Parte III
TITOLO IV
LIQUIDAZIONE ALE FAMIGLIE
DEI PRIGIONIERI, INTERNATI O DISPERSI DECEDUTI DURANTE TALE CONDIZIONI [1]
Gli eredi dei militari deceduti durante lo stato di
prigionia, internamento o dispersione, e che siano stati ufficialmente
informati della morte del proprio congiunto, interesseranno gli enti indicati
al titolo II, competenti per F.A. per circoscrizione territoriale, per la
liquidazione a loro cura delle competenze indicate ai titoli I, II, III.
In particolare si precisa che:
1)
In caso di concorso di più eredi residenti in località situate nella
circoscrizione di enti diversi, le singole domande dovranno essere presentate a
quello di residenza dell'erede avente ordine di precedenza nella successione o
al quale erano pagate le anticipazioni ai sensi dell'art. 41 del R.D.L. 19 maggio 1941, n. 583;
2)
In caso di concorso di più aventi diritto, la domanda può anche essere
unica ma deve essere sottoscritta da tutti gli interessati, e dai singoli
rappresentanti legali per coloro che comunque
non possiedano capacità d'agire;
3)
Dovrà essere compilato il questionario allegato n. 1 in duplice
esemplare (una copia da allegarsi al titolo di pagamento ed
una da rimettersi all'ufficio di
amministrazione personali militari vari);
4)
Qualora non potessero essere comprovate
le notizie relative alla data della cattura, internamento o dispersione,
dall'ente di appartenenza del militare
all'atto della cattura, internamento o dispersione , dovrà esserne chiesta
conferma al Ministero di pertinenza del
reduce (per i militari della R. Guardia di Finanza e della disciolta Milizia
provvederà il Ministero della Guerra - Direzione Generale leva sottufficiali e
truppa);
5)
Per comprovare la qualità di erede, gli aventi diritto dovranno
presentare:
A.
Eredi testamentari:
1) certificato di morte;
2) stato di famiglia;
3) atto notorio ricevuto dal
Sindaco, dal Pretore o dal notaio da cui risulti quale testamento sia ritenuto
valido e senza opposizione: di chi di conseguenza sia riconosciuto erede o se
vi siano erede i legittimi oltre quelli contemplati nel testamento;
4) copia autentica o estratto
autentico dell'atto di ultima volontà.
B.
Se eredi intestati:
1) certificato di morte;
2) situazione di famiglia;
3) atto notorio ricevuto dal
Sindaco, dal Pretore o dal notaio da cui risulti la non esistenza di
disposizioni di ultima volontà e al indicazione di tutti coloro cui è devoluta
per legge di successione.
TITOLO V
RIMESSE IN DENARO ALLE
FAMIGLIE
Conformemente all Convenzione di Ginevra i prigionieri di guerra possono effettuare rimesse alle famiglie di
parte dei propri crediti sulle anticipazioni, sui frutti di lavoro, su
eventuali rimesse della famiglia o altri beneficiari, su proventi di assistenza
speciale alla C.R.I.) senza effettuare il materiale trasferimento della valuta.
Gli elenchi delle rimesse saranno trasmessi
direttamente al Ministero della guerra -
Direzione Generale Servizi di
Commissariato e Amministrativi - per il successivo inoltro all'ufficio
amministrazione personali militari vari, il quale presane apposita nota
provvederà:
a)
al pagamento delle rimesse per conto dei militari del R.E., dei RR.
CC., della R. Guardia di finanza e della disciolta Milizia, nonché di militari
di altre FF.AA. per i quali nei relativi elenchi non risultasse la F.A. di
appartenenza;
b)
a darne comunicazione ai ministeri della Marina, dell'Aeronautica e dell'Africa Italiana per il pagamento per conto dei
militari da questi dipendenti.
I ministeri di cui
alla precedente lettera b) sono tenuti a dare comunicazione al predetto
ufficio personali militari vari di tutti
i pagamenti da essi i tal senso effettuati.
Ai fini del cambio trovano applicazione le
norme contenute nel titolo III n. 2 e 3 in realizzazione alle
eventuali provenienze delle rimesse.
Per i prigionieri
in mano statunitense le rimesse affluiranno e saranno pagate
direttamente dalla Banca d'Italia, la
quale, fra l'altro fornirà al Ministero del Tesoro, all'Ufficio amministrazione
personali militari vari presso il Ministero della Guerra e all'Alto Commissario
per i prigionieri di guerra, i dati relativi ai pagamenti e alla rimesse
eseguite.
TITOLO VI
MILITARI DELLA R. MARINA
1.
I reduci dalla prigionia appartenenti alla R. Marina vanno avviati ,
all'atto del rimpatrio , al comando od ente
della R. Marina presente o più vicino alla sede di sbarco e di arrivo
dei reduci stessi.
2.
Per il personale della R. Marina le attribuzioni di carattere
amministrativo stabilite ai precedenti
Titoli I, II e III sono devolute ai seguenti enti o comandi secondo la
competenza a fianco di ciascuno indicata:
-
Direzione di Commissariato M.M. di Messina - per i reduci che hanno
famiglia residente in Sicilia,
-
Direzione di commissariato M.M. e deposito C.R.E.M. di Taranto - per i
reduci come sopra residenti in Puglia, Lucania e Calabria e zone non liberate
all'atto del rimpatrio dei reduci e in cui non sia consentito libero accesso;
-
Sezione di Commissariato M.M. e distaccamento C.R.E.M. di Napoli - per
i reduci come sopra residenti in Campania compresi i comuni di detta regione
appartenenti alla provincia di Latina;
-
Sezione di Commissariato M.M. e
comando deposito C.R.E.M. di La Maddalena - per i reduci come sopra residenti
in Sardegna;
-
Ufficio assistenze famiglie presso centro R. Marina di Roma - per i
reduci come sopra residenti nel Lazio;
-
Ufficio di Commissariato M.M. di
Livorno - per i reduci come sopra residenti in Toscana ed Umbria;
-
Ufficio di Commissariato M.M. di Ancona
- per i reduci come sopra
residenti nella Marche , Abruzzi
ed Emilia.
3.
I comandi ed enti della R. Marina presso i quali i reduci dalla
prigionia affluiscono all'atto del
rimpatrio provvedono:
a) a corrispondere congrua
anticipazione in relazione alla durata della prigionia (da tre a sei mensilità di assegni di pace) chiedendo
in rimborso all'ente competente a norma
del precedente comma;
b) a segnalare al Ministero
della Marina l'arrivo dei reduci
(Maripers ufficiali - Maerinequip
Sottufficiali, sottocapi e comuni - Marigregge per U.P.G. tutti i gradi:
c) far compilare agli ufficiali
la prescritta relazione sulla prigionia e procedere all'interrogatorio dei
sottufficiali, sottocapi e comuni, valendosi di una commissione appositamente
nominata e presieduta da un ufficiale superiore. La relazioni degli ufficiali
vanno compilate in quattro copie da
trasmettere: due a Maripers, una a Marigregge per U.P.G. e una alla commissione
per i prigionieri di guerra presso
Maririnoccad Brindisi: I verbali di interrogatorio vano trasmessi in un unico
esemplare a: Marinequip, Marigregge per U.P.G. e alla predetta commissione per
i prigionieri di guerra:
d) avviare e dare i forza i
reduci con la stessa data del rimpatrio all'ente liquidatore, tenendo presente
che i reduci aventi famiglia nel territorio in cui uno sia stato consentito il
libero accesso vanno avviati a Marina Taranto. Segnalare a Maripers (Ufficiali)
a Marinequip (sottufficiali, sottocapi e comuni) e Marisgrege per U.P.G. l'ente
al quale il reduce è stato avviato;
4.
Per i militari della R. Marina
che dovessero eventualmente affluire ai centri alloggio, alle formazioni
ospedaliere del R. Esercito e che per qualsiasi ragione non possonoessere
subito consegnati alla più vicina autorità della R. Marina, debbono essere
compiute da parte dei centri alloggio e degli ospedali, le medesime operazioni
indicate al precedente n.3;
5.
Nei centri alloggio del R. Esercito istituiti per accogliere i reduci
che rimpatriano per via terrestre sarà inviato apposito personale della R.
Marina che provvederà direttamente e in accordo col comando del centro
all'espletamento delle pratiche riguardanti i reduci della R. Marina;
6.
Le comunicazioni che a norma delle presenti disposizioni debbono essere
dirette al Ministero della Marina, dovranno essere indirizzate alla Direzione
Generale M.M.
TITOLO VII
MILITARI DELLA R.
AERONAUTICA
1.
Alla liquidazione provvisoria degli assegni spettanti ai reduci della
R..aeronautica provvedono:
a)
per i reduci di grado non superiore
a quello di capitano, i Centri affluenza prigionieri e in mancanza le
Sezioni di Commissariato per territorio;
b)
per i reduci di grado superiore a quello di capitano provvedono
L'Ufficio autonomo per l'amministrazione di gestioni speciali della R.
Aeronautica Roma.
2.
A liquidazione provvisoria effettuata gli enti incaricati della
medesima trasmetteranno immediatamente all'Ufficio autonomo per
l'amministrazione di gestioni speciali della R. Aeronautica in Roma l'allegato
n.1 in cui alle presenti norme, completato in ogni parte.
3.
I compiti che nelle presenti norme sono affidati ai distretti, per
quanto ha attinenza ai reduci appartenenti alla R.A. saranno disimpegnati
dall'Ufficio Autonomo per l'Amministrazione di Gestioni Speciali della R.A. in
Roma.
4.
La dichiarazione di cui all’allegato n.2 alla circolare n.9/C/5057 in data 12 dicembre 19944 del
Ministero dell’Aeronautica Direzione del Personale militare e delle scuole –
Sezione 9^ - avente per oggetto: “ Funzionamento Commissione Centrale Prigionieri
di Guerra e Sottocommissioni dipendenti”, sarà sostituita dall’All. n.1 alle
presenti norme.
5.
Resta fermo in quanto non contrasti con le presenti norme quanto è
stabilito dalla R. Aeronautica circa il funzionamento e i compiti della
Commissione centrale dei prigionieri di guerra, delle sottocommissioni e dei
centri di affluenza prigionieri.
6.
Le comunicazioni che a norma delle presenti disposizioni debbono essere
dirette al Ministero dell’Aeronautica
dovranno essere indirizzate alla Direzione del personale militare e delle
scuole.
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