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domenica 24 marzo 2019

Norme Amministrative riguardanti i Prigionieri di Guerra II Guerra Mondiale

Parte III


TITOLO IV
LIQUIDAZIONE ALE FAMIGLIE DEI PRIGIONIERI, INTERNATI O DISPERSI DECEDUTI DURANTE TALE CONDIZIONI [1]

Gli eredi dei militari deceduti durante lo stato di prigionia, internamento o dispersione, e che siano stati ufficialmente informati della morte del proprio congiunto, interesseranno gli enti indicati al titolo II, competenti per F.A. per circoscrizione territoriale, per la liquidazione a loro cura delle competenze indicate ai titoli I, II, III.
In particolare si precisa che:
1)              In caso di concorso di più eredi residenti in località situate nella circoscrizione di enti diversi, le singole domande dovranno essere presentate a quello di residenza dell'erede avente ordine di precedenza nella successione o al quale erano pagate le anticipazioni ai sensi dell'art. 41 del R.D.L. 19 maggio  1941, n. 583;
2)              In caso di concorso di più aventi diritto, la domanda può anche essere unica ma deve essere sottoscritta da tutti gli interessati, e dai singoli rappresentanti legali per coloro che comunque  non possiedano capacità d'agire;
3)              Dovrà essere compilato il questionario allegato n. 1 in duplice esemplare  (una copia  da allegarsi al titolo di pagamento ed una  da rimettersi all'ufficio di amministrazione personali militari vari);
4)              Qualora non potessero essere comprovate  le notizie relative alla data della cattura, internamento o dispersione, dall'ente  di appartenenza del militare all'atto della cattura, internamento o dispersione , dovrà esserne chiesta conferma al Ministero  di pertinenza del reduce (per i militari della R. Guardia di Finanza e della disciolta Milizia provvederà il Ministero della Guerra - Direzione Generale leva sottufficiali e truppa);
5)              Per comprovare la qualità di erede, gli aventi diritto dovranno presentare:
A.             Eredi testamentari:
1)     certificato di morte;
2)     stato di famiglia;
3)     atto notorio ricevuto dal Sindaco, dal Pretore o dal notaio da cui risulti quale testamento sia ritenuto valido e senza opposizione: di chi di conseguenza sia riconosciuto erede o se vi siano erede i legittimi oltre quelli contemplati nel testamento;
4)     copia autentica o estratto autentico dell'atto di ultima volontà.
B.              Se eredi intestati:
1)     certificato di morte;
2)     situazione di famiglia;
3)     atto notorio ricevuto dal Sindaco, dal Pretore o dal notaio da cui risulti la non esistenza di disposizioni di ultima volontà e al indicazione di tutti coloro cui è devoluta per legge di successione.

TITOLO V
RIMESSE IN DENARO ALLE FAMIGLIE


Conformemente all Convenzione di Ginevra  i prigionieri di guerra  possono effettuare rimesse alle famiglie di parte dei propri crediti sulle anticipazioni, sui frutti di lavoro, su eventuali rimesse della famiglia o altri beneficiari, su proventi di assistenza speciale alla C.R.I.) senza effettuare il materiale trasferimento della valuta.
Gli elenchi delle rimesse saranno trasmessi direttamente al Ministero della guerra  - Direzione Generale  Servizi di Commissariato e Amministrativi - per il successivo inoltro all'ufficio amministrazione personali militari vari, il quale presane apposita nota provvederà:
a)               al pagamento delle rimesse per conto dei militari del R.E., dei RR. CC., della R. Guardia di finanza e della disciolta Milizia, nonché di militari di altre FF.AA. per i quali nei relativi elenchi non risultasse la F.A. di appartenenza;
b)              a darne comunicazione ai ministeri della Marina, dell'Aeronautica e dell'Africa  Italiana per il pagamento per conto dei militari da questi dipendenti.
I ministeri di cui  alla precedente lettera b) sono tenuti a dare comunicazione al predetto ufficio personali militari vari di tutti  i pagamenti da essi i tal senso effettuati.
Ai fini del cambio trovano applicazione le norme  contenute  nel titolo III n. 2 e 3 in realizzazione alle eventuali provenienze  delle rimesse.
Per i prigionieri  in mano statunitense le rimesse affluiranno e saranno pagate direttamente  dalla Banca d'Italia, la quale, fra l'altro fornirà al Ministero del Tesoro, all'Ufficio amministrazione personali militari vari presso il Ministero della Guerra e all'Alto Commissario per i prigionieri di guerra, i dati relativi ai pagamenti e alla rimesse eseguite.



TITOLO VI
MILITARI DELLA R. MARINA

1.               I reduci dalla prigionia appartenenti alla R. Marina vanno avviati , all'atto del rimpatrio , al comando od ente  della R. Marina presente o più vicino alla sede di sbarco e di arrivo dei reduci stessi.
2.               Per il personale della R. Marina le attribuzioni di carattere amministrativo stabilite  ai precedenti Titoli I, II e III sono devolute ai seguenti enti o comandi secondo la competenza a fianco di ciascuno indicata:
-                 Direzione di Commissariato M.M. di Messina - per i reduci che hanno famiglia residente in Sicilia,
-                 Direzione di commissariato M.M. e deposito C.R.E.M. di Taranto - per i reduci come sopra residenti in Puglia, Lucania e Calabria e zone non liberate all'atto del rimpatrio dei reduci e in cui non sia consentito libero accesso;
-                 Sezione di Commissariato M.M. e distaccamento C.R.E.M. di Napoli - per i reduci come sopra residenti in Campania compresi i comuni di detta regione appartenenti alla provincia di Latina;
-                 Sezione di Commissariato M.M.  e comando deposito C.R.E.M. di La Maddalena - per i reduci come sopra residenti in Sardegna;
-                 Ufficio assistenze famiglie presso centro R. Marina di Roma - per i reduci come sopra residenti nel Lazio;
-                 Ufficio di Commissariato  M.M. di Livorno - per i reduci come sopra residenti in Toscana ed Umbria;
-                 Ufficio di Commissariato M.M. di Ancona  - per i reduci come sopra  residenti nella Marche , Abruzzi  ed Emilia.
3.               I comandi ed enti della R. Marina presso i quali i reduci dalla prigionia  affluiscono all'atto del rimpatrio provvedono:
a)     a corrispondere  congrua  anticipazione in relazione alla durata della prigionia (da tre  a sei mensilità di assegni di pace) chiedendo in rimborso all'ente competente  a norma del precedente comma;
b)     a segnalare al Ministero della Marina  l'arrivo dei reduci (Maripers ufficiali - Maerinequip  Sottufficiali, sottocapi e comuni - Marigregge per U.P.G. tutti i gradi:
c)     far compilare agli ufficiali la prescritta relazione sulla prigionia e procedere all'interrogatorio dei sottufficiali, sottocapi e comuni, valendosi di una commissione appositamente nominata e presieduta da un ufficiale superiore. La relazioni degli ufficiali vanno compilate  in quattro copie da trasmettere: due a Maripers, una a Marigregge per U.P.G. e una alla commissione per i prigionieri di guerra  presso Maririnoccad Brindisi: I verbali di interrogatorio vano trasmessi in un unico esemplare a: Marinequip, Marigregge per U.P.G. e alla predetta commissione per i prigionieri di guerra:
d)     avviare e dare i forza i reduci con la stessa data del rimpatrio all'ente liquidatore, tenendo presente che i reduci aventi famiglia nel territorio in cui uno sia stato consentito il libero accesso vanno avviati a Marina Taranto. Segnalare a Maripers (Ufficiali) a Marinequip (sottufficiali, sottocapi e comuni) e Marisgrege per U.P.G. l'ente al quale il reduce è stato avviato;
4.               Per  i militari della R. Marina che dovessero eventualmente affluire ai centri alloggio, alle formazioni ospedaliere del R. Esercito e che per qualsiasi ragione non possonoessere subito consegnati alla più vicina autorità della R. Marina, debbono essere compiute da parte dei centri alloggio e degli ospedali, le medesime operazioni indicate al precedente n.3;
5.               Nei centri alloggio del R. Esercito istituiti per accogliere i reduci che rimpatriano per via terrestre sarà inviato apposito personale della R. Marina che provvederà direttamente e in accordo col comando del centro all'espletamento delle pratiche riguardanti i reduci della R. Marina;
6.               Le comunicazioni che a norma delle presenti disposizioni debbono essere dirette al Ministero della Marina, dovranno essere indirizzate alla Direzione Generale M.M.

TITOLO VII
MILITARI DELLA R. AERONAUTICA
1.               Alla liquidazione provvisoria degli assegni spettanti ai reduci della R..aeronautica provvedono:
a)               per i reduci di grado non superiore  a quello di capitano, i Centri affluenza prigionieri e in mancanza le Sezioni di Commissariato per territorio;
b)              per i reduci di grado superiore a quello di capitano provvedono L'Ufficio autonomo per l'amministrazione di gestioni speciali della R. Aeronautica Roma.
2.               A liquidazione provvisoria effettuata gli enti incaricati della medesima trasmetteranno immediatamente all'Ufficio autonomo per l'amministrazione di gestioni speciali della R. Aeronautica in Roma l'allegato n.1 in cui alle presenti norme, completato in ogni parte.
3.               I compiti che nelle presenti norme sono affidati ai distretti, per quanto ha attinenza ai reduci appartenenti alla R.A. saranno disimpegnati dall'Ufficio Autonomo per l'Amministrazione di Gestioni Speciali della R.A. in Roma.
4.               La dichiarazione di cui all’allegato n.2 alla circolare  n.9/C/5057 in data 12 dicembre 19944 del Ministero dell’Aeronautica Direzione del Personale militare e delle scuole – Sezione 9^ - avente per oggetto: “ Funzionamento Commissione Centrale Prigionieri di Guerra e Sottocommissioni dipendenti”, sarà sostituita dall’All. n.1 alle presenti norme.
5.               Resta fermo in quanto non contrasti con le presenti norme quanto è stabilito dalla R. Aeronautica circa il funzionamento e i compiti della Commissione centrale dei prigionieri di guerra, delle sottocommissioni e dei centri di affluenza prigionieri.
6.               Le comunicazioni che a norma delle presenti disposizioni debbono essere dirette al Ministero  dell’Aeronautica dovranno essere indirizzate alla Direzione del personale militare e delle scuole.



[1] Per il personale dipendente dal Ministero dell'A.I., vedi norme contenute nel titolo VIII

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