incarico del grado
superiore non risulti comprovato da
documenti attendibili ( libretto assegni, busta stipendio, documenti
matricolari, annuario ecc.);
b)
dal credito anzidetto deve detrarsi
l'ammontare complessivo:
aa) delle somme anticipate dalla Potenza detentrice dalla data della cattura a quello dell'imbarco per il rientro in
patria, a titolo di assegni dovuti durante la prigionia ai sensi dell'art.23
della convenzione di Ginevra. Per le Potenze che corrispondono tali
anticipazioni (V: all. ") il relativo ammontare mensile risulta indicato dall'unito allegato n.2: dato poi
che si presume che esse siano state sempre corrisposte , dovranno essere
integralmente dedotte
indipendentemente da eventuali
dichiarazioni in contrario dei reduci.
In ogni altro caso per le
Potenze non indicate dall'allegato n.2, tale detrazione dovrà esser
effettuata solo qualora dalla
dichiarazione del reduce, debitamente
controllata dalla commissione
interrogatrice, risulti che la Potenza detentrice gli abbia corrisposto
anticipazioni di assegni. Nessuna ritenuta a tale titolo deve invece esser effettuata
ai dispersi, ai presunti tali perché sbandati, ed ai militari sottrattisi dalla
prigionia (per questi ultimi beninteso
dal giorno della fuga dal campo di
concentramento). Tale posizione deve in ogni caso risultare dal nulla osta della commissione interrogatrice di cui al
successivo n. 6 del presente titolo;
bb)
delle somme anticipate, dal giorno della cattura o dispersione a due
mesi dopo il rimpatrio, alla famiglia - originaria o acquisita - ai sensi
dell'art. 41 del R.D.L. 19 maggio 1941, n.583 anche se la famiglia risieda in
territorio tuttora occupato, somme che si presumono sempre corrisposte
indipendentemente dalle dichiarazioni in contrario degli interessati.
Tali anticipazioni vanno
calcolate a debito del reduce per l'importo derivante dall'applicazione di
tutti i provvedimenti che hanno determinato variazioni nella misura delle
anticipazioni stesse;
c)
le quote cessioni stipendio, premi di assicurazione ritenute per conto
rimonta ed altre, rimaste soppresse durante la prigionia,
d)
gli eventuali anticipi fatti ai reduci in conto averi. In tali voci non
vanno comprese le somme liquidate ai sensi dei precedenti nn.2, 3 e 4.
6 - Deve in ogni caso ricordarsi che:
a)
per i militari - esclusi i graduati e militari di truppa - i pagamenti
di cui al precedente n. 5 dovranno essere effettuati previo rilascio del
"nulla osta" della commissione interrogatrice dei prigionieri di
guerra. Ai militari di qualunque grado nei cui confronti si debbono eseguire
inchieste o procedere ad un supplemento di istruttorio potrà essere anticipata
solo metà degli assegni spettanti: per l'altra metà: vedi Titolo II, n.4;
b)
l'indennità alloggio compete solo al personale che ne ha diritto per le
disposizione del tempo di pace (artt. 33 e 34 del t.u. sugli assegni),
circolare 219 G.M. 1929;
c)
al personale protetto si applicano le stesse detrazioni che, per il
titolo di cui al precedente n.5 sono fatte agli altri prigionieri di guerra. La
differenza tra la somma in tal modo ritenuta e quelle di fatto percepite dagli
interessati in Inghilterra - quali risultano dall'apposita colonna
dell'allegato n.2 - deve essere considerata dovuta a titolo di prestazione
d'opera.
7.- Trattenere una copia del questionario di cui
all'allegato n.1 all'ufficio amministrazione personali militari vari presso il
ministero della guerra e altra copia agli enti di cui al Titolo II. La terza
copia verrà allegata al titolo di pagamento. Per i prigionieri di guerra già
rimpatriati detto questionario dovrà essere compilato - ove possibile- sulla
base dei dati in possesso del centro
alloggio, in duplice esemplare da trasmettere all'Ufficio suddetto e agli enti
indicati al Titolo II;
8 - Versare al più presto in Tesoreria o agli aventi
diritto le somme trattenute ai sensi del precedente n.5 lettera c);
9 - Segnalare agli enti che per ogni Forza Armata
(v.all.n 3) al pagamento delle anticipazioni di cui all'art. 41 del R.D.L. 19
maggio 1941, n. 583 l'avvenuto rientro in Patria del militare indicando altresì
la decorrenza dalla quale le anticipazioni stesse dovranno essere fatte
cessare: tale decorrenza resta fissata a due mesi dopo il rientro in Patria del
reduce (v. n. 5 lett. bb)
Per i reduci le cui famiglie risiedono in territorio
tuttora non accessibile, le segnalazioni in questione saranno effettuate a suo
tempo non appena liberata la località nella quale, sulla base delle indicazioni
fornite dal reduce, si presume risieda, la di lui famiglia;
10 - Per i soli reduci appartenenti alle Forze
militari terrestri dell'A.O.I., vedi altresì Titolo VIII, n.4);
11 - Segnalare alla Croce Rossa italiana, Via
Puglie n.6, il recapito del reduce,
qualora questi dichiari che siano rimasti presso la potenza detentrice effetti
personali o valori di proprietà.
TITOLO II.
LIQUIDAZIONE DELLE EVENTUALI
RIMANENZE
Alla
definizione di tutte le questioni comunque connesse alla liquidazione delle
competenze ai reduci dalla prigionia e di tutte le pratiche indicate nel
presente titolo provvedono:
- R.Esercito, R. Guardia di
Finanza e disciolta Milizia: distretto militare
di residenza del reduce, o, in caso di reimpiego e previsto reimpiego,
il distretto militare nella cui giurisdizione trovasi il centro alloggio;
- R. Marina: enti indicati al
successivo Titolo VI;
- R. Aeronautica: ufficio
autonomo per l'amministrazione delle gestioni speciali - Roma;
- Forze Terrestri A.O.I.
truppe libiche e disciolto corpo di polizia A.I.: Ministero dell'Africa
Italiana.
1.- Gli Enti di cui sopra,
riceveranno [2] le
istanze che i reduci possono presentare entro un anno dalla cessazione della
guerra o dal rimpatrio qualora lo sbarco sia avvenuto dopo, per ottenere la
liquidazione di eventuali rimanenze da essi pretese e sempre quando sia
comprovato che siano state corrisposte in tutto o in parte, le somme trattenute
in sede di liquidazione ai sensi del n.5 del precedente Titolo I.
In conseguenza
di ciò gli enti in questione:
a)
per le somme anticipate dalla Potenza detentrice ai sensi dell'art. 23
della Convenzione di Ginevra, invieranno al Ministero della Guerra [3]
- direzione Generale dei servizi di
Commissariato ed amministrativi - le domande
stesse corredate di tutti i documenti ufficiali eventualmente rilasciati
dalla Potenza detentrice e che saranno ritirati ai reduci previa sostituzione
con una copia autentica. Il Ministero della Guerra le trasmetterà all'Ufficio dell'Alto
Commissariato per i prigionieri di guerra per le ulteriori necessarie notizie
richieste alle Potenze detentrici:
b)
per le anticipazioni di cui all'art. 41 del R.D.L. 19 maggio 1941, n.
583, effettueranno direttamente i necessari accertamenti tenendo conto che per
tutta la durata della prigionia dovrà
essere cronologicamente comprovato con appositi documenti (certificati di
residenza, dichiarazioni di sfollamento, ecc) dove la famiglia ha risieduto di
volta in volta e se gli enti, cui ciò incombeva, hanno o meno concesso tali
anticipazioni.
Qualora risulti comprovato
che per taluni mesi le anticipazioni non furono corrisposte, dovranno
effettuare il rimborso di quanto indebitamente trattenuto, in base ai dati
contenuti nel questionario all.1, che il centro alloggio ha lo rimesso.
2.- Riceveranno entro gli stessi termini di cui al precedente n.1, le domande con le quali i
reduci reclamino somme od oggetti preziosi sequestrati all'atto della cattura,
o depositati volontariamente presso la Potenza detentrice e non più restituiti,
o retribuzioni per prestazioni di lavoro rimaste insolute . Tali domande, che
dovranno essere compilate con particolare diligenza in modo che risulti
specificata ogni circostanza di tempo e di luogo per facilitare i successivi controlli e accertamenti,
dovranno contenere tra l'altro: generalità del militare , grado, località e data di nascita, corpo presso cui
prestava servizio all'atto della
località presso cui prestava servizio all'atto della cattura, località della
cattura e data della medesima , località
ove trascorse la prigionia e numero del campo, il numero di matricola quale prigioniero di guerra , data del rimpatrio e domicilio eletto all'atto del
rimpatrio.
Le domande in questione con la relativa documentazione
dovranno essere inviate per tutti i reduci indistintamente al Ministero della
Guerra - Direzione Generale Servizi Commissariato ed Amministrativi [4]
- che ne interesserà l'Alto Commissario per i prigionieri di guerra per i
necessari accertamenti presso la Potenza detentrice.
3.- Corrisponderanno ai
reduci inviati dagli ospedali e convalescenziari in licenza di convalescenza,
gli assegni spettanti ai sensi del R.D.L. 19 maggio 1941, n,583, e relative
norme esecutive, per la durata della licenza stessa.
4.- Liquideranno ai reduci
di cui al n.6 - lett.a) - del titolo 1 ai quali
come è noto in dipendenza di eventuali inchieste o supplemento di
istruttoria disposti nei loro confronti,
fosse stato concesso il solo anticipo del 50%
sulla liquidazione, la rimanente metà a conguaglio, una volta beninteso
ultimati tali accertamenti e previa
esibizione del prescritto nulla osta della Commissione interrogatrice.
5.- Daranno comunicazione
all'Ufficio amministrazione personali militari vari presso il Ministero ella
Guerra , tutti i pagamenti effettuati in base ai precedenti nn. 1, 3 e 4.
TITOLO III
LIQUIDAZIONE DEI SALDI DI
CONTO DEI PRIGIONIERI DI GUERRA NOTIFICATI DALLE POTENZE DETENTRICI
L'ufficio amministrazioni
personali vari presso il Ministero della Guerra, appena in possesso degli
estratti di conto ritirati ai reduci di tutte le FF.AA. dal centro alloggio, e
accertato che la somma in esso indicata concordi con quella risultante dagli
elenchi dei prigionieri di guerra rimessi dalla Potenza detentrice, provvederà
a:
-
effettuare direttamente la liquidazione del residuo 50% o della minore
somma eventualmente dovuta, ove trattisi d militari del R.E., della R. Guardia
di Finanza e della disciolta Milizia;
-
inviare conferma dell'esistenza del credito segnalato, ai Ministeri
della Marina Aeronautica e Africa
Italiana per il conseguente pagamento ai militari da questi dipendenti.
A tal fine giova tenere
presente che:
1.
Il cambio da applicarsi per la sistemazione dei rapporti di credito con
la Potenza detentrice è quello in vigore al momento della liquidazione. Tale
cambio è, con carattere indicativo e fino a nuova contraria disposizione
fissato provvisoriamente nelle seguenti misure:
|
I
|
II
|
Dollaro S.U.A. ………………………………………………………….Lit.
|
18
|
100
|
Lira Sterlina………………………………………………………………."
|
72
|
400
|
Franco francese……………………………………………………………"
|
0,3788
|
-
|
Rupia indiana…………………………………………………………….."
|
5,40
|
30
|
Franco svizzero……………………………………………………………"
|
4,44
|
-
|
Lira egiziana………………………………………………………………."
|
73
|
410
|
Lira australiana……………………………………………………………."
|
57,60
|
320
|
Lira palestinese……………………………………………………………."
|
72
|
400
|
Fr albanese…………………………………………………………………"
|
6,25
|
-
|
100 dinari…………………………………………………………………."
|
44,40
|
-
|
100 lei……………………………………………………………………..."
|
13,9431
|
-
|
100 leva……………………………………………………………………"
|
23,58
|
-
|
100 pengos………………………………………………………….…….."
|
385,205
|
-
|
1 r
Mark……………………………………………………………………"
|
7,80
|
-
|
100
kuna………………………………………………………………...…"
|
44,40
|
-
|
100 drakme………………………………………………………………..."
|
14,31
|
-
|
1 lira siriana……………………………………………………………….."
|
8,06
|
-
|
2.
Qualora sul rilievo di conto siano distinte le somme provenienti da
anticipazioni di assegni da quelle provenienti da prestazioni di lavoro, si
applicherà per le prime provvisoriamente il cambio di cui alla prima colonna e
per le seconde quello di cui alla seconda colonna. Qualora tale distinzione non
risulti dal rilievo di conto, questo sarà pagato tutto al cambio di cui alla
seconda colonna nei casi in cui tale cambio è indicato.
3.
I cambi indicati alla colonna II non sono in alcun caso applicabili per
le liquidazioni già effettuate anteriormente al 27 marzo 1944.
4.
Nei casi in cui i rilievi di conto portati dai reduci non concordino
con dati contenuti negli elenchi della Potenza detentrice dovranno essere presi
come base delle liquidazioni i dati contenuti negli elenchi stessi, salvo per
la differenza a dare corso alla procedura di cui al successivo n.5: le somme
eventualmente corrisposte in più a titolo di anticipo del 50% a cura dei centri
alloggio (v. Titolo I, n.4) dovranno essere recuperate a cura degli enti incaricati
della liquidazione dei saldi d conto,
enti i quali ne informeranno quelli che amministrano i reduci.
5.
Quando sulla autenticità o regolarità dell'estratto di conto sorgano
fondati dubbi che non possano essere risolti con il confronto con gli elenchi
pervenuti dalla Polizia detentrice oppure quando il reduce per qualsiasi motivo
non sia in grado di produrre gli estratti di conto o si dichiari creditore di
importi che no risultino annotati nell'estratto conto stesso, per tutti i
reduci indistintamente dovrà essere
informato il Ministero della Guerra - Direzione Generale Servizi Commissariato
ed Amministrativi - il quale deciderà in proposito dopo aver interessato, se
sarà il caso l'Alto Commissario per i prigionieri di guerra per i necessari
accertamenti presso la Potenza detentrice. Nel frattempo nessuna somma o
acconto dovrà essere corrisposta all'interessato.
6.
Per i prigionieri rimpatriati clandestinamente, per i quali entro i sei
mesi dal rimpatrio non fosse pervenuto dalla potenza detentrice l'ammontare del
credito di conto a cura degli enti
indicati per ciascuna Forza Armata dal precedente Titolo II, sarà provveduto,
sentito l'Alto Commissariato per i prigionieri di guerra e sulla base delle
risultanze della Commissione interrogatrice dei prigionieri di guerra, alla
ricostruzione del credito stesso, mediante l'accreditamento delle anticipazioni
e delle paghe che avrebbero dovuto essere corrisposte dalla Potenza detentrice e l'addebitamento
delle anticipazioni effettivamente corrisposte e delle rimesse nelle valute in
cui sono state fatte.
7.
Gli enti della R. Marina, R. Aeronautica e Africa Italiana che effettuano la liquidazione dei saldi di conto, sono tenuti ad effettuare
le comunicazioni di cui al Titolo II, n.5
[1] Per la R. Marina
provvederanno gli enti indicati al titolo VI e per la R. Aeronautica quelli indicati al titolo
VII.
[2] Per i militari dipendenti
dal Ministero A.1 vedi norme contenute nel titolo VIII.
[3] Per la R. Marina
Aeronautica e militari dipendenti dal Ministero dell' A.I., v. disposizioni
particolari contenute ai titoli VI, VII e VIII.
[4] Per i militari dipendenti
da Ministeri della Marina, Aeronautica e
Africa Italiana, dovrà darsi comunicazione per conoscenza, di tali trasmissioni
ai rispettivi Ministeri
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