MINISTERO
DELLA GUERRA
DIREZIONE
GENERALE DEI SERVIZI DI COMMISSARIATO
E
AMMINISTRATIVI
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NORME
finanziarie e contabili per la liquidazione delle
competenze spettanti ai prigionieri di guerra del R. Esercito (CC.RR.compresi),
della R. Marina, della E.Aeronautica, delle Forze Terrestri dell'A.O.I. e delle
Truppe Libiche del disciolto Corpo di polizia dell'A.I., della RR. Guardia di
Finanza e della disciolta milizia
Norme finanziarie e contabili per la liquidazione
delle competenze spettanti ai prigionieri di guerra del R. Esercito
(CC.RR.compresi), della R. Marina, della E.Aeronautica, delle Forze Terrestri
dell'A.O.I. e delle Truppe Libiche del disciolto Corpo di polizia dell'A.I., della
RR. Guardia di Finanza e della disciolta milizia
La liquidazione delle competenze, a qualunque titolo
dovute ai prigionieri internati e dispersi o presunti tali perché sbandati, del
R. Esercito (RR. CC. Compresi) della R. Marina, della E.Aeronautica, delle
Forze Terrestri dell'A.O.I. e delle Truppe Libiche del disciolto Corpo di
polizia dell'A.I., della RR. Guardia di Finanza e della disciolta milizia, dal
momento del loro rientro in Patria, qualunque sia la data in cui questo sia
avvenuto verrà effettuata secondo i seguenti criteri di massima:
a) al momento del rientro in
Patria i reduci saranno affluire ad appositi centri fissati da ciascuna F.A.,
ovvero, se abbiano bisogno di cure, agli ospedali o convalescenziari che per
l'occasione funzionano come centri di alloggio;
b) la liquidazione degli
assegni maturati durante la prigionia è fatta direttamente da centro di
afflusso stabilito per ogni F.A.;
c) tutte le controversie in materia
di tali liquidazioni come tutte le questioni comunque attinenti al
trattamento economico del reduce sono di competenza di appositi enti fissati
per ciascuna F.A. ai quali pertanto gli interessati dovranno rivolgersi;
d) le rimesse di denaro
effettuate dai prigionieri delle diverse FF.AA. se provenienti dalla Gran
Bretagna e dipendenze, vengono
liquidate dall'Ufficio
amministrazione personali vari presso il Ministero della Guerra;
e) il controllo
pereventivo dei rilievi di conto viene
effettuato per i reduci di tutte le FF.AA. dall'ufficio amministrazione
personali vari: il pagamento dei rilievi stessi veine effettuato da appositi
enti di ciascuan F.A. Per le relative liquidazioni dovranno essere osservate le
norme di cui al successivo titolo III;
f) tutte le contestazioni
concernenti rilievi di conto nei confronti dei reduci di tutte le FF.AA. sono
di competenza del Ministero della Guerra
- Direzione generale dei servizi di commissariato ed amministrativi;
g) appositi enti designati da
ogni F.A. provvedono alla liquidazione delle competenze nei confronti di tutti
i prigionieri, dispersi e internati deceduti durante tale stato;
h) nessuna liquidazione deve
essere fatta per il momento a qualsiasi
titolo ai rimpatriati in provenienza dal territorio germanico o già sotto
controllo germanico, i quali alla datadel 16 aprile 1945 trovansi in territorio
nazionale al di là della linea Gotica.
Nessuna liquidazione inoltre spetta ai
rimpatriati che hanno fatto parte delle
formazioni militari nazi-fasciste o, volontariamente dei reparti lavoratori,
anche se rimpatriati dopo il 16 aprile
1945.
Tutte le domande che gli interessati ritenessero inoltrare per la liquidazione dei presunti crediti, dovranno venire inviate al Ministero della Guerra per i militari del R. Esercito (CC.RR.compresi), disciolta milizia e R. Guardia di Finanza, a quello dell'Africa Italiana per i Militari delle Forze terrestri A.O.I., truppe libiche e disciolta P:A.I e a quelli della Marina e dell'Aeronautica rispettivamente per i militari di tali FF:AA.
Tutte le domande che gli interessati ritenessero inoltrare per la liquidazione dei presunti crediti, dovranno venire inviate al Ministero della Guerra per i militari del R. Esercito (CC.RR.compresi), disciolta milizia e R. Guardia di Finanza, a quello dell'Africa Italiana per i Militari delle Forze terrestri A.O.I., truppe libiche e disciolta P:A.I e a quelli della Marina e dell'Aeronautica rispettivamente per i militari di tali FF:AA.
Per le disposizioni di massima i suddetti ministeri
prenderanno accordi con l'Alto Commissariato per i prigionieri di guerra.
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