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domenica 24 marzo 2019

Norme Amministrative riguardanti i Prigionieri di Guerra. II Guerra Mondiale


MINISTERO DELLA GUERRA
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI DI COMMISSARIATO
E AMMINISTRATIVI

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NORME
finanziarie e contabili per la liquidazione delle competenze spettanti ai prigionieri di guerra del R. Esercito (CC.RR.compresi), della R. Marina, della E.Aeronautica, delle Forze Terrestri dell'A.O.I. e delle Truppe Libiche del disciolto Corpo di polizia dell'A.I., della RR. Guardia di Finanza e della disciolta milizia

Norme finanziarie e contabili per la liquidazione delle competenze spettanti ai prigionieri di guerra del R. Esercito (CC.RR.compresi), della R. Marina, della E.Aeronautica, delle Forze Terrestri dell'A.O.I. e delle Truppe Libiche del disciolto Corpo di polizia dell'A.I., della RR. Guardia di Finanza e della disciolta milizia


La liquidazione delle competenze, a qualunque titolo dovute ai prigionieri internati e dispersi o presunti tali perché sbandati, del R. Esercito (RR. CC. Compresi) della R. Marina, della E.Aeronautica, delle Forze Terrestri dell'A.O.I. e delle Truppe Libiche del disciolto Corpo di polizia dell'A.I., della RR. Guardia di Finanza e della disciolta milizia, dal momento del loro rientro in Patria, qualunque sia la data in cui questo sia avvenuto verrà effettuata secondo i seguenti criteri di massima:
a)     al momento del rientro in Patria i reduci saranno affluire ad appositi centri fissati da ciascuna F.A., ovvero, se abbiano bisogno di cure, agli ospedali o convalescenziari che per l'occasione funzionano come centri di alloggio;
b)     la liquidazione degli assegni maturati durante la prigionia è fatta direttamente da centro di afflusso stabilito per ogni F.A.;
c)     tutte le controversie  in materia  di tali liquidazioni come tutte le questioni comunque attinenti al trattamento economico del reduce sono di competenza di appositi enti fissati per ciascuna F.A. ai quali pertanto gli interessati dovranno rivolgersi;
d)     le rimesse di denaro effettuate dai prigionieri delle diverse FF.AA. se provenienti dalla Gran Bretagna  e dipendenze, vengono liquidate  dall'Ufficio amministrazione  personali vari  presso il Ministero della Guerra;
e)     il controllo pereventivo  dei rilievi di conto viene effettuato per i reduci di tutte le FF.AA. dall'ufficio amministrazione personali vari: il pagamento dei rilievi stessi veine effettuato da appositi enti di ciascuan F.A. Per le relative liquidazioni dovranno essere osservate le norme di cui al successivo titolo III;
f)      tutte le contestazioni concernenti rilievi di conto nei confronti dei reduci di tutte le FF.AA. sono di competenza del Ministero della Guerra  - Direzione generale dei servizi di commissariato ed amministrativi;
g)     appositi enti designati da ogni F.A. provvedono alla liquidazione delle competenze nei confronti di tutti i prigionieri, dispersi e internati deceduti durante tale stato;
h)     nessuna liquidazione deve essere  fatta per il momento a qualsiasi titolo ai rimpatriati in provenienza dal territorio germanico o già sotto controllo germanico, i quali alla datadel 16 aprile 1945 trovansi in territorio nazionale al di là della linea Gotica.
Nessuna liquidazione inoltre spetta ai rimpatriati  che hanno fatto parte delle formazioni militari nazi-fasciste o, volontariamente dei reparti lavoratori, anche se rimpatriati dopo il 16 aprile  1945.
Tutte le domande che gli interessati ritenessero inoltrare per la liquidazione dei presunti crediti, dovranno venire inviate al Ministero della Guerra per i militari del R. Esercito (CC.RR.compresi), disciolta milizia e R. Guardia  di Finanza, a quello dell'Africa Italiana per i Militari delle Forze terrestri A.O.I., truppe libiche e disciolta P:A.I e a quelli della Marina e dell'Aeronautica rispettivamente per i militari di tali FF:AA.
Per le disposizioni di massima i suddetti ministeri prenderanno accordi con l'Alto Commissariato per i prigionieri di guerra.


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